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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.05.2015 60.2015.133

20 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·813 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.133  

Lugano 20 maggio 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/15.04.2015 – emendata su richiesta il 12/15.05.2015 – presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza, passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 9.04.2015 è stata trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte il 14/15.04.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________, nel mese di agosto del __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (__________), sfociato dapprima nel decreto di accusa __________ mediante il quale è stato ritenuto colpevole di pornografia e di violazione della Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, e meglio come ivi descritto.

                                         Il __________ il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’accusato, ha dichiarato l’accusato autore colpevole di pornografia (art. 197 cpv. 1, 3 e 4 CP) in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed in altri paesi dal mese di __________ al __________, rispettivamente nel corso del mese di __________. Il giudice lo ha, per contro, prosciolto dall’accusa di infrazione alla LDDS (per intervenuta prescrizione del reato, rispettivamente per intervenuta promulgazione di una lex mitior). In applicazione della pena, ha condannato l’imputato a sessanta giorni di detenzione e all’espulsione per tre anni dalla Svizzera, pene sospese con la condizionale per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa di CH 3’000.--.

                                         Il __________ la Corte di cassazione e di revisione penale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’accusato, ha annullato la sentenza e ha rinviato gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione in relazione alla fattispecie di cui all’art. 197 cifra 1 e 4 CP, ha prosciolto l’accusato dall’imputazione di cui all’art. 197 cifra 3 e 4 CP e ha infine respinto il ricorso in relazione alla condanna fondata sul solo art. 197 cifra 3 CP.

                                         Il __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’accusato avverso la summenzionata decisione (decisione TF __________ del __________).

                                         Con sentenza __________ l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha dichiarato estinta l’azione penale nei confronti di __________ per il reato di cui all’art. 197 cifre 1 e 4 CP per intervenuta prescrizione (inc. __________).

                                   2.   Con la presente istanza – emendata su richiesta 29.04.2015 di questa Corte il 12/15.05.2015 – IS 1, figlia di __________, chiede di ottenere la trasmissione della sentenza della Pretura penale per poterla a sua volta trasmettere agli organi di stampa __________, i quali, "(…) fino ad oggi lasciano pubblicato l’articolo diffamatorio, dannoso e pericoloso per tutta la famiglia" (istanza di emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4). Ha contestualmente allegato uno scritto, inviatole via email da __________, da cui risulta in particolare quanto segue: "(…). La vicenda è stata riportata da molti siti on line __________ anni fa. Qui solo alcuni, reperiti in pochi secondi. Per tanto credo sia difficile che il nostro articolo venga eliminato, a meno che non vengano eliminati tutti gli altri articoli che vediamo on line e lei possa dimostrare – con carte alla mano – la totale estraneità di suo padre ai fatti. (….)" (istanza di emendamento 12/15.05.2015, doc. CRP 4).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella presente fattispecie – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 ad ottenere copia della sentenza __________ (inc. __________) emanata nei confronti di suo padre __________, potendo essere potenzialmente utile per eventualmente tutelare gli interessi della qui istante e dei suoi famigliari.

                                         Di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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