Incarto n. 60.2015.124
Lugano 2 giugno 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/7.04.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un rapporto di polizia che la concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 1.04.2015 è giunta al Ministero pubblico il 3.04.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7.04.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito di un’inchiesta aperta a carico di un’altra persona, il 24.07.2014 è stata interrogata dinanzi alla polizia in qualità di imputata IS 1, ove ha in particolare dichiarato di aver acquistato e consumato personalmente, nel periodo compreso tra il mese di __________, della cocaina (inc. MP __________);
che in data 18.12.2014 il procuratore pubblico Marisa Alfier, trattandosi di un caso di poca entità, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di IS 1, ammonendola formalmente e ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico (NLP __________);
che il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del succitato procedimento penale nel frattempo archiviato (doc. 1.a);
che a sostegno della sua richiesta l’istante ha prodotto copia di uno scritto datato 24.03.2015 della Sezione della circolazione mediante il quale le è stato in particolare comunicato che risulterebbero gli estremi per procedere nei suoi confronti tramite una misura amministrativa di revoca della licenza allievo conducente categoria B, richiamando il decreto di non luogo a procedere 18.12.2014 (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare, di principio, pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 14.10.2014 allestito nell’ambito del procedimento di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del citato rapporto nell’ambito della procedura amministrativa aperta a suo carico da parte della Sezione della circolazione;
che – nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata e personale delle altre persone coinvolte – dal verbale d’interrogatorio 23.04.2014 di __________ vengono nondimeno eliminati/cancellati tutti i paragrafi che esulano dalla presente fattispecie;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso alle predette condizioni, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera