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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.03.2015 60.2015.102

31 marzo 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,105 parole·~6 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Camera di protezione quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2015.102  

Lugano 31 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/17.03.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare l’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 12.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 13.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza e per evasione diretta, a questa Corte il 17.03.2015, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 25/26.03.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini, mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

richiamato inoltre lo scritto 25/26.03.2015 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da formulare, ritenuto come nulla osti all’accesso da parte della IS 1 all’incarto in questione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2 ritenendolo autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia ai danni di suo nipote __________ (__________) [inc. TPC __________].

                                         La sentenza è stata intimata alle parti il __________ ed è passata in giudicato retroattivamente il __________ in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – la IS 1, per il tramite del suo presidente, giudice Franco Lardelli, chiede di poter prendere visione del summenzionato incarto penale per l’evasione di un reclamo presentato dai genitori di __________ avente quale oggetto la richiesta di restituzione della custodia parentale.

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente l’istanza. PI 2, dal canto suo, non vi si oppone. Il Tribunale penale cantonale non ha presentato particolari osservazioni in merito.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   5.1.

                                         La IS 1 è (tra l’altro) l’autorità giudiziaria competente per giudicare, in seconda istanza e nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni (cfr., in particolare, gli art. 450 ss. CC; in via sussidiaria si applicano le norme sulla procedura di ricorso del Tribunale cantonale amministrativo; cfr. anche l’art. 2 cpv. 2 LPMA e l’art. 48 lit. f cifra 7 LOG).

                                         5.2.

                                         Per quanto concerne la fattispecie qui in esame giova in particolare rilevare che dalla relazione di __________ e __________ sono nati tre figli, tra cui __________ (__________).

                                         In data __________, a favore di quest’ultimo, è stata istituita una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 CC, mentre con risoluzione __________ l’allora competente __________ ha confermato la privazione della custodia parentale della madre e il collocamento del minore in istituto [cfr., nel dettaglio, AI 77 dell’incarto MP __________ (raccoglitore grigio copia incarto __________)].

                                         Come visto, i genitori di __________ hanno impugnato presso la IS 1 qui istante la decisione emanata il __________ dall’__________, sede di __________ (di seguito __________), mediante la quale è stata respinta la loro istanza 2.10.2013 volta in sintesi all’ottenimento del ripristino della custodia parentale (ris. no. __________ del 22.05.2014 dell’__________).

                                         Ciò premesso e visti inoltre il contenuto e l’esito dell’incarto penale TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna __________ (passata in giudicato), nonché l’oggetto della vertenza civile di cui all’’incarto __________ pendente presso l’autorità istante, appare anzitutto data una connessione tra entrambi i procedimenti, essendovi (stato) coinvolto, suo malgrado, il minorenne __________.

                                         Inoltre è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 che prevale sui diritti personali di PI 2, ad esaminare l’incarto penale in questione, e ciò principalmente a tutela e per il bene del minore __________. Diversi atti istruttori dell’incarto penale di cui viene postulata la compulsazione così come la relativa sentenza __________ potrebbero, in effetti, essere potenzialmente utili ai fini del giudizio, dovendo la IS 1 valutare un eventuale ripristino della custodia parentale. Occorre dunque mettere a disposizione della predetta autorità informazioni utili e pertinenti allo scopo di avere un quadro più completo della situazione personale/famigliare di __________ e del rapporto instauratosi con i genitori, nell’ottica dell’emanazione di una decisione conforme al bene del minore.

                                         Non va infine dimenticato che PI 2 e il procuratore pubblico non si oppongono alla presente richiesta.

                                         In siffatte circostanze, questa Corte autorizza il presidente e/o la vicecancelliera che si occupa dell’incarto __________ pendente presso la IS 1 ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto penale TPC __________ e la relativa sentenza __________.

                                         Questa Corte autorizza inoltre il presidente e/o la vicecancelliera a fotocopiare gli atti necessari alle sue/loro incombenze. Va da sé che un eventuale utilizzo di questi atti nell’ambito del procedimento civile soggiace al rispetto della sfera privata/personale delle parti coinvolte e al diritto di essere sentito.

                                         Di conseguenza, per motivi di praticità, l’incarto penale TPC __________ (composto da due cubi) e la relativa sentenza __________ vengono trasmessi, in originale, direttamente all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

                                         La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale in questione direttamente al Tribunale penale cantonale, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, viste la natura e la finalità della presente richiesta.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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