Incarto n. 60.2014.98
Lugano 17 marzo 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/6.03.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 26.02.2014, spedita il 1°.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 3.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/6.03.2014, osservando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 20.08.2012 sporta da PI 2 nei confronti di ignoti in relazione ai fatti accaduti a __________ il 21.02.2012, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria e minaccia (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 23.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e di ingiuria ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quindici aliquote da CHF 80.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di CHF 400.-- erogata dal Ministero pubblico il 15.04.2013), alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali riguardanti il summenzionato procedimento penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa che l’assicurazione infortuni di PI 2 ha fatto valere nei suoi confronti una pretesa, a suo giudizio spropositata in particolare con riferimento alle cure mediche, a titolo di risarcimento dei danni in relazione a quanto accaduto quel giorno e che per questi motivi vorrebbe controllare i verbali del procedimento penale;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatore privato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del summenzionato incarto penale, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli potrebbe aver bisogno di tale documentazione per valutare la pretesa fatta valere nei suoi confronti da parte dell’assicurazione infortuni dell’accusatore privato;
che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero pubblico di __________ tutti gli atti istruttori dell’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni;
che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera