Incarto n. 60.2014.422
Lugano 22 dicembre 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/12.12.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in copia, la trasmissione degli atti istruttori dell’incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 2.12.2014 è giunta al Ministero pubblico il 3.12.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/12.12.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela datata 10.09.2004 (ricevuta dal Ministero pubblico soltanto il 28.09.2004), sporta da IS 1 contro ignoti, successivamente identificato nella persona di PI 2, in relazione allo smarrimento di due carte di credito, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 26.08.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto quest’ultimo in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto di poca entità ["(…) per avere, a __________, nel corso del mese di agosto 2004, sottratto, ai danni di IS 1, la tessera bancaria __________ intestata a quest’ultima, al fine di procacciarsi un indebito profitto, e meglio di eseguire dei prelevamenti di denaro indebiti sul conto bancario a lei intestato, mediante la citata tessera"] e ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati ["(…) per avere, a __________, nel periodo __________, prelevato indebitamente, in 8 occasioni, presso apparecchi Bancomat, complessivi Frs. 29'100.--, a debito del conto (…) intestato a IS 1, utilizzando la tessera bancaria a lei intestata (…) "] ed ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (art. 55 vCP) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori e del DA del summenzionato procedimento penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa in particolare che l’Istituto delle assicurazioni sociali vorrebbe sapere quale è il destino dei CHF 30'000.-- ricevuti dal suo ex marito dopo il divorzio avvenuto nel 2000, che le sarebbero poi stati sottratti dal suo conto e che non sarebbero mai più rientrati in suo possesso (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in merito alla presente richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi del previgente CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di denunciante/querelante/parte lesa ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di denunciante/querelante/parte lesa ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP __________ (eccetto dell’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2, dello scritto 23.12.2005 di PI 2 e dello scritto 27.12.2005 del PP, e ciò nel rispetto del diritto di essere sentito e della sfera privata/personale) e del relativo DA __________ (passato in giudicato), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe della summenzionata documentazione da produrre dinanzi all’Istituto delle assicurazioni sociali allo scopo di dimostrare di non essere più in possesso dell’importo in questione;
che di conseguenza la documentazione richiesta (eccetto l’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2, lo scritto 23.12.2005 di quest’ultimo e lo scritto 27.12.2005 del PP) viene trasmessa, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera