Incarto n. 60.2014.42
Lugano 24 marzo 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.01./10.02.2014 presentata da
RE 1
tendente ad ottenere informazioni inerenti a un procedimento penale che lo ha coinvolto personalmente (nel frattempo archiviato);
premesso che la richiesta datata 13.01.2014 è giunta al Ministero pubblico il 14.01.2014, che – per il tramite dell’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/10.02.2014, osservando di non avere obiezioni all’invio della documentazione richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – RE 1 chiede in particolare di ottenere la trasmissione dei documenti riguardanti un procedimento a suo carico per il quale ha dovuto pagare una multa pari a CHF 1'300.-- e di cui non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione (cfr., nel dettaglio, lettera manoscritta 13.01./10.02.2014, doc. 1.a).
2. Dall’incarto penale MP __________ risulta che la denuncia/querela datata 7.01.2010 (consegnata brevi manu il 12.01.2010 al Ministero pubblico) sporta da __________ e da __________ nei confronti di RE 1 per varie ipotesi di reato è sfociata da un lato nel NLP __________ emanato l’8.03.2010 dall’allora sostituto procuratore Amos Pagnamenta per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto, furto, minaccia e danneggiamento, rispettivamente nel DA __________ di medesima data (mediante il quale il medesimo magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di sottrazione di una cosa mobile e furto di poca entità in relazione ai fatti accaduti a __________, il 5.01.2010, ai danni di __________, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto).
Nell’ambito di un ulteriore incarto penale (inc. MP __________) con decreto di accusa emanato il 6.10.2010 sempre a carico di RE 1 il procuratore pubblico Antonio Perugini lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di coazione e ha proposto – tra l’altro – la sua condanna al pagamento della multa di CHF 300.--, revocando contestualmente il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna, per complessivi CHF 900.--, decretato con decisione 8.03.2010 (DA __________).
I predetti decreti sono passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
3. Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti penali di cui ai summenzionati incarti nel frattempo archiviati, essendo il qui istante stato parte (in qualità di denunciato/querelato e accusato ai sensi del CPP TI) ai medesimi.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato e accusato ai sensi del CPP TI) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare dato un interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________ e del DA __________ emanati a suo carico, poiché lo hanno interessato personalmente in veste di parte.
Di conseguenza il DA __________ e il DA __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo RE 1 già stato parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera