Incarto n. 60.2014.419
Lugano 6 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera,
sedente per statuire sul reclamo 3/11.12.2014 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 26.11.2014 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________) nel procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il 3.11.2014 RE 1 ha operato una segnalazione presso il Ministero pubblico contro la Direzione sanitaria dell’Ospedale __________ (inc. MP __________);
che con decisione 26.11.2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto il non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi di nessuna ipotesi di reato;
che lo scritto 3.12.2014 (inviato al Ministero pubblico e da questo trasmesso per competenza a questa Corte in data 10/11.12.2014) non adempiva alle condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;
che pertanto, con decreto 11.12.2014 questa Corte ha invitato la reclamante ad emendare il proprio gravame;
che neppure l'allegato 27.11.2014, in evasione di quanto richiesto da questa Corte, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che la reclamante si limita a ribadire, del resto in modo alquanto confuso e senza indicare (e confrontarsi con) delle ipotesi di reato, la sua tesi;
che in presenza di un non luogo a procedere, gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP consentono alle parti di impugnare il medesimo con reclamo, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;
che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che i motivi per l'accoglimento di un reclamo contro un non luogo a procedere sono l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti e sufficienti;
che in questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte della reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento;
che i mezzi di prova eventualmente auspicati devono essere nuovi, rispettivamente occorre indicare la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire in prospettiva la promozione dell’accusa;
che manifestamente il reclamo non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
che, data la particolare situazione, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
__________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera