Incarto n. 60.2014.381
Lugano 27 novembre 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.8./11.11.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un rapporto di polizia;
premesso che la richiesta datata 27.08.2014, spedita al Comando di Polizia, è stata trasmessa al Ministero pubblico (soltanto) il 21/22.10.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte con scritto 10/11.11.2014, di cui si dirà in seguito (doc. CRP 1);
considerato che in data 14.11.2014 il procuratore pubblico ha comunicato (su richiesta 12.11.2014 di questa Corte) di non essere in grado di pronunciarsi in merito al fatto che la presente istanza (datata 27.08.2014 e indirizzata al Comando di Polizia) sia stata trasmessa al Ministero pubblico solo in data 21/22.10.2014 (doc. CRP 2 e doc. CRP 3);
preso atto dello scritto 18/19.11.2014 della IS 1, di cui si dirà in corso di motivazione (doc. CRP 4);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta il 16/18.07.2014 – completata il 7.08.2014 e il 15.09.2014 – da __________ nei confronti di cinque persone, tra cui __________, in relazione ai fatti accaduti la sera del __________ presso un esercizio pubblico a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per varie ipotesi di reato (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 7.10.2014 [mediante il quale il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e di vie di fatto in relazione ai fatti accaduti quel giorno ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'350.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato __________ al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________)] e, dall’altro lato, nel decreto di non luogo a procedere 7.10.2014 emanato sempre nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di aggressione e minaccia (NLP __________).
Entrambi i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati.
2. Con scritto datato 27.08.2014 – trasmesso, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte (soltanto) il 10/11.11.2014 – la IS 1 postula la trasmissione, in copia, del rapporto di Polizia allestito dalla Gendarmeria cantonale in occasione dei fatti accaduti il __________, a __________, presso l’esercizio pubblico __________, verso le ore __________, in cui sarebbero stati coinvolti __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (doc. CRP 1.a).
3. Il procuratore pubblico nella sua lettera 10/11.11.2014, trasmessa a questa Corte e per conoscenza anche alla IS 1, rileva anzitutto che quest’ultima non ha minimamente motivato la sua domanda. Dalla richiesta ha in ogni caso dedotto che l’istante agisce in rappresentanza della vittima __________ in sede civile, evidenziando nondimeno che non è dato a sapere se la relativa azione sia pendente o meno dinanzi alla Pretura. Il magistrato inquirente non si oppone all’istanza nella misura in cui dovesse trovare conferma la sua deduzione (doc. CRP 1).
4. Mediante lo scritto 18/19.11.2014, inviato a questa Corte, la IS 1 prende posizione in merito alla lettera 10/11.11.2014 del procuratore pubblico, esponendo nel dettaglio i motivi che stanno alla base della presente richiesta (come peraltro esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG).
La qui istante rileva in particolare che il magistrato inquirente, mediante il DA __________, ha rinviato il loro assicurato, __________, al competente foro civile per far valere le sue pretese. Sostiene al proposito che a seguito dei fatti accaduti il __________ egli soffrirebbe di forti mal di testa e di dolori al fianco sinistro. La sera della colluttazione il loro assicurato avrebbe inoltre perso una collana d’oro (del valore di € 850.--); i suoi pantaloni (marca Armani del valore di CHF 59.90) e la sua maglietta (marca Adidas del valore di CHF 49.90) avrebbero subito dei danni. A dire di __________ ciò risulterebbe dal rapporto allestito dalla Polizia. Da qui la presente richiesta (doc. CRP 4).
5. Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, imputato nel summenzionato procedimento penale sfociato, tra l’altro, nel DA __________, essendo __________ – i cui interessi vengono tutelati dalla IS 1, qui istante – stato parte, in qualità di accusatore privato, al medesimo.
6. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
7. Nel presente caso, pur essendo stato __________ parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
8. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di __________ (e, per esso, della IS 1, qui istante, che tutela i suoi interessi) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.09.2014 richiesto, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che nel DA __________ (passato in giudicato), il procuratore pubblico ha rinviato __________ al competente foro civile per far valere eventuali pretese. Il rapporto in questione (contenente il verbale d’interrogatorio dell’imputato, due verbali d’interrogatorio dell’accusatore privato, nonché le deposizioni rese dalle persone informate sui fatti in merito a quanto accaduto la sera del __________ ai danni di __________) potrebbe essere, in effetti, utile alla IS 1 per avere un quadro più completo della fattispecie e per valutare se avviare nei confronti di __________ un procedimento civile.
Di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione.
9. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________ già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera