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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.11.2014 60.2014.346

20 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·992 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.346  

Lugano 20 novembre 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/15.10.2014 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________ (ora inc. NLP __________), nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della denuncia sporta il 21.01.2010 dal __________, per il tramite del suo rappresentante __________, nei confronti di __________, cittadino __________, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, sub. truffa, in relazione alla mancata restituzione dell’autovettura marca __________, di colore __________, targata __________, intestata al predetta società, del valore di € 160'000.--, noleggiata al denunciato il 15.10.2009 (con l’intenzione di procedere al suo acquisto) e assicurata presso la __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e incendio intenzionale sfociato – esperite le indagini – nel decreto di non luogo a procedere 2.05.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________ – inc. MP __________).

                                         Il decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 postula la trasmissione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 4.01.2012 da __________, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), contro __________, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante la quale la parte attrice ha postulato la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di CHF 43'442.80, oltre interessi, e della somma di CHF 239'713.20, subordinatamente del valore venale della __________ determinato tramite perizia giudiziaria, oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo. La petizione è stata integralmente avversata dalla parte convenuta, che dal canto suo ha presentato una domanda riconvenzionale avente quale oggetto la condanna della parte attrice al pagamento della somma di CHF 27'886.05, oltre interessi, e la cancellazione del precetto esecutivo di cui sopra.

                                         Il pretore ritiene che i presupposti di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero in casu realizzati.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale richiamato (inc. NLP __________) e l’oggetto della vertenza civile – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato).

                                         Entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalle problematiche sorte riguardo all’autovettura __________ apparentemente presa a noleggio da __________ presso la __________ nel mese di ottobre 2009. Dall’incarto penale richiamato emerge in particolare che in data 1.04.2010 l’autovettura ancora in possesso di __________ ha preso fuoco presso il parcheggio condominiale del centro residenziale ubicato a __________, dove egli risiedeva, subendo ingenti danni. La __________ ha provveduto al recupero del veicolo e l’ha sottoposta a perizia. Il perito è giunto alla conclusione che l’incendio dell’autovettura sarebbe di origine dolosa, circostanza recisamente contestata da __________. A suo dire la causa dell’incendio sarebbe da ricondurre ad un corto circuito, come appurato dai vigili del fuoco e dai carabinieri in loco (inc. NLP __________).

                                         Appare dunque che la causa civile pendente presso la Pretura istante sia riconducibile al fatto che la __________ non abbia ottenuto alcun risarcimento dalla __________ presso la quale la __________ era assicurata al momento dei fatti accaduti.

                                         In siffatte circostanze diversi atti istruttori dell’incarto penale richiamato [in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12.04.2011 (AI 41)] potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile.

                                         In casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto penale richiamato (inc. NLP __________ composto da due raccoglitori rossi) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   5.   La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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