Incarto n. 60.2014.289
Lugano 12 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del "verbale delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta" riguardante ┼__________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’__________, alle ore __________, in territorio di __________, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________), cittadino __________.
Il Ministero pubblico ha quindi aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________) nell’ambito del quale il procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha ordinato l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma della vittima (AI 1). Il relativo rapporto è stato allestito il 4.06.2013 e completato il 9.08.2013 (AI 5 e AI 7). Il perito è giunto alla conclusione secondo la quale andava sicuramente privilegiata l’ipotesi suicida quale causa del suo decesso (AI 7, p. 3). L’incarto penale è stato archiviato il 23.09.2013 (NLP __________).
2. In data 15.05.2014 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 10/14.03.2014 (emendata su richiesta il 18.04.2014) presentata giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG da IS 1, mediante la quale ha postulato la trasmissione, in copia, del verbale dell’autorità giudiziaria che ha stabilito il decesso di __________. L’istante ha ottenuto la trasmissione, in copia, della pagina 1 e della pagina 3 della relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7 – inc. NLP __________), da cui emerge il motivo del suo decesso (cfr., nel dettaglio, decisione 15.05.2014, inc. CRP __________, alla cui lettura si rimanda per brevità).
3. Con la presente istanza IS 1 – richiamando la decisione 15.05.2014 di questa Corte (inc. CRP __________) – evidenzia che "(…). Per un difetto di forma si pensava bastasse la relazione medico legale sugli accertamenti autoptici ma, come si evince dalla ulteriore richiesta dell’Assicurazione __________ (vedi allegato) in data 21 agosto 2014, (quest’ultima) necessita anche il verbale dell’autorità di Polizia" (istanza 28.08.2014, doc. CRP 1).
Dal suindicato scritto emerge in effetti che, a completazione della sua pratica, la __________ necessiterebbe del "verbale delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta" (scritto 21.08.2014, p. 2, inc. CRP 1.a).
4. Stante che la presente fattispecie corrisponde a quella di cui alla decisione 15.05.2014 (inc. CRP __________), questa Corte ha rinunciato ad interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni.
5. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6. Nel caso di specie appare dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante ad ottenere il "verbale delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta", poiché la presente istanza corrisponde a quella presentata il 10/14.03.2014 (emendata il 18.04.2014) sfociata nella decisione 15.05.2014 di questa Corte, il cui contenuto viene richiamato integralmente in questa sede (inc. CRP __________).
Di conseguenza il rapporto di ispezione legale (AI 3), l’attestato di morte datato 1.06.2013 (AI 6 – doc. 1) e la notifica di morte datata 1.06.2013 (AI 6 – doc. 5) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione.
Va da sé che (anche) la summenzionata documentazione potrà essere usata unicamente nell’ambito della richiesta presentata dalla società di assicurazione __________.
7. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo già state accollate all’istante nella precedente decisione che concerne la medesima fattispecie (inc. CRP __________).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera