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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.09.2014 60.2014.280

12 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,168 parole·~6 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.280  

Lugano 12 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.07./21.08.2014 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia delle denunce/querele che essa ha sporto contro il suo ex compagno nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il mese di dicembre 2012;

premesso che la richiesta datata 7.07.2014 è giunta al Ministero pubblico il 9.07.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.08.2014, rilevando parimenti che nel periodo dicembre 2009-dicembre 2012 IS 1 ha sporto tre querele penali nei confronti di PI 3, corrispondenti agli incarti MP __________ (procuratore pubblico Paolo Bordoli), MP __________ (procuratore pubblico Arturo Garzoni) e MP __________ (procuratore pubblico Paolo Bordoli), tutti e tre archiviati per recesso di querela, e che per quanto concerne l’incarto che gli compete egli non si oppone all’istanza;

che con scritto 27.08.2014 il procuratore pubblico Paolo Bordoli comunica che, per quanto attiene agli incarti MP __________ e MP __________ di cui egli era titolare, ha confermato che la qui istante ha finito per recedere dalle sue querele (dopo l’emanazione del DA rispettivamente durante la procedura investigativa) e che nulla osta da parte sua all’accoglimento della presente richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 14.12.2009 IS 1 ha sporto querela nei confronti di PI 3 – con il quale ha avuto una relazione iniziata nel mese di agosto 2009 e terminata, con discussioni accese, verso la fine del mese di novembre 2009, e dalla cui unione è nata una figlia il __________ – per le ipotesi di reato di danneggiamento e minaccia in relazione a presunti fatti avvenuti a __________ il __________. Il procedimento penale (inc. MP __________) è dapprima sfociato nel DA __________ emanato il 24.01.2011 dal procuratore pubblico Paolo Bordoli ed è poi stato stralciato dai ruoli dal giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini, a seguito del ritiro della querela 16/17.05.2013, avendo le parti trovato un accordo (inc. DA __________).

                                         In data 3/5.05.2011 IS 1 ha sporto un’ulteriore querela nei confronti del di lei ex compagno PI 3, per le ipotesi di reato di vie di fatto e di ingiuria in relazione a presunti fatti accaduti a __________ il 2.05.2011 (inc. MP __________). Durante l’interrogatorio tenutosi il 23.08.2011 dinanzi alla Polizia, IS 1 ha deciso di ritirare la sua querela in applicazione dell’art. 33 CP. Il 30.08.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha di conseguenza decretato il non luogo a procedere in capo al summenzionato procedimento penale (inc. NLP __________).

                                         Infine in data 7/8.02.2012 IS 1 ha nuovamente sporto querela nei confronti di PI 3 per "minacc(i)e"e "violenze varie" in relazione a presunti fatti accaduti il __________ presso il domicilio della querelante (inc. MP __________). Con scritto 10/13.02.2012 IS 1 ha comunicato il ritiro della sua querela, precisando parimenti che "(….). In accordo con il mio avvocato (con cui siamo già in causa per altre cose contro l’accusato) procederemo senza denuncia se quest’ultimo collaborerà" (scritto 10/13.02.2012, AI 3). L’incarto è stato archiviato il 13.02.2012 per recesso di querela (inc. NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede "per motivi giudiziari" di ottenere la trasmissione delle querele sporte, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il mese di dicembre 2012, nei confronti del di lei ex compagno PI 3 (doc. CRP 1.a).

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Arturo Garzoni e il procuratore pubblico Paolo Bordoli non si oppongono alla presente richiesta.

                                   3.   Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, querelato/imputato nei summenzionati procedimenti penali, nel frattempo archiviati, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) ai medesimi.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         4.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nei summenzionati procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle tre querele da lei presentate nei confronti di PI 3, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessata personalmente in veste di parte.

                                         Di conseguenza le tre querele, ovverossia il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 13.02.2010 (AI 2 – inc. DA __________, in cui è contenuto anche la querela), la denuncia/querela penale 3/5.05.2011 (AI 1 – inc. NLP __________) e la denuncia/querela penale 7/8.02.2012 (AI 1 – inc. NLP __________), vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione.

                                         Stante la particolare e delicata situazione famigliare e personale creatasi tra le parti dalla cui unione è nata una figlia, questa Corte autorizza già sin d’ora IS 1 rispettivamente il suo eventuale patrocinatore (il quale dovrà produrre la debita procura) a chiedere, se necessario, direttamente al procuratore pubblico Arturo Garzoni rispettivamente al procuratore pubblico Paolo Bordoli la trasmissione, in copia, di ulteriori atti istruttori degli incarti NLP __________ (già inc. MP __________), DA __________ (già inc. MP __________) e NLP __________ (già inc. MP __________) per avere un quadro più completo della situazione (in particolare per il patrocinatore di IS 1 in Svizzera interna anche ai fini di eventuali procedimenti giudiziari pendenti).

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte ai procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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