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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.09.2014 60.2014.254

30 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,017 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.254  

Lugano 30 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.07.2014 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il __________, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quale unico protagonista il minorenne __________ (__________), che era alla guida del veicolo agricolo __________, targato TI __________. A seguito di quanto accaduto quel giorno, il ragazzo è deceduto sul posto.

                                         Di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa __________ mediante il quale l’allora procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha posto PI 3 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP ed ha proposto la sua relativa condanna, rinviando la parte civile (ai sensi del previgente CPP TI) __________ (madre della vittima) al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________.

                                         Il __________ PI 3, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto formale opposizione al citato decreto.

                                         Con sentenza __________, passata in giudicato, il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha prosciolto PI 3 dall’imputazione (inc. __________).

                                   2.   Con il presente scritto 22/23.07.2014 la Pretura istante, richiamando l’ordinanza sulle prove 4.07.2014 e in applicazione dell’art. 190 CPC, ha invitato questa Corte a volerle mettere a disposizione il summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria nella causa civile promossa con petizione 19/20.12.2012 da __________, __________ (fratello di ┼__________, cfr., al proposito, movpop) e da __________, __________ (madre della vittima) [entrambi patr. da: __________, __________] contro PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________).

                                         A sostegno della sua richiesta la Pretura istante non ha precisato alcunché: in particolare ha omesso di  specificare l’oggetto della vertenza civile e la sua connessione con l’incarto penale richiamato.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – nonostante non siano stati indicati i motivi alla base della presente richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. al precedente considerando) – stante il contenuto dell’incarto penale richiamato, appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato dapprima nel DA __________ e poi nella sentenza di assoluzione __________ nei confronti di PI 3 (inc. __________).

                                         Dall’incarto penale richiamato risulta, in effetti, che le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono in sostanza le stesse: __________ (madre della vittima), parte attrice (unitamente al figlio/al fratello della vittima) nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di parte civile (ai sensi del previgente CPP TI) in quello penale, mentre PI 3, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di accusato (ai sensi del previgente CPP TI) nell’ambito del procedimento penale. Inoltre entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia dall’incidente verificatosi il __________ ai danni di ┼__________. Gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero dunque essere utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, poiché la madre e il fratello della vittima hanno verosimilmente fatto valere delle pretese civili nei confronti del convenuto (assolto da ogni imputazione in sede penale) in relazione a quanto accaduto quel giorno. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto richiamato viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale di Bellinzona, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                         Questa Corte segnala la necessità di formulazione di una motivazione dettagliata e completa da parte dei giudici civili nelle future richieste in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: non è conforme alla predetta disposizione emanare, come nella fattispecie qui in esame, un’ordinanza mediante la quale si invita questa Corte a mettere a disposizione un incarto penale, nel frattempo archiviato, senza precisare il contenuto (esatto) della vertenza civile (non potendo questa Corte, per evidenti motivi, conoscerne il contenuto) e il suo legame di pertinenza con l’incarto penale richiamato.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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