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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.09.2014 60.2014.253

24 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,099 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.253  

Lugano 24 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/23.07.2014 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta datata 18.07.2014 è stata spedita alla Pretura penale, cui è giunta il 21.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22/23.07.2014 unitamente all’incarto penale __________, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’esposto penale __________ presentato da PI 4 contro ignoti, in relazione alla pubblicazione di due articoli apparsi sul sito internet __________ nel __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 per titolo di diffamazione e di calunnia (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa __________ mediante il quale il procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di diffamazione giusta l’art. 173 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (corrispondente a venti aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come ivi descritto (DA __________).

                                         Con decreto __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri – richiamati in particolare l’opposizione __________ di PI 3 (patr. da: avv. __________, __________) e il dibattimento del __________ (sospeso per accertare la tempestività della querela) – ha poi abbandonato il procedimento penale contro l’imputato a causa dell’intempestività della querela inoltrata il __________, assegnando a quest’ultimo un’indennità pari a CHF 2'000.-- (inc. __________). Il decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato (inc. __________).

                                   2.   Con il presente scritto 18/23.07.2014 – trasmesso, per competenza, a questa Corte, a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la Pretura istante ha disposto il richiamo del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa promossa in procedura semplificata con petizione __________ da PI 4, __________ (patr. da: PR 2, __________), contro __________, __________, __________, __________, e PI 3, __________ (tutti patr. da: avv. __________, __________), avente quale oggetto la lesione della personalità ai sensi degli art. 28 ss. CC (doc. CRP 1.a).

                                         Non è stato precisato alcunché riguardo ai motivi che stanno alla base del richiamo.

                                   3.   Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito alla presente istanza.

                                   4.   Lart. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame – nonostante non siano stati precisati i motivi alla base della presente richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. al considerando 4 della presente decisione) – ritenuti il contenuto dell’incarto penale richiamato e l’oggetto del contendere in sede civile (lesione della personalità ai sensi degli art. 28 ss. CC), appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato dapprima nel DA __________ e poi abbandonato con decreto __________ della Pretura penale (inc. __________).

                                         Le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono sostanzialmente le stesse: PI 4, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di querelante in quello penale, mentre PI 3, convenuto nell’ambito del procedimento civile (unitamente ad altre due parti), aveva assunto la veste di imputato nell’ambito del procedimento penale. Inoltre alla base di entrambi i procedimenti sembra esserci la medesima fattispecie (dedotto dal fatto che il pretore ha richiamato l’incarto penale in questione in connessione con la lesione della personalità ex  art. 28 ss. CC): la pubblicazione di due articoli apparsi sul sito internet __________ nel __________. Gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero dunque essere utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto richiamato viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale di Bellinzona, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                         Questa Corte segnala la necessità di formulazione di una motivazione dettagliata e completa da parte dei giudici civili nelle future richieste in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: non è conforme alla predetta disposizione emanare, come nella fattispecie qui in esame, un’ordinanza mediante la quale viene disposto il richiamo di un incarto penale, nel frattempo archiviato, alla Pretura penale, omettendo in particolare di precisare il contenuto esatto della vertenza civile (non potendo questa Corte, per evidenti motivi, conoscerne il contenuto) e il suo legame di pertinenza con l’incarto penale richiamato.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2014.253 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.09.2014 60.2014.253 — Swissrulings