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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.09.2014 60.2014.170

2 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,097 parole·~20 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio dei registri quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2014.170  

Lugano 2 settembre 2014/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.03./7.05.2014 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 24.03.2014 è giunta al Ministero pubblico il 31.03.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/7.05.2014, unitamente allo scritto datato 30.04.2014 dell’avv. PR 1, fornendo alcune precisazioni in merito;

richiamati gli scritti 10/11.06.2014 e 27.06.2014 dell’IS 1 (di seguito IS 1) e 18/20.06.2014 dell’avv. PR 1, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con istanza datata 24.03.2014 [ricevuta dal Ministero pubblico il 31.03.2014 e trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 6/7.05.2014] l’IS 1, per il tramite dell’aggiunto ufficiale, ha informato il Ministero pubblico che, per quanto interessa la fattispecie qui in esame, "(…) in relazione alla notizia diffusa tempo fa dagli organi di stampa (vedere allegato A) attinente alla tematica emarginata, riteniamo che la stessa si riferisca alla part. __________ RFD di __________ (vedere estratto allegato B).

                                         Ci permettiamo pertanto chiedere di poter accedere agli atti istruttori, conformemente a quanto previsto dall’art. 38a della vigente Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario, in vista di un’eventuale procedura di recupero e di contravvenzione ai sensi dell’art. 38 della citata normativa, rispettivamente 44 e ss. della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici" (istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).

                                         L’Ufficio istante ha al proposito prodotto copia (parziale) dell’articolo apparso sul __________ il __________ (doc. A annesso all’istanza 24.03./7.05.2014) e dell’estratto del RFD del Comune di __________ di cui al fondo no. __________ (doc. B annesso all’istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).

                                         Dal predetto articolo emerge in particolare che il proprietario del __________ di Via __________ a __________ (in cui avrebbe dovuto aprire i battenti una __________), sarebbe stato condannato per titolo di riciclaggio di denaro e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione mediante l’emanazione, in data __________, di un decreto di accusa da parte del procuratore generale, avverso il quale l’imputato non avrebbe presentato opposizione. L’imputato avrebbe ingannato un notaio di __________, inducendolo ad attestare nel contratto di costituzione del diritto di compera relativo al fondo un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito (cfr., al proposito, anche __________).

                                         Dall’estratto del RFD del Comune di __________ di cui al fondo no. __________ emerge in particolare che __________ e PI 3 sono proprietari del medesimo nella misura di 1/2 ciascuno. Risulta inoltre un’annotazione di un diritto di compera pari a CHF __________ a favore di __________, __________, con scadenza il __________ (doc. B annesso all’istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).

                                   2.   Il procuratore generale, unitamente alla presente istanza, ha trasmesso a questa Corte anche copia di uno scritto datato 30.04.2014 (pervenuto al Ministero pubblico il 5.05.2014) dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 3 e di __________, indirizzato al procuratore generale (doc. CRP 1.b).

                                         Dallo stesso emerge che il legale ha preso atto della summenzionata richiesta dell’IS 1, osservando in particolare che, non essendo ancora stato esercitato il diritto di compera, la tassa di trasferimento prevista dalla LTRF non è stata ancora riscossa. L’art. 38 LTRF sarebbe dunque applicabile soltanto al momento dell’eventuale esercizio del diritto di compera. L’annotazione del diritto di compera prevede una tassa fissa pari a CHF 30.-- (in applicazione dell’art. 18 LTRF). La richiesta dell’IS 1 sarebbe quindi prematura in relazione alla tassa di trasferimento.

                                         Circa la tassa di bollo dell’archivio notarile ha esposto che "(…) anche in questo caso il diritto di compera può essere modificato per corrispondere a quanto investito. I signori __________ osservano che la tassa di bollo deve essere pagata secondo l’atto notarile dalla beneficiaria del diritto di compera. La __________. Essi si dichiarano d’accordo, nell’intento di evitar il divulgarsi di informazioni all’ufficio del registro fondiario, con una breve comunicazione da parte di questo Procuratore Generale che il valore del diritto di compera dichiarato nei verbali dai signori __________ e __________, soci e soli aventi diritto economico della beneficiaria, sarebbe di CHF 5'000'000.-- invece che quello dichiarato dal notaio di CHF 2'950'000.--, tesi integralmente contestata dal signor PI 3 siccome non corrisponde al vero, essendo il prezzo del diritto di compera quello dichiarato nell’atto pubblico. Il signor PI 3 non acconsente a nessuna altra comunicazione concernente il suo decreto" (scritto datato 30.04.2014, p. 1 e 2, doc. CRP 1.b).

                                   3.   In data 6/7.05.2014 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la presente istanza (con la documentazione ivi allegata) e copia dello scritto datato 30.04.2014 dell’avv. PR 1, osservando parimenti che il decreto di accusa in questione è passato in giudicato il 10.01.2013 e di aver inviato copia dell’istanza pure al presidente della Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), poiché le informazioni si riferiscono anche a fatti oggetto del procedimento penale a carico di altri due imputati di cui all’incarto __________ pendente presso la predetta Corte (doc. CRP 1).

                                   4.   Il 27.05.2014 questa Corte ha assegnato all’IS 1 un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto datato 30.04.2014 dell’avv. PR 1 (doc. CRP 2).

                                         Con scritto 10/11.06.2014 l’IS 1, per il tramite dell’Ufficiale del registro fondiario, postula l’accoglimento della sua istanza con la contestuale reiezione delle argomentazioni apportate dall’avv. PR 1. Informa anzitutto che la presente richiesta, che concerne le parti __________, trae le sue origini dall’articolo apparso il __________ sul __________. L’IS 1, in caso di fondato sospetto circa la sussistenza di una falsa attestazione di prezzo, deve attivarsi d’ufficio ai fini della corretta applicazione della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16.10.2006 (RL 4.1.3.1.2, di seguito LTRF) e della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20.10.1986 (RL 10.2.8.1, di seguito LBol), in applicazione degli art. 38 LTRF e art. 49 LBol "(…) relativi alla evtl. irrogazione di un’ammenda amministrativa risp. all’avvio di una procedura di recupero del tributo sottratto" (scritto 10/11.06.2014, p. 1, doc. CRP 3). Sulla base di casi precedenti, sarebbe stato introdotto l’art. 38a LTRF allo scopo di agevolare l’accesso agli atti.

                                         Ha poi affermato quanto segue: "(…) Sebbene formalmente trattisi di autorità distinte preposte ad applicare due diverse leggi (ndr. la LTRF e la LBol), l’incasso sia della tassa di registro che dell’imposta di bollo è demandato alla responsabilità dell’IS 1. Di conseguenza la raccolta di informazioni in simili casi viene effettuata uno actu. Si evidenzia la stretta interdipendenza vigente fra i due tributi, nel senso che le valutazioni operate nell’ambito della tassa di registro hanno eo ipso effetto anche per l’imposta di bollo, così come avviene pure a dipendenza dell’esito di un ricorso (art. 44 cpv. 5 Lbol). È quindi sufficiente in definitiva che appaiano integrati gli elementi costitutivi per avviare una procedura rispetto ad uno solo dei tributi in esame. Anche per economia di procedura appare quindi irragionevole pretendere di operare una disgiunzione come sembrano invece prospettare gli opponenti" (scritto 10/11.06.2014, p. 2, doc. CRP 3).

                                         A mente dell’IS 1 sarebbe altresì ininfluente stabilire chi debba sopportare l’onere dei tributi, essendoci un vincolo di solidarietà tra le parti in senso proprio (art. 2 LTRF; art. 13 LBol; art. 52 cpv. 1 LBol; RDAT II-1993). La LBol estenderebbe un simile regime anche alla multa (art. 52 cpv. 1 LBol).

                                         Il rischio di propagazione di notizie riservate non reggerebbe di fronte alle prescrizioni legali vigenti (art. 29 LORD e art. 40 LBol).

                                         Adduce dipoi che "(…) Il fatto che gli opponenti ipotizzino un’evtl. sanatoria mediante una nuova pattuizione in punto al prezzo rogato appare irrilevante. In effetti l’infrazione in caso di falsa attestazione appare già compiutamente perfezionata in tutti gli elementi costitutivi al momento della presentazione dell’atto dell’archivio notarile, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione a RF del trapasso (cfr. RtD-2004, 27t). (…)" (scritto 10/11.06.2014, p. 2, doc. CRP 3). L’art. 20 cpv. 1 lit. k LBol non soccorrerebbe in alcun modo, considerato come si riferisce ad altra fattispecie.

                                         Richiama infine la decisione emanata l’8.06.2009 dalla (allora) Camera dei ricorsi penali, in cui la predetta autorità ha accolto un’analoga richiesta.

                                   5.   In data 18/20.06.2014 l’avv. PR 1, in nome e per conto dei suoi assistiti (PI 3 e __________), riconferma le sue precedenti osservazioni. Le informazioni contenute nell’inchiesta penale andrebbero ben oltre a quanto sarebbe necessario all’IS 1 allo scopo di stabilire l’imposta di bollo dovuta. L’accesso agli atti dovrebbe dunque essere limitato allo stretto necessario, a tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte. Postula pertanto che sia comunicato unicamente il prezzo fissato nel diritto di compera, stabilito dal procuratore pubblico in CHF 5'000'000.-- (invece di CHF 2'950'000.-- come indicato nell’atto notarile). Ciò sarebbe l’unica informazione di cui necessiterebbe l’IS 1 per stabilire la tassa di bollo (e, successivamente, se del caso, quella di trasferimento). Altri documenti/dettagli che esulano dal prezzo e dall’atto di costituzione del diritto di compera non sarebbero necessari all’IS 1 e non devono essere trasmessi. Ribadisce che le tasse di trasferimento previste dalla LTRF non possono ancora essere riscosse: l’art. 38 LTRF sarà applicabile al momento dell’eventuale esercizio del diritto di compera. In merito a ciò, la richiesta dell’IS 1 sarebbe prematura ed è dunque da respingere.

                                         La tassa di bollo, contrariamente a quanto sostiene l’IS 1, non avrebbe la stessa valenza della tassa a registro fondiario. L’IS 1 non sarebbe competente per l’incasso della tassa di bollo, bensì l’archivio notarile. Non contesta il fatto che il prezzo rogato sia determinante per la fissazione della tassa di bollo: ritiene però che in fase di costruzione ci potrebbero essere delle migliorie che potrebbero comportare un aumento del prezzo dell’oggetto e quindi di una modifica dell’atto. Ciò può decadere nella misura in cui si decidesse di procedere con una semplice comunicazione del prezzo stabilito dall’accusa.

                                   6.   Con scritto 27.06./1.07.2014 l’IS 1 comunica di confermare integralmente le sue osservazioni 10/11.06.2014 (doc. CRP 7).

                                   7.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   8.   8.1.

                                         Giova preliminarmente rilevare che la presente istanza riguarda un procedimento penale sfociato (tra l’altro) nel decreto di accusa 26.11.2012 (DAC __________) emanato dal procuratore generale, passato in giudicato il 10.01.2013, in considerazione dell’opposizione interposta dal patrocinatore dell’imputato (cfr. scritto PG 6/7.05.2014, doc. CRP 1). Gli atti istruttori in relazione a questa fattispecie fanno parte dell’incarto MP __________, pendente presso la CARP (inc. __________), che riguarda altri due imputati. Per questi motivi, il procuratore generale ha rettamente trasmesso copia della presente richiesta anche al presidente della CARP (scritto PG 6/7.05.2014, doc. CRP 1).

                                         8.2.

                                         Dal profilo procedurale il procuratore generale avrebbe dovuto trasmettere direttamente a questa Corte la presente istanza, senza procedere alla sua intimazione all’avv. PR 1 (la quale ha formulato le sue osservazioni in merito mediante lo scritto datato 30.04.2014), essendo alla presenza di una richiesta di ispezione degli atti di un procedimento penale concluso (archiviato) ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG in relazione alla fattispecie sfociata nel decreto di accusa 26.11.2012, passato in giudicato, emanato a carico di PI 3 (DAC __________). Questa Corte sarebbe dunque stata competente ad effettuare lo scambio degli allegati fin dall’inizio. Ciò comunque è ininfluente ai fini del presente giudizio, avendo l’avv. PR 1 (patrocinatore di PI 3 e __________) potuto debitamente esprimersi in merito, nel rispetto del diritto di essere sentito.

                                   9.   9.1.

                                         L’organizzazione degli Uffici del registro fondiario e la tenuta di quest’ultimo spetta ai Cantoni (cfr. art. 953 cpv. 1 CC; art. 4 frase 1 ORF). L’Ufficio del registro fondiario è incaricato della conservazione e della direzione del registro fondiario, compresi i registri provvisori ed i precedenti registri delle ipoteche (art. 17 cpv. 1 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18.04.1911, RL 4.1.1.1).

                                         9.2.

                                         Gli Uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni di loro competenza solo contro pagamento delle tasse previste dalla LTRF (art. 1 cpv. 1 della LTRF).

                                         Al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido con il richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta (art. 2 LTRF).

                                         L’annotazione di diritti personali giusta l’art. 959 CC o di una restrizione della facoltà di disporre giusta l’art. 960 CC è soggetta ad una tassa di CHF 30.-- (art. 18 LTRF).

                                         L’incasso delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del registro fondiario (art. 37 cpv. 2 LTRF).

                                         Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta (art. 38 cpv. 1 LTRF). La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è dato ricorso nel termine di trenta giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (di seguito CDT), il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della LT (art. 38 cpv. 2 LTRF).

                                         Giusta l’art. 38a cpv. 1 LTRF le autorità amministrative e i funzionari notificano all’istanza competente, d’ufficio o su richiesta, le informazioni in loro possesso occorrenti per l’applicazione della LTFR. Le autorità penali comunicano d’ufficio l’apertura di un’azione penale suscettibile di implicare il perseguimento ai sensi dell’art. 38 LTRF (art. 38a cpv. 2 LTRF). Vi è dunque un obbligo di segnalazione da parte del magistrato inquirente allo scopo di reprimere eventuali infrazioni (Messaggio no. 6547 del 12.10.2011, p. 19).

                                         Contro la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest’ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 39 cpv. 1 LTRF).

                                         Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune (art. 40 cpv. 1 LTRF). Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla CDT; sono applicabili le disposizioni della LT (art. 40 cpv. 3 LTRF).

                                         9.3.

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 2 lit. b della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20.10.1986 (RL 10.2.8.1, di seguito LBol) gli atti notarili sono sottoposti all’imposta di bollo [che viene prelevata dal Cantone in base alla predetta legge (art. 1 cpv. 1 LBol)].

                                         In particolare è soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile (art. 19 LBol, cfr. anche decisione CDT 5.08.2003, consid. 5.4., inc. 80.2003.100).

                                         L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di CHF 3.-- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LBol). L’Archivista notarile determina il valore degli istromenti (art. 22 cpv. 1 LBol). Per quanto concerne i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliari fa stato il valore contrattuale, al minimo tuttavia quello della stima ufficiale (art. 22 cpv. 2 lit. a frase 1 LBol). L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione delle bollette (art. 23 cpv. 1 LBol). Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento del bollo d’archivio; in difetto di tale stipulazione si presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato (art. 23 cpv. 3 LBol).

                                         Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio, l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione unitamente all’usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo secondo l’art. 23 cpv. 4 LBol).

                                         L’applicazione della LBol è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell’Ufficio del bollo, degli Archivisti notarili e degli Uffici dei registri; essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la sua corretta applicazione; sono applicabili, per analogia, le disposizioni della LT (art. 39 LBol). Alla LBol si applicano, per analogia, le disposizioni della LT in relazione al segreto d’ufficio (art. 40 LBol) e, sempre per analogia, quelle della LT sull’assistenza tra le autorità (art. 41 LBol).

                                         L’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall’Archivista notarile (art. 42 cpv. 2 LBol).

                                         La procedura sulle contravvenzioni è sancita dagli art. 49 ss. LBol. In particolare colui che in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla LBol è punito con una multa fino a cinque volte l’imposta sottratta (art. 49 cpv. 1 LBol). La multa viene commisurata in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione (art. 49 cpv. 2 LBol). Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva (art. 52 cpv. 1 LBol). La legge è silente riguardo all’autorità competente nell’ambito di questa procedura: le disposizioni della LT (applicabili per analogia giusta l’art. 53 LBol), non appaiono d’aiuto con riferimento agli istromenti notarili.

                                         Sia come sia, considerato come l’Archivista notarile – che di fatto corrisponde all’Ufficiale del registro fondiaro e quindi all’IS 1 – determina in particolare il valore degli istromenti (at. 22 cpv. 1 LTRF), percepisce l’imposta di bollo con l’emissione delle bollette (art. 23 cpv. 1 LTRF), accerta il valore degli istromenti ed esegue la relativa tassazione (art. 42 cpv. 2 LBol), l’IS 1 (e per esso l’Archivista notarile) deve essere pure competente a decidere in prima istanza nell’ambito della procedura contravvenzionale e di recupero dei tributi sottratti.

                                10.   10.1.

                                         Ora, dal verbale del procedimento di cui all’incarto penale MP __________ non emerge che il procuratore generale abbia segnalato all’IS 1, come sancito esplicitamente dall’art. 38a LTRF, l’apertura di un procedimento penale a carico (tra l’altro) di PI 3 in relazione alla fattispecie di cui alla costituzione del diritto di compera del fondo no. __________ RFD del Comune di __________. Circostanza peraltro comprovata anche dal fatto che l’IS 1 ne sarebbe venuto a conoscenza tramite un articolo apparso sul CdT. Appare dunque che il magistrato inquirente non abbia rispettato l’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 38a LTRF.

                                         10.2.

                                         A prescindere da ciò, si ricorda che dall’estratto del RFD del Comune di __________ inerente al fondo no. __________ datato 24.03.2014 (prodotto, in copia, dall’IS 1) risulta l’annotazione di un diritto di compera del prezzo pari a CHF 2'950'000.-- a favore di __________, __________, con scadenza il __________ (doc. CRP 1.a). L’atto notarile è stato allestito da un notaio di __________.

                                         10.2.1.

                                         Appare anzitutto pacifica la competenza dell’IS 1, qui istante, sia per l’applicazione della LTRF, sia per l’applicazione della LBol (essendo il fondo ubicato nel Comune di __________ ed essendo il rogito stato allestito da un notaio che esercita la sua attività lavorativa a __________).

                                         10.2.2.

                                         Per quanto attiene all’applicazione della LTRF, la summenzionata annotazione è soggetta ad una tassa di CHF 30.-- (art. 18 LTRF). Torna inoltre applicabile l’art. 38 LTRF (secondo cui se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta), considerato come dal procedimento penale in questione è emerso che il prezzo reale pattuito tra le parti era pari a circa CHF 5'000'000.--.

                                         L’IS 1 è dunque competente in prima istanza a valutare la fattispecie che qui ci occupa.

                                         10.2.3.

                                         Circa l’applicazione della LBol va in particolare evidenziato che in casu, essendo stato annotato a registro fondiario la costituzione del diritto di compera del fondo, è stata quindi insinuata all’Archivio notarile una copia autentica del relativo rogito, che è soggetta all’imposta di bollo giusta l’art. 19 LBol.

                                         Ora, se da un lato è vero che l’imposta di bollo è posta a carico dei beneficiari del diritto di compera (in casu la __________), è altrettanto vero che vi è comunque una responsabilità delle parti contraenti (cfr., tra l’altro, l’art. 23 in relazione all’art. 13 cpv. 1 LBol; art. 52 LBol). Della competenza dell’IS 1, e per esso dell’Archivista notarile, si rimanda a quanto già esposto al considerando 9.3. della presente decisione.

                                11.   Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerati i motivi e la finalità che stanno alla base della presente richiesta, il contenuto dell’incarto penale MP __________ [limitatamente alla fattispecie di cui al DAC __________ (passato in giudicato) di competenza di questa Corte ex art. 62 cpv. 4 LOG] e in particolare gli art. 38 LTRF (prezzo simulato) e art. 49 LBol (sottrazione d’imposta) – si deve, di principio, ammettere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 che prevale sugli interessi personali delle parti coinvolte del citato procedimento nel frattempo archiviato (in particolare di PI 3). In effetti alcuni atti istruttori dell’incarto penale in questione potrebbero essere indubbiamente utili ai fini delle incombenze dell’IS 1 in applicazione della LTRF e della LBol.

                                         Giova al proposito rilevare che non è evidentemente sufficiente per l’IS 1 sapere che il prezzo reale pattuito tra le parti sia in realtà pari a CHF __________, come sostiene il patrocinatore di PI 3. In effetti anche nell’ambito della procedura contravvenzionale per la commisurazione della multa occorre valutare se le parti abbiano agito in maniera intenzionale oppure per negligenza (cfr. art. 38 LTRF e art. 49 LBol).

                                         Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (ora pendente presso la CARP, inc. __________) e in ossequio al diritto di essere sentito, l’accesso agli atti istruttori deve essere in ogni modo, anche alla luce del rispetto del principio di proporzionalità, limitato alle seguenti condizioni:

                                         dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, l’Ufficiale del registro fondiario (che agisce anche in veste di Archivista notarile) è autorizzato da questa Corte a visionare l’incarto MP __________ presso la Corte di appello e di revisione penale di Locarno [dove attualmente si trova l’incarto, in originale (inc. __________)], concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria/del presidente compatibilmente con i loro impegni, e ciò limitatamente agli atti istruttori di cui alla fattispecie sfociata nel DAC __________ (riguardante la questione della costituzione del diritto di compera), in particolare:

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 19.04.2012 (AI 25);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 23.04.2012 (AI 32);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 23.02.2012 (AI 33);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 27.04.2012, limitatamente alla pagina 2 (AI 45);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PS 27.04.2012, limitatamente alle pagine 5 e 6 (AI 51);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 2.05.2012, limitatamente alle pagine 2 e 4 (AI 52);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 2.05.2012, limitatamente alla pagina 2 e al doc. 2 ivi annesso (AI 53);

                                         -  il verbale d’interrogatorio PG 2.05.2012 (AI 54);

                                         -  l’ABB __________ (AI 111);

                                         -  il DAC __________ (AI 139),

                                         apparendo il loro contenuto utile e sufficiente per la procedura contravvenzionale e di recupero dei tributi.

                                         L’Ufficiale del registro fondiario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili e necessari per le sue incombenze.

                                         Va da sé che l’Ufficiale del registro fondiario è tenuto al segreto d’ufficio. Inoltre la documentazione raccolta potrà essere utilizzata soltanto per l’obiettivo perseguito.

                                12.   L’istanza, con le limitazioni di cui sopra, va accolta senza carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LTRF, la LBol ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

60.2014.170 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.09.2014 60.2014.170 — Swissrulings