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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.03.2013 60.2013.52

5 marzo 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·770 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.52  

Lugano 5 marzo 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/15.02.2013 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della denuncia penale sporta il 3/4.04.2012 dalla __________, __________, e da __________, __________, contro ignoti in relazione alla produzione di due documenti (doc. M e doc. N) da parte della __________ (patr. da: avv. __________, __________), nell’ambito del procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la IS 1 asseritamente falsi, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ e di ignoti identificabili in persone operanti presso lo studio legale avv. __________ per le ipotesi di reato di falsità in documenti e di truffa tentata sfociato nel decreto di abbandono 9.07.2012 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (in cui è stata in particolare accertata la falsità dei doc. M e doc. N di cui all’inc. __________ della IS 1);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP;

                                          che il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

                                         che con scritto 13/15.02.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa con petizione 12.01.2012 dalla __________ contro __________ e __________, facendo valere una pretesa creditoria di € 261'980.--;

                                         che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 13.02.2013 dell’avv. __________, patrocinatore della parte convenuta, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (cfr., al proposito, doc. 1.a);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie in esame appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato, essendo stato accertato che i doc. M e doc. N prodotti nell’ambito della vertenza civile pendente presso la Pretura istante sono manifestamente falsi (decreto di abbandono 9.07.2012, p. 7, ABB __________) e potendo dunque gli atti dell’incarto penale in questione essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile;

                                         che in casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che di conseguenza l’incarto penale ABB __________ (una cartelletta verde) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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