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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.01.2014 60.2013.442

14 gennaio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·558 parole·~3 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.442  

Lugano 14 gennaio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/19.12.2013 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere copia del verbale di dibattimento di un procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. __________);

premesso che l’istanza datata 11.12.2013 è giunta alla Pretura penale il 13.12.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18/19.12.2013, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 27/30.12.2013 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Corte, non opponendosi a che si dia seguito all’istanza;

richiamato inoltre lo scritto 7/8.01.2014 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, se non il consenso affinché sia dato seguito al richiamo dell’incarto penale __________ a favore del IS 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2, dichiarandolo in particolare autore colpevole d’infrazione lieve alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) (inc. __________);

che la summenzionata sentenza è nel frattempo passata in giudicato;

                                         che con la presente istanza il IS 1, nell’ambito di un procedimento amministrativo riguardante la revoca della licenza di condurre di PI 2, postula a questa Corte la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento __________ di cui all’incarto penale __________, nel frattempo archiviato;

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono alla richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________ (inc. __________), passata in giudicato, e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________), poiché entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie: l’incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________, sull’autostrada __________, il __________;

                                         che la richiesta è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali di PI 2.

                                         che di conseguenza, il verbale del dibattimento __________ (inc. __________) viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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