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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.09.2013 60.2013.267

9 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,173 parole·~11 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. procuratore pubblico quale istante. domanda di assistenza giudiziaria internazionale da parte di un'autorità penale estera che chiede al MP la trasmissione di diversa documentazione di un procedimento penale interno concluso: l'art. 62 cpv. 4 LOG non è applicabile

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.267  

Lugano 9 settembre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.08.2013 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere, nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata da un Ministero pubblico turco, il riconoscimento dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità rogante prevalente sui diritti personali delle persone implicate nel procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 3.03.2010 (inc. TPC __________), passata in giudicato, nonché l’autorizzazione ad ispezionare e ad estrarre copie di alcuni atti che verranno trasmessi all’autorità rogante (inc. ROG __________);

premesso che, stante l’esito della presente decisione, questa Corte ha rinunciato ad effettuare lo scambio degli allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 3.03.2010 la Corte delle assise criminali di Lugano ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 3 (__________) e a carico di PI 2__________), entrambi cittadini bulgari, riconosciuti autori colpevoli di infrazione aggravata alla LStup in relazione alla detenzione, al trasporto e all’importazione sul territorio svizzero di 9'480 grammi di eroina, a __________, il 26.06.2009 (inc. TPC __________).

                                         La summenzionata sentenza è passata in giudicato il 13.04.2010.

                                   2.   Con scritto datato 25.04.2013 [ricevuto dall’Ufficio federale di giustizia, Berna (di seguito UFG), il 3.05.2013] il Ministero pubblico della giustizia di __________ ha trasmesso alle autorità svizzere una domanda di assistenza giudiziaria datata 23.12.2011, redatta in lingua tedesca e presentata dal Ministero pubblico di __________ nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di PI 2 e PI 3 per commercio e acquisizione di sostanze stupefacenti ed eccitanti.

                                         L’autorità turca ha in particolare precisato che a seguito del sequestro di complessivamente 10 kilogrammi e 97 grammi di eroina avvenuto il 26.06.2009 sul territorio elvetico [ndr: corrispondente alla fattispecie di cui all’incarto TPC __________], sono stati arrestati dalle autorità penali elvetiche i due cittadini bulgari surriferiti. A titolo prudenziale è stato aperto un procedimento penale a carico dei due imputati anche da parte del Ministero pubblico di __________, potendo queste sostanze stupefacenti essere state esportate dalla Turchia. Quest’ultima autorità penale turca ha pertanto chiesto la trasmissione di diversa documentazione (atti istruttori, rapporti, decisioni passate in giudicato nonché rapporti di analisi dello stupefacente sequestrato) alle autorità svizzere competenti in base alle disposizioni della CEAG. In via subordinata, nell’ipotesi in cui i documenti richiesti non dovessero essere trasmessi al Ministero pubblico turco in base al principio ne bis in idem, ha postulato di stabilire se gli imputati abbiano proceduto all’esportazione della sostanza stupefacente dalla Turchia (cfr., nel dettaglio, doc. 1.b annesso all’istanza 20/21.08.2013).

                                   3.   Con scritto 31.05./3.06.2013 l’UFG ha trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino la predetta domanda di assistenza giudiziaria. Ha al riguardo precisato di aver esaminato sommariamente la domanda: la stessa soddisferebbe le esigenze formali previste dalla CEAG e non vi sarebbe alcun motivo per considerarla manifestamente inammissibile (art. 78 AIMP e art. 14 OAIMP), richiamando parimenti l’applicabilità della Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato dell’8.11.1990 (Cric, RS 0.311.53). Ha dunque invitato il Ministero pubblico a decidere senza indugio circa l’ammissibilità dell’assistenza, a provvedere all’esecuzione della rogatoria (art. 80, 80a e 17a AIMP), ad informarlo in merito al seguito della procedura di assistenza (art. 5 OAIMP, art. 16 e 80h AIMP) e a trasmettere gli atti di esecuzione (ad eccezione degli atti di procedura interna) all’autorità richiedente per il suo tramite (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a annesso all’istanza 20/21.08.2013).

                                   4.   Con decisione di entrata in materia 20/21.08.2012 il procuratore pubblico, accertata l’ammissibilità della domanda, ha ordinato quanto segue:

                                         "1. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta nel senso dei seguenti considerandi.

                                         2.   Si fa istanza alla Corte dei reclami penali, affinché riconosca il preminente legittimo interesse giuridico dell’autorità rogante rispetto ai diritti personali delle persone implicate nel processo, concedendo così l’ispezione degli atti e l’estrazione di copie degli atti del procedimento penale nei confronti degli imputati di cui alla sentenza della Corte delle Assise Criminali di Lugano del 3 marzo 2009 (recte: 3.03.2010) (inc. __________; ACC __________), atti che verranno trasmessi all’autorità rogante quali mezzi di prova agli atti del procedimento attualmente in corso in Turchia nei confronti degli imputati", chiedendo l’estrazione di otto atti istruttori (AI 24, AI 26, AI 29, AI 35, AI 42, AI 43, AI 44, ACC __________) e il rilascio di una copia conforme all’originale della sentenza della Corte delle assise criminali del 3.03.2013 (recte: 3.03.2010), e meglio come ivi descritto (cfr. istanza 20/21.08.2013, p. 3 e 4, doc. 1).

                                   5.   Come esposto in entrata, stante l’esito della presente decisione, questa Corte ha rinunciato ad effettuare lo scambio degli allegati.

                                   6.   6.1.

                                         I rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Turchia e la Svizzera sono in primo luogo retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 20.03.1967 per la Svizzera e il 22.09.1969 per lo Stato richiedente.

                                         Può entrare parimenti in considerazione l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20.12.1988 (RS 0.812.121.03), entrata in vigore per lo Stato richiedente il 1.07.1996 e per la Svizzera il 13.12.2005 (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1), nonché l’applicazione della Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato dell’8.11.1990 (Cric, RS 0.311.53), entrata in vigore per la Turchia il 1°.02.2005 e per la Svizzera il 1°.09.1993 [cfr. scritto 31.05.2013 dell’UFG, p. 1, doc. 1.a annesso all’istanza 20/21.08.2013].

                                         Solo a titolo sussidiario l’AIMP e la sua ordinanza d’esecuzione (OAIMP, RS 351.11) regolano le questioni che non sono disciplinate, esplicitamente o implicitamente, dai trattati (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1; DTF 130 II 337 consid. 1; DTF 128 II 355 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche l’art. 1 cpv. 1 AIMP). Il diritto interno si applica inoltre allorquando sia più favorevole all’assistenza di quello convenzionale (decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1 e rif.; DTF 136 IV 82 consid. 3.1 e rif.), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; decisione TPF RR.2010.60+RP.2010.19 dell’8.07.2010 consid. 1.1).

                                         6.2.

                                         Come visto, le autorità turche hanno presentato alle autorità svizzere una domanda di assistenza giudiziaria, chiedendo (in via principale) la trasmissione di diversa documentazione in relazione al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato, inerente a PI 2 e a PI 2.

                                         Si è dunque alla presenza di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale che si fonda in primo luogo sulla CEAG: in base alla medesima la Svizzera e la Turchia hanno quindi l’obbligo di accordarsi reciprocamente l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l’assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della parte richiedente (art. 1 paragrafo 1 CEAG; cfr. anche l’art. 3 paragrafo 1, l’art. 7 e anche l’art. 22 CEAG).

Inoltre le parti si prestano reciprocamente, in conformità con l’art. 7 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20.12.1988 (di seguito Convenzione), la più vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, i procedimenti penali e le procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con l’art. 3 paragrafo 1 della Convenzione. L’assistenza giudiziaria concessa in applicazione dell’art. 7 della Convenzione può essere – tra l’altro – richiesta per fornire informazioni e corpi del reato (lit. e) e originali oppure copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali (lit. f).

                                         Non vanno infine dimenticati i principi di cooperazione internazionale in base alla Cric (art. 7 ss. Cric).

                                         La più ampia collaborazione si riferisce sia a procedimenti pendenti, sia a quelli chiusi.

Ne discende che nella fattispecie in esame è indubbiamente data una base legale sufficiente riguardo all’obbligo di prestare assistenza da parte delle autorità svizzere a favore di quelle turche in virtù delle disposizioni della CEAG e delle summenzionate convenzioni. Il diritto convenzionale prevale, come noto, su quello sia federale che cantonale.

                                         6.3.

                                         L’esecuzione delle commissioni rogatorie viene attuata nelle forme previste della legislazione dello Stato richiesto (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. ed., n. 274; cfr. anche art. 3 paragrafo 1 CEAG). Per la procedura interna si applicano l’AIMP e l’OAIMP (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 274; cfr. anche art. 3 paragrafo 1 CEAG, art. 2 paragrafo 1 della Convenzione e art. 9 Cric).

La procedura di assistenza giudiziaria nell’ambito della AIMP è in particolare regolata dagli art. 75 ss. AIMP (cfr., ad esempio, L’assistenza giudiziaria in materia penale, Direttive dell’UFG, 9. ed., p. 42 ss. e p. 80; Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.03.1995, RS 95.024, p. 12 ss.).

L’Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile (art. 78 cpv. 2 LAIMP).

L’autorità d’esecuzione prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina gli atti d’assistenza giudiziaria ammissibili (art. 80a cpv. 1 AIMP). La stessa autorità esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto procedurale (art. 80a cpv. 2 AIMP).

                                         Dal momento che la Confederazione ha fatto uso della sua competenza di legiferare nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il diritto cantonale si applica soltanto se la AIMP non dispone diversamente in modo esplicito (art. 12 AIMP). Mediante l’unificazione della procedura di assistenza giudiziaria in occasione della revisione del 4.10.1996, le disposizioni procedurali cantonali non sono più state inglobate. La riserva a favore del diritto cantonale riveste dunque scarsa importanza: l’obbligo di celerità non deve più essere messo in pericolo dalle norme cantonali (art. 17a AIMP) [cfr. L’assistenza giudiziaria in materia penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 13].

                                         Di conseguenza, l’esecuzione della domanda dovrebbe, di principio, essere messa in atto, compiutamente, con celerità e senza alcuna interruzione (cfr. L’assistenza giudiziaria in materia penale, Direttive dell’UFG, op. cit., p. 43).

                                         Non va infine dimenticato che la concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d’assistenza giudiziaria sono rette dal CPP in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche (art. 54 CPP; cfr., al proposito, Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1054; ZK – S. HEIMGARTNER, art. 54 CPP n. 1 ss.; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 503; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 54 CPP n. 1 ss.).

                                         6.4.

                                         6.4.1.

                                         Orbene, in casu l’UFG, conformemente all’art. 78 cpv. 2 AIMP, ha esaminato sommariamente se la domanda pervenutagli dalle autorità turche rispettasse le esigenze formali, trasmettendola poi alla competente autorità d’esecuzione: il Ministero pubblico del Canton Ticino. Ha poi invitato la predetta autorità a decidere senza indugio circa l’ammissibilità dell’assistenza e a provvedere all’esecuzione della rogatoria, richiamando gli art. 80, 80a e 17a AIMP.

                                         Con decisione di entrata in materia 20/21.08.2013 il procuratore pubblico, accertata l’ammissibilità della domanda (cfr., nel dettaglio, istanza 20/21.08.2013 p. 2 e 3, doc. 1), ha fatto contestuale istanza a questa Corte di riconoscere l’interesse giuridico legittimo dell’autorità rogante prevalente sui diritti personali delle altre persone coinvolte nell’ambito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 3.03.2010, passata in giudicato (inc. TPC __________), in modo da ottenere l’autorizzazione ad ispezionare e ad estrarre, in copia, diversi atti istruttori e il rilascio di una copia conforme all’originale della citata sentenza, che saranno poi trasmessi all’autorità rogante, invocando l’applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         6.4.2.

                                         Come detto, al presente caso si applica la AIMP e in materia non è rimasta una significativa competenza dei Cantoni. Pertanto è più che evidente che l’accesso agli atti e l’assistenza giudiziaria siano rette solo dai trattati e dall’AIMP, mentre che l’art. 62 cpv. 4 LOG si applica non certo all’assistenza tra autorità penali.

                                         Ne discende che in casu il Ministero pubblico del Canton Ticino, in qualità di organo d’esecuzione competente giusta l’art. 78 cpv. 2 AIMP, avrebbe quindi potuto e dovuto, per il tramite del procuratore pubblico, disporre direttamente e senza indugio l’esecuzione della misura richiesta ai sensi dell’AIMP, ordinando la trasmissione della documentazione in questione all’autorità rogante, mediante l’emanazione della relativa decisione, come da costante prassi.

                                         6.5.

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente istanza è da dichiararsi irricevibile in difetto della competenza da parte di questa Corte.

                                   7.   L’istanza è irricevibile. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.

Per questi motivi,

visti la CEAG, la AIMP, l’OAIMP, l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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