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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.09.2013 60.2013.250

9 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,286 parole·~11 min·2

Riassunto

Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di trasferimento in sezione aperta

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.250  

Lugano 9 settembre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere:

Siro Buzzi, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 5/6.8.2013 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

  contro

la decisione 26.7.2013 (inc. GPC 850.2013.624) del giudice dei provvedimenti coercitivi, agente in materia di esecuzione della pena, che ha respinto il trasferimento in sezione aperta;

richiamato lo scritto 8/9.8.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e rinvia alla decisione impugnata;

ritenuto che il procuratore pubblico, nel termine fissato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.RE 1 è stato condannato in prima istanza l’8.3.2012 (inc. __________); con sentenza 24.10.2012 in appello, la condanna è stata sostanzialmente confermata, e la pena commisurata a tre anni e tre mesi  di pena detentiva (__________).

                                         La metà pena è stata raggiunta il 31.3.2013, i 7/12 il 5.6.2013. I due terzi scadono il 15.10.2013 e la fine pena è prevista per il 15.11.2014.

b.     Con decisione 3.4.2013 la Sezione della popolazione ha intimato l’allontanamento del reclamante a fine pena. In data 23.4.2013 l’Ufficio federale della migrazione ha emesso nei confronti del reclamante un divieto d’entrata valido da subito e a tempo indeterminato.

c.Con istanza 24.5/17.6.2013 il reclamante ha chiesto il trasferimento in sezione aperta, al fine di potersi reinserire gradualmente nella società.

d.     L’Ufficio di patronato (con preavviso del 13/17.6.2013) e la direzione delle strutture carcerarie (con preavviso 21/25.6.2013) hanno dato parere favorevole. Il piano di esecuzione della pena (PES) prevede che un trasferimento in sezione aperta ai 7/12 di espiazione della pena.

e.Con decisione del 26.7.2013 (inc. GPC __________) il magistrato ha respinto la richiesta di trasferimento, in ragione della sussistenza di un pericolo di fuga in capo al qui reclamante. Considerato per un verso che la fine pena è prevista per il 15.11.2014, e ritenuto per altro verso che il reclamante non può risiedere legalmente sul nostro territorio, sussisterebbe il rischio che RE 1 ripari in Italia al fine di sottrarsi alla pena.

f.     Nel reclamo RE 1 ha espresso la sua intenzione, una volta espiata la pena, di stabilirsi in zona __________ per aprire una ditta quale imbianchino e fondare una famiglia con l’attuale compagna. Richiamato gli scopi del regime aperto, il reclamante chiede il trasferimento per poter mettere in pratica il proprio progetto di lavoro, di ristabilire i contatti con la famiglia e di procedere con i preparativi per il matrimonio. Ciò anche in ragione del fatto che RE 1 si è comportato bene durante l’espiazione della pena. Invoca pure il diritto al ricongiungimento familiare, senza specificare ulteriormente quest’argomento.

g.     Con scritto 8/9.8.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rinviare alla decisione impugnata.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).

                                         Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 5/6.8.2013, contro la decisione 26.7.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".

                                         L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati".

                                         Interpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 2a. ed., art. 76 CP n. 8).

                                         A livello cantonale - oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) - l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM), in vigore dal 9.3.2007, al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

                                         Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che sono considerate strutture aperte lo Stampino e il Naravazz (cpv. 5). Esse sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         Inoltre l'art. 43 cpv. 1 di detto regolamento stabilisce che l'esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati dal PES (Piano d'esecuzione della sanzione penale). I passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

                                         2.2.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, FF 1999 p. 1793).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

                                         In ambito di concessione del primo congedo, l'Alta Corte ha avuto modo di precisare che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile. Al proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto ("die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen"), quali ad esempio i suoi legami familiari ("familiäre Bindungen"), le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), i suoi contatti all'estero ("Kontakte zum Ausland") [sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2.].

                                         La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

                                   3.   3.1.

                                         È pacifico che RE 1 ha raggiunto i 7/12 dell'esecuzione della pena. Inoltre il suo comportamento in carcere è stato corretto.

                                         Nondimeno questa Corte intravvede, per le circostanze che verranno esposte nei considerandi che seguono, un concreto pericolo di fuga che impedisce la concessione del postulato trasferimento in sezione aperta, così come correttamente accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione qui impugnata, che dunque merita tutela.

                                         3.2.

                                         Il reclamante non ha possibilità alcuna di stabilirsi legalmente in Svizzera, dove peraltro egli mai ha risieduto regolarmente.

                                         Il 3.4.2013 la Sezione della popolazione di Bellinzona ha emanato nei suoi confronti un ordine di allontanamento a fine pena.

                                         L’Ufficio federale della migrazione ha emanato il 23.4.2013 un divieto d'entrata valido da subito e a tempo indeterminato.

                                         3.3.

                                         Il reclamante, nemmeno dal profilo familiare e affettivo, può vantare dei legami significativi con il nostro territorio, tali da facilitare un suo reinserimento.

                                         La compagna con cui ha una relazione e con cui vuole maritarsi (non appena questa avrà ottenuto il divorzio), pur risiedendo a __________, è intenzionata a trasferirsi in __________ (suo paese di origine) o comunque nel __________.

                                         La relazione con il fratello, residente in Svizzera, si è interrotta già prima dell’arresto del reclamante.

                                         __________, paese in cui egli è vissuto sino al suo arresto da parte degli inquirenti elvetici e dove ha dichiarato di voler far rientro (sia per abitarvi, sia per lavorarvi), rimane indiscutibilmente il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali.

                                         __________, come possibile destinazione alternativa, appare ancor più problematica, in un'ottica di pericolo di fuga.

                                         3.4.

                                         A ciò si aggiunga, in relazione alle condizioni personali del reclamante, la gravità dei reati per cui è stato condannato nel nostro paese, nonché i precedenti in __________ per rapina e furto che gli hanno comportato l’espiazione di 8 anni di carcere.

                                         3.5.

                                         In tali circostanze, in generale risulta palesemente non essere data al reclamante la possibilità di una progressiva reintegrazione nel nostro paese dal profilo professionale, sociale o familiare.

                                         In particolare, appare difficile che la concessione della sezione aperta possa facilitare la messa in pratica del progetto di lavoro del reclamante, il ristabilire i contatti con la famiglia ed i preparativi per il matrimonio.

                                         La mancanza di un titolo giuridico per risiedere nel nostro paese rende difficile un reinserimento per il tramite della sezione aperta: sarà piuttosto la liberazione condizionale ai 2/3 della pena a facilitare quanto auspicato dal reclamante.

                                         Per concludere, avendo il proprio centro degli interessi personali, familiari e professionali in __________ e non avendo alcun legame e/o prospettiva di integrarsi in Svizzera, viste le sue condizioni di vita (precedenti penali), il rischio che egli possa sottrarsi al residuo di pena riparando in patria, qualora fosse trasferito in sezione aperta, risulta concreto.

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 75a, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie, Lugano.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           Il cancelliere

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