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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.07.2013 60.2013.232

31 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·852 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.232  

Lugano 31 luglio 2013/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/17.07.2013 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato), e di poter ottenere copia dei relativi verbali d’interrogatorio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della querela 1/2.10.2012 sporta da __________ nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di ingiuria e minaccia in relazione ai fatti accaduti l’8.08.2012, a __________, presso una palestra, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 20.06.2013 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Francesca Lanz;

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

                                         che con la presente istanza IS 1 chiede, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, di poter accedere al suddetto incarto penale e di poter ottenere copia dei verbali d’interrogatorio di __________, di __________ e di __________;

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che da quanto emerge dal decreto di non luogo a procedere le dichiarazioni di __________ e di __________ sarebbero diametralmente opposte rispetto a quelle di __________, che era presente con lui all’incontro dell’8.08.2012 a __________, e che sarebbe importante poter verificare il contenuto delle citate dichiarazioni, poiché una dichiarazione scritta di __________ sarebbe stata utilizzata nell’ambito della causa civile di cui all’incarto __________, pendente presso la Pretura di __________, riguardante il qui istante e la __________, con sede a __________, di cui __________ è AU, producendo parimenti copia del NLP in questione (doc. 1);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________ e il procuratore pubblico, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessiterebbe in particolare dei verbali d’interrogatorio dell’incarto penale MP __________ nell’ambito di un procedimento civile pendente presso la Pretura di __________ che lo vede opposto alla __________, di cui __________ è AU (cfr. estratto RC del Cantone Ticino), già accusatore privato nel predetto procedimento penale nel frattempo archiviato;

                                         che appare dunque che sarebbe data una connessione tra il procedimento penale sfociato nel NLP __________ e quello civile pendente presso la Pretura di __________, circostanza che emerge anche dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5.06.2013 (p. 2 e 3, inc. MP __________);

                                         che in siffatte circostanze la denuncia/querela penale 1/2.10.2012, il conferimento di mandato alla Polizia – Fase investigativa del 12.10.2012, l’email del 19.04.2013, il conferimento di mandato alla Polizia – Fase istruttoria del 22.04.2013 e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5.06.2013 (in cui sono contenuti i verbali richiesti) dell’incarto MP __________, vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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