Incarto n. 60.2013.202
Lugano 26 giugno 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/24.06.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un raccoglitore inerente a un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 17.06.2013 è giunta al Ministero pubblico il 19.06.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi – l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale il 20.06.2013, il quale a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/24.06.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 29.11.2011 la Corte delle assise criminali ha approvato l’atto di accusa __________ emanato l’11.10.2011 a carico di PI 2 con le relative proposte, mediante alcune modifiche (cfr., nel dettaglio, sentenza 29.11.2011, inc. TPC __________).
La predetta sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno.
2. Con la presente istanza, trasmessa per competenza a questa Corte, IS 1, in qualità di presidente con diritto di firma individuale della __________, con sede a __________, chiede di verificare se il raccoglitore denominato "__________" sia stato sequestrato nell’ambito del sequestro attuato presso lo Studio __________ (recte: l’allora __________), poiché si trovava nella libreria del suo ufficio.
A sostegno della sua richiesta precisa che il raccoglitore "(…) riguarda una società per la quale i beneficiari effettivi avevano chiesto ed ottenuto la nomina quale membro del CdA di una società __________ che sta avendo oggi dei problemi. La documentazione contenuta all’interno di tale classatore potrebbe documentare che il sottoscritto non ha nulla a che vedere con i beneficiari effettivi avendo questi firmato uno scarico pieno nei miei confronti" (istanza 17/24.06.2013, doc. 1b). Ha inoltre rilevato di aver informato PI 2 della sua richiesta.
3. Il procuratore pubblico Fiorenzo Bergomi, nel suo scritto 20.06.2013 inviato al Tribunale penale cantonale e con riferimento alla presente istanza, ha anzitutto affermato che trattasi della documentazione sequestrata nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2 sfociato nella sentenza di condanna 29.11.2011 (inc. TPC __________). Ha inoltre precisato di preavvisare favorevolmente la richiesta (mediante l’estrazione di fotocopie) e che l’avv. PR 1 (ndr. patrocinatore di PI 2) non si è opposto alla presente istanza (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e documentazione ivi annessa).
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – stante i motivi addotti nella presente istanza e considerato inoltre che PI 2 non si è opposto alla richiesta [cfr., al proposito, scritto 19.06.2013 dell’avv. PR 1, mediante il quale ha comunicato al procuratore pubblico che PI 2 "(…) è d’accordo che il classatore a suo tempo sequestrato negli uffici della __________, cui fa riferimento il signor IS 1 nello scritto 17 giugno 2013, può essere consegnato a quest’ultimo" (copia scritto 19.06.2013, doc. 1.c)] – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad esaminare e a fotocopiare il raccoglitore in questione prevalente sui diritti personali delle altre parti coinvolte al procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 29.11.2011 (inc. TPC __________), passata in giudicato.
A ciò aggiungasi che anche il procuratore pubblico ha dato il suo consenso, mediante l’estrazione di fotocopie (senza la consegna del raccoglitore originale) (doc. 1.a).
In siffatte circostanze questa Corte autorizza IS 1 a visionare e a fotocopiare il raccoglitore "__________" di cui alla presente istanza sequestrato nell’ambito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 29.11.2011 (inc. TPC __________), concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, compatibilmente con i suoi impegni.
6. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera