Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.06.2013 60.2013.134

12 giugno 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·537 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. richiesta di esaminare gli atti di un incarto penale contenente soltanto corrispondenza tra l'istante e il Ministero pubblico

Testo integrale

Incarto n. 60.2013.134  

Lugano 12 giugno 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.04.2013 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere gli atti dell’incarto ABB __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con la presente istanza IS 1 chiede di "(…) poter visionare senza nulla escludere, tutto il contenuto del fascicolo inerente l’incarto d’istruzione abbandonato con decreto ABB __________, cresciuto in giudicato", precisando parimenti che la sua richiesta "(…) è determinata dalla necessità di verificare e conoscere anzitutto, per quale motivo è stata decretata l’apertura di un incarto d’istruzione penale su di me, ma anche dal fatto che, prendere conoscenza dei documenti che fanno parte di un incarto d’istruzione su di me condotto, in seguito abbandonato e cresciuto in giudicato, conformemente alle disposizioni di leggi vigenti, è comunque un mio diritto" (istanza 22/23.04.2013);

                                         che su richiesta 23.04.2013, il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte l’incarto ABB __________ (una cartelletta verde);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne unicamente uno scambio epistolare tra IS 1 e l’allora procuratore generale Bruno Balestra avvenuto nel periodo compreso tra il mese di aprile 2006 e il mese di marzo 2010 (inc. ABB __________);

                                         che da questi atti non risulta che a carico di IS 1 sia stato aperto un procedimento penale dal Ministero pubblico del Canton Ticino e tantomeno che a suo carico sia stato emanato un decreto di abbandono;

                                         che ciò posto – visti i motivi addotti nella presente richiesta e il contenuto dell’incarto ABB __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti del citato incarto nel frattempo archiviato, nonostante a suo carico non sia stato aperto alcun procedimento penale, ma un fascicolo di corrispondenza che lo concerne personalmente;

                                         che di conseguenza IS 1 è autorizzato a visionare presso il Ministero pubblico gli atti dell’incarto ABB __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

                                         che egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare gli atti utili alle sue incombenze;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, considerato come l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato, concerne il qui istante.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2013.134 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.06.2013 60.2013.134 — Swissrulings