Incarto n. 60.2013.115
Lugano 16 aprile 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/8.04.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’emanazione di una decisione di principio in relazione alle sue competenze;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente richiesta l’Ufficio istante, per il tramite del suo capoufficio e dell’ispettrice sociale, postula a questa Corte la possibilità di ottenere una decisione di principio.
A sostegno della sua richiesta precisa quanto segue: "L’ispettorato dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento gestisce prevalentemente i casi di presunto abuso nell’assistenza sociale esaminando, indagando e chiarendo la situazione di beneficiari sulla base di sospetti indicati dagli Operatori Socio Amministrativi, oppure giunti da segnalazioni esterne. L’esame del dossier, in taluni casi, rende necessario verificare se, a carico del beneficiario, risultino procedimenti penali che potrebbero influenzare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale. Pertanto, per assolvere tale compito e al fine di ottimizzare la collaborazione con il Ministero pubblico e con la Corte dei reclami penali per un corretto e celere scambio di informazioni, nonché per ottenere l’ispezione degli atti e l’estrazione di copie di un procedimento penale, vi chiediamo la concessione della “decisione di principio”" (istanza 4/8.04.2013).
2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (art. 1 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.03.1971, RL 6.4.11.1, di seguito Las).
Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società (art. 3 Las).
Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della Las le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone (art. 5 cpv. 1 Las). Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati (art. cpv. 2 Las). Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali (art. 5 cpv. 3 Las).
Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a: a) richiedenti l’asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 6 cpv. 1 Las).
Giusta l’art. 48 cpv. 1 Las 1 il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l’autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale. Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:
a) stabilisce la soglia d’intervento di cui all’art. 19;
b) decide sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni;
c) vigila sull’attività degli organi ad esso subordinati in materia d’assistenza;
d) emana le decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l’autorità competente a stare in giudizio, secondo l’art. 329 CC, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali (art. 48 cpv. 2 Las).
In particolare il DSS è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.02.2003, RL 6.4.11.1.1, di seguito Regolamento).
Il predetto ufficio è competente a:
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettore sociale (art. 2 del Regolamento).
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (art. 67 cpv. 1 Las).
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).
Ciò posto e stante in particolare le mansioni attribuitigli, la Corte dei reclami penali riconosce, di principio, all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e, se del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Tra gli obblighi di competenza dell’Ufficio istante (cfr. art. 2 del Regolamento) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti) deve essere nondimeno data una connessione.
Va da sé che la compulsazione degli atti può avvenire soltanto previo svincolo dal segreto d’ufficio/professionale da parte dell’interessato.
In caso di dubbio, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione.
4. Stante la funzione dell’autorità istante e la finalità della sua richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera