Incarto n. 60.2013.107
Lugano 18 giugno 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29.3/2.4.2013 presentato da
RE 1 c/o RA 1
contro
la decisione dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) del 18.3.2013 di interruzione del lavoro di pubblica utilità e di commutazione in pena detentiva (inc. UIPA __________);
richiamati gli scritti 22.4.2013 del presidente di questa Corte, 23/24.4.2013 del procuratore pubblico Antonio Perugini, 25/26.4.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli e 17/21.5.2013 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di due decreti d’accusa, dell’11.5.2009 (DA __________) e del 9.5.2011 (DAC __________), a RE 1 è stato concesso dal Ministero pubblico di scontare le pene inflitte mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore (decisione 16.9.2011, __________). In caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità, la decisione del 16.9.2011 ordinava una pena detentiva di 190 giorni.
b. Dopo aver iniziato il lavoro di pubblica utilità in data 11.6.2012, RE 1 l’ha sospeso in data 20.8.2012 a seguito di infortunio: a quel momento aveva svolto 200 ore.
c. In vista di una ripresa del lavoro di pubblica utilità, RE 1 veniva sottoposto ad esami, che ne rivelavano la positività alla cannabis e all’acool (esame del 7.1.2013). Benché ammonito in data 17.1.2013 ed avvertito che, in caso di ulteriore positività, sarebbe intervenuta la decisione di fallimento del lavoro di pubblica utilità, i successivi esami del 6.2.2013 hanno rivelato un’ulteriore positività alla cannabis, alla cocaina, nonché all’alcool.
d. In data 19.2.2013 l’UIPA ha dato al reclamante la possibilità di esprimersi, prima di prendere una decisione riguardo al fallimento del lavoro di pubblica utilità. Decisione poi adottata in data 18.3.2013 e qui contestata (inc. __________). Formalmente il provvedimento è intestato “Decisione interruzione lavoro di pubblica utilità”: nel dispositivo, decide la commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva di giorni 140.
e. Con reclamo del 29.3/2.4.2013, RE 1 chiede l’annullamento della decisione di interruzione del lavoro di pubblica utilità. Dopo aver ricordato l’infortunio intervenuto il 20.8.2012, il reclamante ritiene che, fintanto che si trova in incapacità lavorativa, non gli si possa impedire per lungo tempo di consumare alcool e di fumare qualche spinello. Ritiene che fintanto che permarrà la copertura di un certificato medico di incapacità lavorativa, senza nessuna colpa, si possa comunque sospendere il contratto di lavoro di pubblica utilità.
f. Con scritto 22.4.2013 all’UIPA, e in copia al Ministero pubblico, all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, alla Corte di appello e di revisione penale e al reclamante, questa Corte ha chiesto di prendere posizione riguardo alla competenza dell’UIPA a statuire sulla commutazione (con riferimento all’art. 39 cpv. 1 CP e all’art. 363 cpv. 2 CPP) e della CRP sull’eventuale ricorso (con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lit. b e 12 cpv. 1 lit. a LEPM).
g. Con scritto 23/24.4.2013 il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Corte.
h. Con scritto 25/26.4.2013 il presidente dei giudici dei provvedimenti coercitivi ha preso posizione, con riferimento all’art. 36 cpv. 1 CP (quale unico caso di commutazione appannaggio dell’autorità amministrativa).
i. Con scritto 17/21.5.2013 l’UIPA riferisce di aver deciso unicamente il fallimento del lavoro di utilità pubblica: la commutazione era per contro già stata precedentemente prevista dal Ministero pubblico il 16.9.2011 (__________), anche perché una conversione in pena pecuniaria in simili casi non avrebbe un gran senso. Inoltre un pagamento rateale è possibile ancora al momento della presa di contatto con l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi per concordare l’inizio dell’esecuzione della pena di espiazione.
Rimarrebbe unicamente da esaminare se la decisione di fallimento del lavoro di utilità pubblica possa essere decretata da un’autorità amministrativa o vada compresa nella decisione di commutazione.
in diritto
1. 1.1.
Preliminarmente, e come indicato nello scritto 22.4.2013, si pone un doppio problema riguardo la competenza: quella di emanare la decisione di commutazione e/o di fallimento del lavoro di pubblica utilità, e quella dell’autorità presso la quale è possibile aggravare dette decisioni.
1.2.
L’art. 39 cpv. 1 CP riserva la decisione di commutazione del lavoro di pubblica utilità in un’altra pena (pecuniaria o privativa della libertà) al giudice.
La dottrina conferma che deve trattarsi di un’autorità giudiziaria (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, art. 39 CP n. 2; CR CP I – B. VIREDAZ, art. 39 CP n. 1).
1.3.
L’art. 10 cpv. 1 lit. b della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), con riferimento all’art. 39 cpv. 1 CP, stabilisce che compete al giudice dell’applicazione della pena la conversione del lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva, nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP.
Quest’ultima disposizione attribuisce al pubblico ministero, che ha pronunciato con decreto d’accusa, la competenza per emanare anche le decisioni successive.
In nessun caso è prevista, in generale, una competenza dell’autorità amministrativa, in particolare, una competenza dell’UIPA in materia di commutazione.
1.4.
La commutazione da lavoro di pubblica utilità in altra sanzione (pecuniaria o detentiva) giusta l’art. 39 cpv. 1 CP, di principio operata dal giudice dell’applicazione della pena in virtù dell’art. 10 cpv. 1 lit b LEPM, è impugnabile alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), come previsto dall’art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM. Non è quindi data una competenza di questa Corte in questa materia.
Può rimanere indecisa, nel presente caso, la questione a sapere se sia data o meno la competenza della CARP anche nel caso di decisione successiva del procuratore pubblico, nella procedura di decreto d’accusa.
1.5.
Prima dell’emanazione della decisione di commutazione, il CP non prescrive una decisione (previa) di fallimento del lavoro di pubblica utilità: impone unicamente di operare una diffida prima della commutazione.
Non è perciò data una competenza dell’UIPA ad emanare una simile decisione di fallimento del lavoro di pubblica utilità.
1.6.
La decisione censurata dell’UIPA, in quanto tesa ad accertare il fallimento del lavoro di pubblica utilità, non è prevista dal CP; in quanto opera la commutazione della pena, emana da un’autorità incompetente.
1.7.
Nel presente caso, particolare è la precedente decisione 16.9.2011 del Ministero pubblico, che aveva consentito al qui reclamante di scontare le pene inflitte mediante un lavoro di pubblica utilità di 760 ore: nella medesima decisione il procuratore pubblico ordinava già, in caso di fallimento del lavoro, una pena detentiva di 190 giorni (__________).
Occorre chiedersi se questa particolarità possa modificare quanto detto a proposito della commutazione.
La decisione del 16.9.2011 del Ministero pubblico prevede una commutazione, a priori ed automatica, in caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità.
Un simile dispositivo, a priori ed automatico, non appare conforme all’art. 39 CP.
Una simile commutazione (priori ed automatica) potrebbe al contrario essere compatibile con l’art. 36 cpv. 1 CP (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, art. 36 CP n. 7), non applicabile al presente caso. Di modo che questa particolarità della decisione 16.9.2011 nulla modifica rispetto a quanto esaminato riguardo la competenza.
2. Il reclamo è accolto. La decisione dell’UIPA è nulla, in quanto non prevista dal CP ed emanata da un’autorità incompetente.
L’incarto è trasmesso al procuratore pubblico perché provveda ai propri incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 CP, 363 CPP, 10 e 12 LEPM ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
È accertata la nullità della decisione dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) del 18.3.2013 di interruzione del lavoro di pubblica utilità e di commutazione in pena detentiva (inc. UIPA __________).
L’incarto è ritornato al procuratore pubblico perché proceda nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera