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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.11.2012 60.2012.462

27 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·847 parole·~4 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.462  

Lugano 27 novembre 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere copia della decisione di condanna emanata a suo carico (passata in giudicato);

premesso che la richiesta datata 20.11.2012 è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.11.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22/23.11.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 7.11.1991 la Corte delle Assise criminali ha ritenuto IS 1 (in detenzione preventiva dal 18.12.1990), unitamente ad un’altra persona, autore colpevole di sequestro di persona e tentata rapina, presa di ostaggio aggravata e lo ha in particolare condannato alla pena di otto anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), a versare alle parti civili la somma di CHF 1.-- a titolo di torto morale e all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni [inc. no. __________ (__________)];

                                         che adita dagli imputati, il 14.04.1992 la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto parzialmente il loro ricorso, nel senso che gli stessi sono stati riconosciuti autori colpevoli di tentata estorsione anziché di tentata rapina aggravata e la pena inflitta ad IS 1 è stata ridotta da otto a sette anni di reclusione (ivi compreso il carcere preventivo sofferto) (sentenza CCRP 14.04.1992, p. 20, inc. no. __________);

                                         che con decisione 29.01.1993 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione 17.04./18.05.1992 presentato dal Ministero pubblico contro la sentenza 14.04.1992 emanata dalla (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (decisione TF __________ del 29.01.1993);

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1 (in virtù di una subdelega dell’avv. __________, __________), in nome e per conto di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione della sentenza di condanna alla pena definitiva di otto (recte: sette) anni di reclusione in relazione al suo arresto avvenuto il 17.12.1990, non disponendo più di alcun elemento riferibile alla stessa (doc. 1.A e documentazione ivi annessa);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale in questione e nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle decisioni emanate nell’ambito del procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessita delle sentenze emanate a suo carico, non disponendo più di alcun elemento riferibile al procedimento penale nel frattempo archiviato nell’ambito del quale è stato condannato;

                                         che dalla procura datata 30.10.2012 annessa alla presente istanza risulta inoltre che IS 1 ha incaricato, con facoltà di subdelega, il suo difensore di fiducia __________, avv. __________, di svolgere le ricerche relative allo stato del procedimento penale per il quale è stato condannato il 7.11.1991 (cfr. copia procura 30.10.2012 annessa all’istanza 20/23.11.2012);

                                         che di conseguenza la sentenza 7.11.1991 della Corte delle Assise criminali (inc. no. __________ (__________], la sentenza 14.04.1992 della (allora) Corte di cassazione e di revisione penale (inc. no. __________) e la decisione TF __________ del 29.01.1993 vengono trasmesse, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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