Incarto n. 60.2012.449
Lugano 25 gennaio 2013/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 14/15.11.2012 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
per denegata giustizia nei confronti del procuratore generale John Noseda nella trattazione dell’inc. MP __________;
preso atto delle osservazioni 22.11.2012 e 14/19.12.2012 (duplica) del magistrato inquirente concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata la replica 12/13.12.2012 di RE 1, mediante la quale lo stesso si riconferma nelle proprie allegazioni;
visto l’inc. MP __________;
considerato
in fatto
a.Nell’ambito dell’operazione denominata “__________” volta alla repressione della prostituzione illegale e di quanto ad essa collegato, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per i titoli di reato di usura, promovimento della prostituzione, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (AI 1-2, inc. MP __________).
RE 1 è stato in carcerazione preventiva dal 25.7.2012 al 6.8.2012 (ordine di scarcerazione 6.8.2012, AI 15).
Contestualmente all’arresto a RE 1 è stata sequestrata svariata documentazione, segnatamente il suo pc, la documentazione bancaria personale, quella riguardante __________ (società proprietaria della particella ove sorge lo stabile __________ a __________ nel quale vengono affittati appartamenti esclusivamente a prostitute), documentazione bancaria riguardante __________ (società di cui RE 1 è amministratore), nonché altra documentazione riguardante relazioni contrattuali di queste società e personale dello stesso RE 1.
b. Con un primo scritto di data 7.8.2012, dopo la scarcerazione di RE 1 e con riferimento al verbale di interrogatorio 6.8.2012 di __________ (il quale avrebbe evidenziato che il reclamante, beneficiario economico della __________, non partecipava ad alcuna decisione nell’ambito dell’esercizio della prostituzione), il patrocinatore del reclamante ha chiesto al procuratore generale l’emanazione di un decreto di abbandono nonché il dissequestro della documentazione e soprattutto dei conti bancari (AI 17).
Non ottenendo risposta, in data 14.9.2012 il patrocinatore ha sollecitato il magistrato inquirente a voler procedere nei suoi incombenti (AI 27).
Anche questo scritto è rimasto inevaso. Per tal motivo, in data 25.9.2012 il patrocinatore ha invitato nuovamente il procuratore generale a voler definire la posizione di RE 1 rispettivamente dissequestrare i conti bancari al fine di poter perlomeno onorare delle fatture di pertinenza della __________ e di __________ (AI 31).
Dopo altre due settimane di silenzio da parte del magistrato inquirente, in data 9.10.2012 ha inviato un ulteriore sollecito (AI 33).
c. A quest’ultimo scritto il procuratore generale ha risposto in data 12.10.2012 comunicando che “una decisione circa l’esito dell’istruttoria è del tutto prematura” e che non appena completate le ricostruzioni bancarie e contabili in corso, avrebbe proceduto “alle necessarie contestazioni nei confronti del suo patrocinato, con conseguente comunicazione dei relativi atti conformemente all’art. 101 cpv. 1 CPP. Anche le decisioni relative ai sequestri effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero in sede di decisione finale” (AI 34).
Il patrocinatore del reclamante ha inviato un ultimo sollecito al procuratore generale in data 30.10.2012, al fine di ottenere almeno un parziale dissequestro per il pagamento delle fatture sospese (AI 37).
Anche quest’ultimo scritto è rimasto senza riscontro.
d. Con reclamo 14/15.11.2012 RE 1 si è aggravato a questa Corte rimproverando al procuratore generale di non aver dato seguito alle sue richieste e chiedendo di far ordine allo stesso di “procedere all’emanazione di una decisione formale di abbandono del procedimento nei confronti di RE 1 (...) ed indipendentemente dell’abbandono del procedimento penale in questa fase di procedere al dissequestro delle relazioni bancarie intestate a RE 1, a __________, a __________ e a tutti gli oggetti sequestrati il 25.07.2012 presso la residenza del signor RE 1 ad __________” (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Dopo aver ripreso i fatti ed esposto tutti i vari solleciti inviati al procuratore generale, il reclamante sostiene che nessuno dei reati prospettati possa essergli imputato, in quanto come dichiarato da __________ in sede di verbale di interrogatorio 6.8.2012, RE 1 “non partecipava ad alcun processo decisionale di nessun genere nell’ambito dell’esercizio della prostituzione praticato al Palazzo __________” (reclamo 14/15.11.2012, p. 3), motivo per cui si giustificherebbe l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti ed il dissequestro dei conti e della varia documentazione, in quanto gli averi ivi depositati non possono rientrare “sotto il cappello del provento di reato” (reclamo 14/15.11.2012, p. 4-5).
Afferma che “a nulla vale una giustificazione fornita oralmente dal PG al sottoscritto legale secondo il quale sarebbero in corso accertamenti per eventuali violazioni di natura fiscale che peraltro sfuggono alla competenza della Magistratura penale. Siamo quindi in presenza di un classico caso di denegata/ritardata giustizia (...)” (reclamo 14/15.11.2012, p. 5).
RE 1 conclude sostenendo che “questa Corte (...) dovrà quindi impartire istruzione all’Autorità interessata fissandole un termine per sanare la situazione onde evitare che la situazione di incertezza perduri” (reclamo 14/15.11.2012, p. 5).
e. Delle osservazioni/duplica del procuratore generale così come della replica di RE 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Il reclamo per denegata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
Esso deve indicare, in particolare, i fatti costitutivi della denegata giustizia ed i mezzi di prova eventualmente auspicati.
1.2.
Il reclamante, oltre a lamentare una denegata giustizia, chiede a titolo principale di far ordine al procuratore generale di emanare un decreto di abbandono nei suoi confronti (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Questa richiesta non è ricevibile.
1.3.
Giusta l’art. 2 cpv. 2 CPP i procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge (“Erledigungsgrundsatz”): nel processo penale c’è dunque un numerus clausus delle forme disciplinate per le procedure e per l’evasione delle pratiche (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 2 CPP n. 8; BSK StPO – P. STRAUB / T. WELTERT, art. 2 CPP n. 12).
1.3.1.
Il CPP assegna al magistrato inquirente (che, giusta l’art. 16 CPP, è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o di abbandono (art. 319 ss. CPP) oppure un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o, ancora, se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) o se promuovere l’accusa (art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 319 CPP n. 2; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, vor art. 319-327 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175].
Nessun’altra autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice competente (art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento penale ed alla promozione dell’accusa (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1175; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 319 CPP n. 5).
1.3.2.
Questa Corte, pendente l’istruzione, non è competente a decretare l’abbandono del procedimento penale o la promozione dell’accusa, facoltà che rientrano nell’incombenza esclusiva del magistrato inquirente.
Resta da esaminare se la Corte dei reclami penali, adita con reclamo, possa “istruire” il magistrato inquirente, nel senso di dargli vincolanti indicazioni circa il prosieguo del procedimento e, nel caso concreto, di abbandonare il procedimento.
1.3.3.
Si deve anzitutto fare riferimento all’art. 4 CPP sull’indipendenza, che recita: “Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto. (cpv. 1). E’ fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14. (cpv. 2)”.
Indipendenza ed imparzialità di giudizio comportano l’esercizio delle funzioni processuali senza essere sottoposti e senza dovere tenere conto di influenze e di istruzioni di altri organi statali e di altre persone fisiche o giuridiche, comprese le parti nel processo (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 15).
L’indipendenza di cui al cpv. 1 dell’art. 4 CPP concerne tutte le autorità penali previste dal CPP, quindi anche le autorità di perseguimento penale elencate nell’art. 12 CPP, in particolare il pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1035).
L’indipendenza vale pure nei confronti delle autorità giudiziarie gerarchicamente superiori, che non sono legittimate a stabilire quale condotta o giudizio sia conforme al diritto in un determinato caso concreto, se non nell’ambito di un giudizio pronunciato nell’esame di un rimedio processuale previsto dalla legge (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 17). Anche la giurisprudenza anteriore non è vincolante; la sua influenza dipende soltanto dalla sua forza di convincimento e dalla sua autorevolezza interna.
1.3.4.
Le uniche eccezioni all’indipendenza riferite alla giurisdizione di reclamo sono quelle previste dalla legge (per es. art. 397 cpv. 3/4 CPP) quando consente all’autorità giudiziaria superiore di emanare istruzioni in un caso concreto, in accoglimento di un rimedio giuridico presentato contro la decisione di un’istanza inferiore (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 18; ZK StPO – W. WOHLERS, art. 4 CPP n. 12).
Giusta l’art. 397 cpv. 3 CPP, se accoglie il reclamo contro un decreto di abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. La norma non è certo applicabile al caso concreto.
Giusta l’art. 397 cpv. 4 CPP, se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. Questa norma potrebbe entrare in linea di conto, ma presuppone vi sia una denegata o ritardata giustizia.
Ma anche in questa situazione eccezionale, richiamata dall’art. 4 cpv. 2 CPP, sarebbe contraria al principio di indipendenza un’istruzione che riguardasse il modo di concludere un’inchiesta preliminare oppure che richiedesse l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 4 CPP n. 21).
La giurisdizione di reclamo può, se la legge lo consente, dare istruzione nel senso di tempestivamente emanare le decisioni che sono di competenza del magistrato inquirente.
Il principio dell’indipendenza di cui al predetto art. 4 CPP permette dunque ad un’autorità superiore di impartire istruzioni ad un’autorità inferiore soltanto per quanto previsto dalla legge, ed in modo limitato.
1.3.5.
Per tutto quanto precede, risulta pertanto che la richiesta, formulata nel gravame (reclamo 14/15.11.2012, p. 6) di far ordine al procuratore pubblico di abbandonare il procedimento nei confronti di RE 1 non sia ricevibile.
1.4.
Il reclamante domanda, oltre all’emanazione di un decreto di abbandono, accessoriamente e subordinatamente, anche il dissequestro di tutti i beni patrimoniali ancora sotto sequestro che sono a lui riconducibili (reclamo 14/15.11.2012, p. 6).
Anche tale richiesta, in quanto conseguente (accessoria) alla richiesta di abbandono, è da ritenersi irricevibile e prematura non essendoci ancora una decisione in merito da parte del magistrato inquirente, lo stesso si è infatti limitato ad informare il reclamante circa il fatto che “le decisioni relative ai sequestri effettuati, verranno adottate conformemente all’art. 267 CPP, ovvero in sede di decisione finale” (scritto 12.10.2012, AI 34).
1.5.
Il gravame sarebbe, per contro, ricevibile per quanto inteso a far unicamente constatare una denegata o ritardata giustizia sulla decisione di dissequestro o meno, e più in generale nella conduzione del procedimento.
Per queste censure, e nei limiti sopra esposti, il reclamo è proponibile in ordine, anche se le esigenze di motivazione sono solo parzialmente rispettate.
2.2.1.
Di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa.
Si ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).
Il principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).
2.2.
Il reclamante, nel proprio gravame, si limita a riportare i vari solleciti inviati al procuratore generale, nonché l’unica risposta agli stessi del magistrato inquirente (scritto 12.10.2012, AI 34), sostenendo - in maniera del tutto sommaria - che tale atteggiamento, unitamente al fatto di non abbandonare il procedimento nei suoi confronti e di non dissequestrare di conseguenza quanto di sua spettanza, configurerebbe una manifesta ritardata/denegata giustizia. In questo senso RE 1 viene meno, almeno in parte, al suo obbligo di motivazione.
2.3.
Nel caso in esame, dall’esame dell’incarto in questione, risulta (cfr. verbale di procedimento dell’inc. MP __________) che il Rapporto d’esecuzione è pervenuto al Ministero pubblico in data 25.7.2012 (AI 1).
A seguito di ciò vi è stata l’apertura dell’istruzione penale (AI 2), altri atti relativi all’arresto del reclamante, verbali di interrogatorio di RE 1 e __________, nonché atti riguardanti vari ordini di perquisizione e sequestro (AI 3-20).
In data 13.9.2012 è giunto al Ministero pubblico il Rapporto di segnalazione della Polizia cantonale (AI 21). A questo sono seguiti ulteriori atti relativi a perquisizioni e sequestri sino al 29.10.2012 (AI 22-36).
Inoltre, dallo scritto di risposta ai solleciti del procuratore generale, risulta come lo stesso sia intenzionato a operare una valutazione sul procedere, “non appena completate le ricostruzioni bancarie e contabili in corso” (scritto 12.10.2012, AI 34).
Così come anche nelle osservazioni e nella duplica al presente reclamo il magistrato inquirente spiega i motivi che giustificano i tempi di completazione della fase istruttoria, trattandosi di un procedimento con implicazioni finanziarie.
Va ritenuto infatti che, il procedimento penale oggetto del gravame è tuttora in attivo svolgimento.
2.4.
Le critiche del reclamante circa la mancata reazione del magistrato inquirente ai suoi solleciti, non sono certo sufficienti per ritenere una denegata/ritardata giustizia nella conduzione del procedimento. Basti qui rilevare che il procuratore generale è dominus dell’inchiesta e pertanto non ha alcun obbligo di dare seguito a richieste dell’imputato circa il seguito della procedura. Come detto, resta infatti nella competenza esclusiva del magistrato inquirente, la valutazione della chiusura o meno dell’istruzione, e l’emanazione di eventuali decisioni conseguenti.
In siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, non si può che constatare una conduzione regolare del procedimento, vista anche la natura dei reati perseguiti e la loro complessità, al procuratore generale non può essere quindi rimproverata ritardata/denegata giustizia od omissione nella trattazione dell’incarto MP __________.
3. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 e segg. CPC, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese, di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera