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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2012 60.2012.391

6 dicembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·822 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante. istanza respinta non avendo sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (legittimazione / assicurato)

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.391  

Lugano 6 dicembre 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.09./10.10.2012 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere, in copia, un rapporto di polizia;

premesso che la richiesta datata 18.09.2012 è giunta alla Polizia cantonale il 24.09.2012, la quale l’ha inviata al Ministero pubblico (che l’ha ricevuta il 25.09.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/10.10.2012, rilevando contestualmente che la domanda di accesso agli atti non risulta sufficientemente chiara;

che gli eredi fu __________, interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con istanza datata 18.09.2012 – redatta in lingua tedesca – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede, con riferimento al decesso del suo assicurato ┼__________, la trasmissione del relativo rapporto di polizia, dovendo esaminare eventuali possibilità di regresso, richiamando parimenti l’art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA (doc. 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, con scritto 9/10.10.2012 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte, la suddetta istanza, rilevando nondimeno che "(…) dalla domanda di accesso agli atti (fra i quali vi è anche documentazione medica) non risulta sufficientemente chiaro a che titolo la IS 1 ne chieda la compulsazione, segnatamente per quale motivo essa intende fare valere eventuali diritti di regresso (“allfällige Regressmöglichkeiten”) e contro chi (eredi?) tale regresso è ipotizzabile" (scritto PP 9/10.10.2012, doc. 1);

                                         che gli eredi fu __________, dal canto loro, interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta;

                                         che con scritto 6.11.2012 questa Corte ha informato la IS 1 che, per poter stabilire se in casu sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, deve poter disporre di informazioni minime riguardo ai motivi della richiesta (doc. 4);

                                         che con scritto 30.11./3.12.2012 – redatto sempre in tedesco – l’autorità istante ha ribadito esattamente quanto già esposto nella sua precedente istanza del 18.09.2012 (doc. 5);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che va anzitutto rilevato che, in applicazione dell’art. 8 LOG, la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie – ovverossia, in casu la Corte dei reclami competente a decidere ex art. 62 cpv. 4 LOG – è l'italiano, lingua ufficiale del Cantone Ticino, e non il tedesco;

                                         che, a prescindere da ciò, nonostante questa Corte abbia invitato l’autorità istante a completare la sua richiesta ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, quest’ultima non vi ha dato seguito;

                                         che in particolare la IS 1 non ha apportato alcun documento attestante che essa è un organo delle assicurazioni sociali che può intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA) in relazione al decesso di †__________ e che quest’ultimo è (stato) un suo assicurato;

che di conseguenza l’istanza deve essere respinta, non essendo stato sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che la IS 1 può in ogni caso proporre una nuova istanza a questa Corte, redatta in lingua italiana (e non in tedesco) e debitamente motivata ex art. 62 cpv. 4 LOG, in cui vengono indicati nel dettaglio i motivi che stanno alla base della sua richiesta mediante la produzione della documentazione attestante la sua legittimazione in virtù dell’art. 32 LPGA e comprovante che †__________ è (stato) effettivamente un suo assicurato;

                                         che considerata la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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