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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.09.2012 60.2012.318

18 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·726 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.318  

Lugano 18 settembre 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di uno scritto datato __________;

premesso che la richiesta datata 2.08.2012 è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);

                                         che ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto quanto segue:

                                         "";

                                         che con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione – di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale (doc. 1.a);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che va anzitutto rilevato che lo scritto __________ richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________ presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);

                                         che il Ministero pubblico a seguito del suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________ qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________ del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);

                                         che in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che, nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere, in copia, lo scritto __________ annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________, poiché lo ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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