Incarto n. 60.2012.318
Lugano 18 settembre 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/8.08.2012 presentata dal
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di uno scritto datato __________;
premesso che la richiesta datata 2.08.2012 è giunta alla Pretura penale il 3.08.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 6/8.08.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione __________ il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dal __________ IS 1 in materia penale contro la sentenza __________ emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e contro la sentenza __________ emanata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr., nel dettaglio, decisione TF __________ del __________);
che ai considerandi 4.1. e 4.2. della predetta decisione l’Alta Corte ha esposto quanto segue:
"";
che con la presente richiesta il __________ IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede – richiamando i considerandi della suddetta decisione – di poter ottenere, in copia, lo scritto __________ che la __________ ha inviato alla __________, non avendo mai consultato il voluminoso fascicolo processuale (doc. 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento, essendo stato il qui istante parte (quale denunciato/imputato) al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che va anzitutto rilevato che lo scritto __________ richiesto dal qui istante è stato allegato alla denuncia penale __________ presentata dalla __________, per il tramite del suo patrocinatore, nei confronti del __________ IS 1 e di un’altra persona (AI 2 – inc. MP __________);
che il Ministero pubblico a seguito del suddetto esposto penale ha aperto un procedimento penale a carico del __________ qui istante e di un’altra persona sfociato da un lato in un decreto di accusa nei confronti di quest’ultima e dall’altro lato nella decisione TF __________ del __________ di cui si è detto poc’anzi, avendo il procedimento a carico del qui istante conosciuto diversi gradi di giudizio (doc. 3);
che in siffatte circostanze, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che, nella fattispecie in esame – alla luce di quanto sopra esposto – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere, in copia, lo scritto __________ annesso all’esposto penale __________ di cui al procedimento penale sfociato, tra l’altro, nella decisione TF __________ del __________, poiché lo ha interessato personalmente in veste di parte;
che di conseguenza lo scritto __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera