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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.294

23 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·740 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.294  

Lugano 23 luglio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/18.07.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 12.07.2012 dell’avv. __________ è giunta al Ministero pubblico il 13.07.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – unitamente allo scritto 16.07.2012 dell’avv. PR 1, l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17/18.07.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 23.01.2012 il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 (in carcerazione preventiva dal 14.12 al 16.12.2011) siccome ritenuto colpevole di infrazione alla LStr (incitazione all’attività lucrativa senza autorizzazione) giusta l’art. 116 cpv. 1 lit. b LStr ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 600.-- (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________);

                                         che il predetto decreto è passato in giudicato il 27.02.2012;

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, la trasmissione, in copia, di tutti gli atti del surriferito incarto penale (scritto 16/18.07.2012 dell’avv. PR 1, doc. 1.a);

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di questi atti "(…) per esprimersi compiutamente in una procedura amministrativa aperta nei suoi confronti dall’Ufficio federale della migrazione entro il 31 luglio 2012" (istanza 12/18.07.2012 dell’avv. __________, p. 1, doc. 1.b);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale DA __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviato, poiché il procedimento l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessita della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di migrazione pendente a suo carico;

                                         che di conseguenza, gli atti dell’incarto penale DA __________ (inc. MP __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale DA __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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