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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.07.2012 60.2012.285

17 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,226 parole·~6 min·4

Riassunto

Reclamo dell'imputato contro la decisione di confisca indipendente. ricevibilità

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.285  

Lugano 17 luglio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/11.7.2012 presentato da

RE 1

  contro

la decisione di confisca indipendente del 5.7.2012 emanata dal procuratore pubblico Andrea Pagani nel procedimento inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del reclamante, per titolo di lesioni colpose gravi, in relazione a fatti avvenuti il 16.5.2012 a __________.

                                         In relazione al procedimento penale erano stati sequestrati un nebulizzatore e un barattolo vuoto di “__________” da un litro.

                                  b.   Per mancanza di querele delle parti danneggiate, con decisione 20.6.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________), cresciuto in giudicato.

                                   c.   Con successiva decisione, qui impugnata, del 5.7.2012, il procuratore pubblico ha, indipendentemente dall’esito del procedimento, ordinato la confisca e la distruzione del nebulizzatore e del barattolo di “__________”, in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CP, per ragioni di sicurezza delle persone.

                                  d.   Contro detta decisione insorge il qui reclamante con tempestivo gravame, adducendo che il nebulizzatore gli serve anche per dare l’acqua alle piante da frutta, al vigneto e alla siepe.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).

                                         1.2.

                                         La procedura indipendente di confisca è prevista agli art. 376 ss. CPP.

                                         A’ sensi dell’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa; un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.

                                         La decisione del giudice è impugnabile con reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 377 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 11; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 15).

                                         1.3.

                                         Nel presente caso, erroneamente, nella decisione 5.7.2012 il procuratore pubblico ha indicato, quale mezzo d’impugnazione, il reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP e non l’opposizione.

                                         Per questi motivi, il reclamo è irricevibile.

                                         Gli atti sono ritornati al procuratore pubblico, giusta l’art. 355 CPP, in quanto lo scritto 10/11.7.2012 va considerato quale opposizione.

                                   2.   2.1.

                                         A titolo abbondanziale, si osserva che, giusta l’art. 376 CPP, si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.

                                         Questa procedura è applicabile soltanto a titolo sussidiario (BSK StPO – F. BAUMANN, art. 376 CPP n. 4), ovvero quando non può essere pronunciata una decisione di confisca nell’ambito della decisione finale che conclude il procedimento penale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 2).

                                         La procedura indipendente di confisca non è di conseguenza applicabile nel caso in cui un procedimento penale si concluda con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) o con un decreto di abbandono (art. 319 ss. CPP), posto come giusta l’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP nel contesto di tali decreti debba essere disposta la confisca di oggetti e di valori patrimoniali.

                                         La decisione di confisca è obbligatoria se sono adempiuti i suoi presupposti (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 320 CPP n. 4; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 320 CPP n. 2; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, art. 320 CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 320 CPP n. 6). Non si deve perciò ricorrere alla procedura indipendente di confisca quando, per esempio, un procedimento penale è terminato con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono perché l’autore è deceduto o è rimasto ignoto o perché, pur noto, non ha potuto essere trovato (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 2; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 5).

                                         Fa eccezione al principio della sussidiarietà della procedura indipendente di confisca il caso in cui, malgrado sia pendente un procedimento, sia necessario un intervento immediato per la natura dell’oggetto da confiscare, per esempio in presenza di beni deperibili (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 3; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 6).

                                         2.2.

                                         Come ricordato dalla dottrina (Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 1) “La misura cautelare del sequestro deve trovare soluzione quando l’autorità statuisce l’abbandono del procedimento o con la sentenza di merito (Messaggio 1150). In assenza di chiaro pronunciamento, nella decisione che pone fine al procedimento, il sequestro deve essere considerato decaduto (automaticamente) al momento della crescita in giudicato della decisione relativa.”

                                         Di conseguenza, non essendo stata disposta con il decreto di non luogo a procedere, la confisca (e la conseguente distruzione) non è successivamente possibile. C’è poi da chiedersi se gli oggetti in questione sono stati sequestrati dal procuratore pubblico, posto come, dal tenore della decisione 5.7.2012, sembrerebbe che essi siano stati sequestrati dalla polizia cantonale (ciò che presupponeva l’adempimento dei presupposti giusta l’art. 263 cpv. 3 CPP).

                                   3.   Il reclamo è irricevibile. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 267, 355, 376 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è irricevibile.

Di conseguenza gli atti sono trasmessi al procuratore pubblico Andrea Pagani, ai sensi dell’art. 355 CPP.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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