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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.10.2012 60.2012.249

11 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,043 parole·~15 min·2

Riassunto

Reclamo contro la decisione del PP che chiede di confermare se si assume la responsabilità di un voltantino ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CP. fa divieto di patrocinio e recapito postale per le altre persone coinvolte

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.249  

Lugano 11 ottobre 2012/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.6.2012 presentato da

RE 1  

  in relazione

alla decisione 5.6.2012 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, dipendente dalla querela 20/28.12.2011 inoltrata da PI 1, __________, nei confronti di ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria;

richiamate le osservazioni 28.6.2012 e 25.7.2012 (duplica) del magistrato inquirente, e 26.6.2012 e 16/17.7.2012 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 9/11.7.2012 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 20/28.12.2011 PI 1 ha sporto querela contro ignoti per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione alla distribuzione in diversi luoghi del Cantone Ticino ed in particolare a __________, in data 14.10.2011, di una pubblicazione intitolata “__________”, nella quale vi sarebbero contenuti dei passaggi – a suo dire – lesivi del suo onore penalmente protetto (querela penale 20/28.12.2011, AI 1, inc. MP __________).

Precedentemente, mediante un comunicato stampa apparso sul settimanale __________ in data 6.11.2011 dal titolo “Ci assumiamo la responsabilità della falsificazione”, __________, RE 1, __________, __________ e __________, hanno reso noto di assumersi “la responsabilità politica e legale per le pubblicazioni intitolate ‘__________1’ e ‘__________ ‘ del 14 ottobre 2011”.

b.   Con scritto 16/18.1.2012 RE 1 ha comunicato al procuratore generale che “le cinque persone querelate eleggono recapito postale presso il sottoscritto, cui vorrete far comunicare il nome del Magistrato incaricato nonché inviare ogni corrispondenza, citazione, decisione e simili” (cfr. AI 2).

                                   c.   In reazione a tale scritto il procuratore pubblico Nicola Corti, allora titolare del procedimento in questione, ha chiesto conferma a RE 1 del fatto che “gli ignoti vanno identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati”, considerato che la querela era rivolta contro ignoti, invitandolo a prendere posizione – per iscritto – in merito e precisare l’eventuale disponibilità ad un’udienza di conciliazione (cfr. scritto 19.1.2012, AI 3).

                                  d.   A seguito dell’esposto penale di cui sopra, di un articolo 15.1.2012 pubblicato sul __________ che annunciava detto esposto, nonché dello scritto 19.1.2012 del magistrato inquirente (AI 3), con lettera 30/31.1.2012, RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico che “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’ è stata assunta pubblicamente, oltre che da parte del sottoscritto, anche da parte delle persone seguenti: __________, __________, __________ e __________, come del resto già fatto mediante il comunicato apparso sul __________ del 6.11.2011”, allegando tale comunicato quale annesso 1 (cfr. AI 4). RE 1 ha altresì precisato che la “presente dichiarazione viene firmata dal sottoscritto anche in nome e per conto delle quattro persone elencate (...)” (scritto 30/31.1.2012, p. 2, AI 4).

e.   In data 20/21.2.2012 l’avv. RE 1 ha presentato un memoriale difensivo, anche a nome di__________, __________, __________ e __________ (cfr. AI 5).

                                    f.   Con scritto 5.6.2012, indirizzato a RE 1 ed inviato per conoscenza a PI 1 e per conoscenza e presa di posizione ad __________, __________, __________ e __________, il procuratore pubblico Andrea Gianini (subentrato nell’inchiesta) ha chiesto, “fermo restando il principio nemo tenetur se detegere, (...) di precisare se con tali dichiarazioni [ndr lo scritto 30/31.1.2012 (AI 4) ed il memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5)] lei intendeva e intende tuttora indicare di essere, unitamente alle altre persone citate, autore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 1, AI 6).

                                         Nel medesimo scritto il magistrato inquirente ha altresì informato il destinatario di non ritenere possibile, qualora dovesse essere ritenuto autore del volantino in questione e rivestire quindi la posizione processuale di imputato, “l’assunzione da parte sua (ndr di RE 1) della difesa di altre persone che potrebbero essere, a loro volta, coinvolte in qualità di imputati nel procedimento in oggetto, come pure escludo che le stesse persone possano eleggere recapito postale presso di lei” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).

                                         Mediante detto scritto il procuratore pubblico ha quindi assegnato al destinatario dello scritto nonché a coloro che l’hanno ricevuto “per conoscenza e presa di posizione”, un termine di 10 giorni dalla ricezione “indicando, qualora abbiano assunto la responsabilità penale, se intervengono di persona nel procedimento o se hanno conferito il mandato a un difensore, precisando in questo caso le generalità del professionista di loro scelta” (cfr. decisione 5.6.2012, p. 2, AI 6).

                                         Lo stesso ha infine indicato, in calce, quale rimedio giuridico il reclamo a questa Corte.

                                  g.   Con scritti 12.6.2012, del medesimo tenore dell’AI 6, il magistrato inquirente ha concesso una proroga del termine (richiesta da RE 1, cfr. AI 7) scadente il 2.7.2012. Il procuratore pubblico ha inviato tali scritti singolarmente e rispettivamente a RE 1 (AI 8), __________ (AI 9), __________ (AI 10), __________ (AI 11) e __________ (AI 12).

                                  h.   Con gravame 18/19.6.2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 5.6.2012, ed in via subordinata il rinvio della stessa al Ministero pubblico “affinché venga corredata di motivazione” (reclamo 18/19.6.2012, p. 8).

                                         Il reclamante ritiene che mediante la decisione impugnata il magistrato inquirente avrebbe violato il principio nemo tenetur, in quanto rispondere alla domanda contenuta nella decisione di cui sopra significherebbe cooperare al corso del procedimento. Inoltre, “siccome il PM ipotizza un conflitto di interessi fra il ricorrente e le altre quattro persone menzionate nella querela, significa che ipotizza perlomeno che il ricorrente possa assumere la veste di imputato. In tale veste, il ricorrente ha diritto di rifiutarsi di cooperare in qualsiasi modo. (...). Anche in qualità di testimone o di persona informata sui fatti, il ricorrente conserva la sua facoltà di non rispondere per timore di esporsi ad un procedimento penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5). La decisione impugnata violerebbe quindi anche tale diritto, “codificato all’art. 3 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 5).

                                         Tale decisione violerebbe inoltre il diritto di assumere il patrocinio nonché il diritto di assumere il mandato di recapito postale, in quanto il conflitto di interessi menzionato dal magistrato inquirente sarebbe “puramente ipotetico”, rispettivamente non motivato “in violazione dell’art. 8 cpv. 2 CPP” per quanto attiene alla questione del recapito postale (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

RE 1 ritiene infine che vi sarebbe un divieto di “venire contra factum proprium”, in quanto il Ministero pubblico ha già avviato un procedimento penale a seguito della suddetta querela ed in questo ambito ha già condotto diversi atti che implicherebbero - a suo dire - il riconoscimento: “a) dell’inutilità di qualsiasi atto istruttorio; b) della necessità di risolvere il quesito di diritto materiale penale della qualifica di reato contro l’onore delle affermazioni querelate; c) del diritto del ricorrente di rappresentare le altre quattro persone; d) del diritto del ricorrente di fungere da recapito postale delle altre quattro persone” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Afferma quindi che queste decisioni non sono state impugnate da parte della querelante e pertanto sono cresciute in giudicato, motivo per cui non possono essere modificate, se non in presenza di fatti nuovi. Ritiene tale principio procedurale come corollario “dell’obbligo di fairness e di buona fede stabiliti dall’art. 3 cpv. 2 CPP” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).

Conclude sostenendo che la questione di fatto è assolutamente chiara, essendosi cinque persone assunte la responsabilità legale, e quindi anche penale. Non rimane quindi altro che procedere alla qualifica giuridica, “ossia stabilire se le dichiarazioni oggetto di querela siano o meno censurabili dal profilo penale” (reclamo 18/19.6.2012, p. 7).

                                    i.   Con scritto 20/21.6.2012 __________ ha comunicato al magistrato inquirente che “anche se non ho partecipato alla stesura del ‘__________(vedi __________ di domenica 13 novembre 2011 Etic(hett)a) per l’amore che porto all’etica e al paese me ne assumo ogni responsabilità legale e politica” (AI 16).

                                    l.   Con osservazioni al reclamo 28.6.2012 il magistrato inquirente, in merito all’asserita violazione del diritto di assumere il patrocinio, fa riferimento allo scritto 20/21.6.2012 di __________ (cfr. AI 16). Per tale motivo il procuratore pubblico ribadisce la necessità che RE 1, oltre alla propria, non si accolli anche la difesa degli altri, al momento potenziali, imputati. Medesimo discorso va fatto per l’asserita violazione del diritto di assumere il mandato di recapito postale. Per quanto attiene poi all’asserito “venire contra factum” il magistrato inquirente fa notare che prima dello scritto 5.6.2012 qui impugnato, nessun’altra decisione è stata assunta, né espressa, né tacita. Rileva infine che la mancata reazione al memoriale difensivo 20/21.2.2012 del reclamante (AI 5), non può certo essere intesa come tacito consenso, “semmai l’inazione dell’autorità inquirente potrà essere valutata secondo il principio di celerità (art. 5 CPP), ma non come violazione della dignità umana e della correttezza (cfr. art. 3 CPP) invocata” (osservazioni 28.6.2012, p. 2).

Delle osservazioni di PI 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

                                 m.   Con scritti 2.7.2012, 4.7.2012 e 9.7.2012 il magistrato inquirente ha inviato a questa Corte copia rispettivamente degli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di assumersi la responsabilità legale e politica della pubblicazione “__________”, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP, indicando nel contempo di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore allo stadio attuale della procedura, e riferendosi/associandosi infine al memoriale difensivo 20/21.2.2012 di RE 1.

                                  n.   Con replica 9/11.7.2012 RE 1 chiede, in via processuale, che il magistrato inquirente metta a disposizione di questa Corte nonché del reclamante stesso “le lettere indirizzate dal PM ai signori __________, __________, __________, __________ nonché le risposte di questi ultimi” (replica 9/11.7.2012, p. 11), ed in via principale, l’accoglimento integrale delle domande formulate in conclusione del reclamo 18/19.6.2012.

Chiede quindi la sospensione della procedura ricorsuale fintanto che tutti i suddetti documenti siano stati messi a sua disposizione.

Delle ulteriori motivazioni, così come delle dupliche del magistrato inquirente e di PI 1 si dirà, se indispensabile, in seguito.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame – inoltrato il 18/19.6.2012 – contro lo scritto 5.6.2012 del procuratore pubblico è tempestivo.

                                         Visto l’esito del presente gravame, il quesito riguardo la legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP contro la succitata decisione, può restare irrisolta. Questa Corte tuttavia non comprende quale sarebbe il suo interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello scritto impugnato. Pure irrisolto può restare il quesito a sapere se lo scritto 5.6.2012 possa assurgere a decisione o atto procedurale.

                                          1.3.

Preliminarmente si osserva che la richiesta esposta in sede di replica da RE 1 di sospendere la procedura ricorsuale fintanto che tutti i documenti indicati al considerando m. siano stati messi a sua disposizione (replica 9/11.7.2012, p. 3), non è direttamente pertinente alla procedura di reclamo che qui ci occupa e non può quindi essere presa in considerazione.

Si tratta di un problema di accesso agli atti del procedimento penale da parte di RE 1, che non può essere sollevato e risolto nell’ambito del reclamo contro la decisione 5.6.2012.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono, nei limiti di quanto sopra esposto, rispettate.

                                         1.4.

Si rileva inoltre che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte l’autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (decisione TF 6B_457/2010 dell’8.9.2010).

                                         Ciò che è conforme all’obbligo di motivazione giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all’obbligo di motivazione, decisione TF 6B_457/2010 dell’8.9.2010; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576)].

                                         Questa Corte, nell’evasione del presente reclamo, si atterrà dunque a detto principio.

                                   2.   RE 1 contesta anzitutto il fatto che il magistrato inquirente, mediante la decisione impugnata, gli abbia chiesto di indicare se fosse “autore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CP del volantino ‘__________’, assumendo così l’eventuale responsabilità penale per il contenuto dello stesso” (decisione 5.6.2012, p. 1).

                                         Il reclamante ritiene che agendo in tale modo, il procuratore pubblico avrebbe violato il principio nemo tenetur (reclamo 18/19.6.2012, p. 3-5).

                                         2.2.

Anzitutto va rilevato che il principio nemo tenetur non vieta al magistrato inquirente di porre domande del tenore di quella in questione, così come RE 1 - dal canto suo - ha il diritto di invocare la sua facoltà di non rispondere (cfr. art. 158 cpv. 1 e 169 CPP).

Il procuratore pubblico non ha del resto posto in modo coercitivo tale richiesta e neppure ha minacciato sanzioni o conseguenze in caso di mancata risposta. Ha pertanto salvaguardato le libertà ed il diritto del destinatario di non rispondere.

2.3.

Inoltre, nella fattispecie concreta il problema sollevato non si pone più ed è superato.

Già in data 30/31.1.2012 RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente allora titolare del procedimento, Nicola Corti, di essersi assunto pubblicamente mediante il comunicato apparso sul __________ il 6.11.2011, nonché unitamente alle altre quattro persone menzionate, “la responsabilità legale e politica del contenuto del volantino denominato ‘__________’ (scritto 30/31.1.2012, p. 1, AI 4).

Anche in questa sede poi, mediante la replica 9/11.7.2012, il reclamante ha precisato che tutte le persone coinvolte, quindi lui compreso, “si sono annunciate per iscritto in conformità dell’art. 28 CP”, assumendosi la responsabilità secondo appunto l’art. 28 CP. Lo stesso tiene poi a precisare che l’art. 28 CP si applica indiscutibilmente anche allo scritto in questione, alla luce della dottrina e della giurisprudenza (replica 9/11.7.2012, p. 4).

In siffatte circostanze, la contestazione del reclamante relativa all’asserita violazione del principio nemo tenutur, è quindi divenuta priva di interesse oltre che di fondamento.

                                   3.   A medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla censura sollevata da RE 1 relativa alla violazione del diritto di assumere il patrocinio, nonché quella relativa al diritto di assumere il mandato di recapito postale.

                                         Anche per tali argomenti il reclamo risulta essere privo d’oggetto.

                                         Agli atti vi sono infatti gli scritti 30.6/2.7.2012 di __________, 2/3.7.2012 di __________ e 6/8.7.2012 di __________, mediante i quali gli stessi affermano di non intendere avvalersi dell’assistenza di un difensore a questo stadio del procedimento, riferendosi/associandosi altresì al memoriale difensivo 20/21.2.2012 (AI 5) sottoscritto da RE 1.

L’unico scritto che è silente in merito alla questione del patrocinio è quello datato 20/21.6.2012 di __________ (AI 16), ma d’altra parte nessuna procura a favore di RE 1 risulta agli atti, e nemmeno è stata prodotta in questa sede.

Così come agli atti non figura alcun mandato di recapito postale a favore del reclamante, sottoscritto dalle persone interessate.

                                         La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.

                                   4.   Il reclamante solleva infine il divieto di “venire contra factum proprium” (reclamo 18/19.6.2012, p. 6-8).

Questa Corte non comprende tuttavia quali sarebbero i “diversi atti” già condotti dal Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale in questione (reclamo 18/19.6.2012, p. 6).

Dal verbale di procedimento dell’inc. MP __________ risulta, in reazione allo scritto 16/18.1.2012 del reclamante (AI 2), un riscontro dell’allora magistrato inquirente competente allo stesso, mediante il quale gli si chiedeva conferma del fatto che gli ignoti

andassero “identificati in lei e nei suoi altri quattro patrocinati” (scritto 19.1.2012, AI 3).

A seguito di ciò, a parte lo scritto 5.6.2012 (AI 6) che qui ci occupa e gli scritti 12.6.2012 (AI 8, 9, 10, 11 e 12) del medesimo tenore dell’AI 6, non vi è alcun altro atto istruttorio compiuto dal Ministero pubblico.

Ora, come detto, ed unicamente per quanto attiene alla posizione __________ (essendo le altre chiare), in assenza di una formale procura a favore del reclamante, gli atti sopra menzionati, non possono essere ritenuti sufficienti per determinare il diritto di RE 1 a patrocinare e fungere da recapito postale per lo stesso.

Anche sotto tale aspetto il reclamo non può trovare accoglimento.

                                   5.   Alla luce di quanto sopra, il gravame, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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