Incarto n. 60.2012.210
Lugano 27 giugno 2012/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/24.05.2012 – completata l’11/15.06.2012 –presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ nel frattempo archiviati;
premesso che la richiesta datata 12.05.2012 è giunta al Ministero pubblico il 18.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/24.05.2012, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela penale datata 13.03.2009 (spedita il 15.03.2009 e giunta al Ministero pubblico il 18.03.2009) sporta da IS 1 – completata il 24.03.2009 e il 2.04.2009 dinanzi alla polizia – nei confronti di __________, di __________ e contro ignoti per diverse ipotesi di reato in relazione ai fatti accaduti a __________ la sera dell’8.03.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in tre decreti distinti datati 27.04.2009 emanati dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo, segnatamente nel DA __________ a carico di __________ (ritenuto colpevole di vie di fatto, ma mandato esente da pena, ritenuto il comportamento sconveniente di IS 1 ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, applicato per analogia), nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di aggressione, danneggiamento e minaccia) e infine nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di vie di fatto e di aggressione);
che i citati decreti sono passati in giudicato;
che l’1.03.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione ai fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 28.02.2009 e l’1.03.2009 ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 12.04.2010;
che con la presente istanza – completata su richiesta di questa Corte con scritto 11/15.06.2012 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, "(…) dei documenti della denuncia penale a carico mio (…), del sig. __________ e della sig.ra __________ " (istanze 12/24.05.2012 e 11/15.06.2012);
che a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia di tale documentazione avendo smarrito l’intero incarto e dovendo sottoporlo al giudizio del suo patrocinatore (istanza 11/15.06.2012);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, __________, __________ e il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, essendo stato il qui istante parte (in qualità di denunciante/querelante rispettivamente di imputato) ai due procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che, nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché i procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ lo hanno interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione per sottoporla al suo patrocinatore;
che di conseguenza, tutti gli atti dell’incarto MP __________ e tutti gli atti dell’incarto DA __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte ai citati procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera