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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.108

23 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,312 parole·~12 min·4

Riassunto

Reclamo del difensore d'ufficio contro il decreto di tassazione della nota professionale del procuratore pubblico

Testo integrale

Incarto n. 60.2012.108  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21.3.2012 presentato dall’

PR 1,  

                                         contro

la decisione 20.3.2012 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, concernente la nota professionale 27.2.2012 per la retribuzione della difesa d’ufficio di RE 1, __________ (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 27/28.3.2012 e 3/4.4.2012 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

visto lo scritto di replica 29/30.3.2012 dell’avv. PR 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.RE 1 è stato fermato ed in seguito arrestato provvisoriamente dalla polizia (ex art. 217 CPP) il 28/29.10.2011 in quanto gravemente indiziato, con altri, di furto (per essere stato trovato in possesso di una grossa quantità di merce apparentemente di provenienza furtiva), nonché di infrazione alla LF sugli stranieri (Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1, inc. MP __________).

Al termine del verbale di interrogatorio 29.10.2011, dinnanzi alla polizia, RE 1 ha dichiarato di volere l’assegnazione di un difensore d’ufficio (cfr. formulario diritti e obblighi dell’imputato, in Rapporto di arresto provvisorio 29.10.2011, AI 1).

Durante il verbale della persona arrestata, il medesimo giorno, il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha predisposto la nomina dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di RE 1, ritenuto un caso di difesa obbligatoria (verbale della persona arrestata 29.10.2011, p. 2, AI 5). In quella sede, il procedimento è stato esteso al reato di danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Con decreto 31.10.2011 il magistrato inquirente ha quindi nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio (con effetto dal 29.10.2011), con le spese della difesa a carico dello Stato riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP (AI 16).

b.   Il procedimento penale di cui sopra è sfociato nel decreto d’accusa 14.2.2012 a carico di RE 1 per titolo di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alle norme della circolazione, entrata illegale e contravvenzione alla LStup, mediante il quale il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna corrispondenti a complessivi CHF 2'700.-- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni), nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (in solido con un altro imputato) (DA __________). Tale decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.

Il difensore d’ufficio ha dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 27.2.2012 per la tassazione.

c.Con decisione 20.3.2012 il procuratore pubblico ha proceduto ad una serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore d’ufficio sopraindicata, approvandola limitatamente a CHF 3'534.50 [di cui CHF 2'912.10 per onorari (riconoscendo h 20.16, di cui h 6 alla tariffa oraria di CHF 250.--, h 1.53 alla tariffa oraria di CHF 180.-- e h 12.63 alla tariffa oraria di CHF 90.--), CHF 360.60 per spese/trasferte e CHF 261.80 per l’IVA], in luogo dei postulati CHF 3'895.70.

Il magistrato inquirente ha defalcato, per quanto qui di interesse, “il tempo esposto il 29.10.2011 per il verbale (14.20 fino 18.45) e colloquio con cliente (./. h 0.5), come pure il tempo di trasferta dal domicilio al Farera (./. h 0.5). I costi legati alla stesura e all’invio della nota professionale sono a carico dell’avvocato (./. h 0.30)” (decreto di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).

d.     Con il presente tempestivo reclamo l’avv. PR 1 chiede l’annullamento del suddetto decreto e l’approvazione della sua nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1, per complessivi CHF 3'831.50 (di cui CHF 3'162.10 per onorari, CHF 385.60 per spese/trasferte e CHF 283.80 per l’IVA).

Egli afferma, in particolare, che la detrazione di h 0.50 per l’intervento del 29.10.2011 è arbitraria, ritenuto come lo stesso “quel giorno (...) è entrato nel carcere alle ore 13.20, per lasciarlo alle ore 18.48, per un tempo fatturabile di h 5.46, contro le h 5.60 fatturate (che comprendevano, tuttavia, anche la chiamata dal Ministero pubblico)” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

Il reclamante contesta inoltre la detrazione di h 0.50 dal tempo impiegato per il trasferimento dal domicilio al carcere e viceversa, ritenuto che il tempo di percorrenza minimo è infatti di “h 0.45 (= min 27), cosicché il tempo fatturato per l’andata e il ritorno, di h 0.90, è spaccato al minuto” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

                                        L’avv. PR 1 non contesta invece le tariffe orarie applicate dal magistrato inquirente, così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi legati alla stesura ed all’invio della nota professionale in questione.

e.   Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e della replica, si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 21.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 20.3.2012 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.2.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

2.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1.1.2008.

                                         2.4.

                                         Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

                                         Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).

                                         2.5.

                                         Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

                                   3.   3.1.

                                        Il reclamante si duole innanzitutto della detrazione di h 0.50 dal tempo esposto di h 5.60 nella nota professionale in discussione, relativo all’intervento del 29.10.2011 (colloquio con cliente e verbale di interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico).

Dagli atti risulta che il patrocinatore d’ufficio di RE 1 è stato - verosimilmente - chiamato il 29.10.2011 (sabato) per presenziare all’interrogatorio di quest’ultimo dinnanzi al procuratore pubblico, in seguito al suo arresto provvisorio la notte tra il 28 ed il 29.10.2011.

L’interrogatorio è iniziato alle ore 14.20 e si è concluso alle ore 18.45 (AI 5, inc. MP __________). All’inizio di tale verbale RE 1 ha dichiarato di aver “avuto l’opportunità di parlare 45 minuti con il mio difensore prima dell’inizio del presente verbale” (verbale della persona arrestata 29.10.2011, p, 2, AI 5).

Il reclamante ha affermato di essere entrato nel carcere alle 13.20 e di esserne uscito alle 18.48 (reclamo 21.3.2012, p. 1).

Ora, vista la dichiarazione di cui sopra del patrocinato, nonché l’ora di inizio del verbale riportata agli atti, appare credibile che l’avv. PR 1 sia entrato in carcere alle 13.20, per iniziare il colloquio con il cliente tra le 13.25 e le 13.30 e terminarlo tra le 14.10 e le 14.15, prima dell’inizio del verbale stesso.

Un colloquio di 45 min, così come attestato da RE 1, appare peraltro adeguato alle circostanze specifiche.

Il tempo fatturabile dalle 13.20 alle 18.48 è quindi di h 5.46.

Nella nota d’onorario presentata dal reclamante risulta “colloquio con cliente, VI c/o Farera” per h 5.60, quindi h 0.14 in più rispetto a quanto calcolato sopra. L’avv. PR 1 precisa tuttavia, unicamente in questa sede, che le h 5.60 fatturate “comprendevano (...) anche la chiamata dal Ministero pubblico” (reclamo 21.3.2012, p. 1).

Anche tale aspetto appare credibile e il tempo di h 5.60 fatturato va pertanto riconosciuto così come postulato.

3.2.

Il reclamante contesta inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi di trasferta dal suo domicilio a __________ al carcere della Farera da lui esposti nella nota d’onorario 27.2.2012. Il magistrato inquirente ha infatti affermato di ritenere eccessivo il tempo esposto di h 0.90 e l’ha ridotto di h 0.5 (decreto di tassazione 20.3.2012, p. 1, inc. DA __________).

Ora, dalla documentazione allegata al reclamo, tre varianti di “Indicazioni stradali per Via alla Stampa”, risultano stimati tre tempi di percorrenza, di rispettivamente circa 27/30/31 min.

Prendendo il tempo di percorrenza minimo indicato nella prima variante, segnatamente 23.0 km per un tempo di circa 27 min (h 0.45), per il tragitto di andata e ritorno si ottiene un tempo di percorrenza totale di circa 54 min, ossia di h 0.90, così come fatturato nella nota professionale in questione.

L’onorario esposto dall’avv. PR 1 pari a h 0.90 per “trasferta andata e ritorno domicilio - Farera” appare quindi adeguato e va pertanto ammesso in maniera integrale.

3.3.

Si rileva, come già riportato sopra, che il reclamante non ha contestato le tariffe orarie applicate dal magistrato inquirente, così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi legati alla stesura ed all’invio della nota professionale in questione (reclamo 21.3.2012).

3.4.

                                         L’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo reclamo 21.3.2012 (pari a CHF 283.80) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore pubblico, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].

                                         3.5.

Da quanto sopra esposto vengono dunque riconosciuti CHF 3'162.10 di onorario e CHF 385.60 di spese, per un totale di CHF 3'547.70.

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 100.-a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente accolto.

      §    La nota professionale 27.2.2012 dell’avv. PR 1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'547.70 (tremilacinquecentoquarantasette e settanta) a carico dello Stato.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

            4.         Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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