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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.05.2011 60.2011.93

11 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,713 parole·~14 min·3

Riassunto

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che ha confermato il decreto di accusa

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.93  

Lugano 11 maggio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 25/28.3.2010 presentato da

RE 1, , patr. da: PR 1, ,

  contro

la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico Antonio Perugini con cui ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 per titolo di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (DA __________);

richiamati gli scritti 30/31.3.2011 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar – con cui comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte – e 31.3/1.4.2011 del magistrato inquirente – che, dopo avere esposto le sue ragioni, propone la reiezione del gravame –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto 28.2.2011, ritenuto che nell’ambito del procedimento penale i fatti erano stati sufficientemente chiariti, il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr [“per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina __________ __________, non autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera, come cubista presso il locale notturno __________, per almeno 16 serate”, fatti avvenuti a __________ da gennaio ad ottobre 2010].

                                         Ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di CHF 10'200.-- (60 aliquote giornaliere da CHF 170.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e di spese.

                                         Al decreto di accusa (DA __________) RE 1 ha interposto opposizione il 9/10.3.2011; l’imputato si è contestualmente riservato la facoltà di motivare l’impugnativa rispettivamente di chiedere l’assunzione di prove nel seguito della procedura. Ha inoltre domandato di trasmettergli copia degli atti all’incarto.

                                  b.   Copia delle pagine del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che lo concernevano è stata a lui inviata in data 10.3.2011.

                                   c.   Con decisione 11.3.2011 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) ed ha parimenti trasmesso gli atti del procedimento alla competente autorità per procedere al dibattimento, indicando che il decreto di accusa, giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, era considerato come atto di accusa.

                                  d.   Con gravame 25/28.3.2011 RE 1 domanda che sia annullata la predetta decisione e che gli atti siano rinviati al procuratore pubblico affinché, garantito il diritto di essere sentito, proceda nei suoi incombenti come esposto nei considerandi.

                                         Il reclamante sottolinea che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP può essere interposto reclamo contro “le decisioni e gli atti procedurali (…) del pubblico ministero”; la limitazione di cui all’art. 394 lit. b CPP (inammissibilità del reclamo contro la reiezione di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado) non sarebbe applicabile: in discussione non sarebbe la mancata assunzione di prove, ma il diritto di essere sentito, vanificato da detta decisione.

                                         Rileva che, a’ sensi dell’art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione al decreto di accusa, “il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima”. Secondo il Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 riguardante la predetta disposizione, il caso passerebbe nuovamente nelle mani del pubblico ministero, che svolgerebbe dapprima una vera e propria procedura preliminare, nella quale assumerebbe le prove necessarie.

                                         Il procuratore pubblico non gli avrebbe dato la possibilità di motivare la propria opposizione e di fornire prove a suo sostegno.

                                         Il CPP, a differenza del CPP TI, disporrebbe che, in caso di opposizione, gli atti rimangano presso il magistrato inquirente, che – “assunte le prove” – decide a’ sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.

                                         Il decreto di accusa potrebbe peraltro essere emanato soltanto in assenza di dubbi riguardo alla colpevolezza dell’imputato, posto come in caso di contestazione i fatti non potrebbero più essere considerati “sufficientemente chiariti” (art. 352 cpv. 1 CPP).

                                         Il procuratore pubblico, a cui sarebbe stata preannunciata l’intenzione di motivare l’opposizione, non avrebbe atteso oltre, in lesione del suo diritto di essere sentito, svuotando di ogni significato (pratico) la procedura prevista in caso di opposizione.

                                         Questo modo di procedere non sarebbe difendibile e costituirebbe un diniego formale di giustizia: non gli sarebbe stata data la possibilità di difendersi, evitando (forse) un inutile dibattimento.

                                         La decisione di cui all’art. 355 cpv. 3 CPP sarebbe prematura.

                                         Inoltre – secondo il Commentario CPP, Bernasconi – la chiusura del complemento istruttorio e l’imminente decisione avrebbero dovuto essergli comunicate in analogia all’art. 318 CPP.

                                         La circostanza che potrà difendersi davanti al tribunale di primo grado sarebbe irrilevante: patirebbe infatti comunque sicuro pregiudizio perché dovrà subire un processo (pubblicità, ecc.).

                                   e.   Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, per quanto necessario, nei considerandi successivi in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame – inoltrato il 25/28.3.2011 – contro la decisione 11.3.2011 del procuratore pubblico con cui ha confermato il decreto di accusa 28.2.2011 (DA __________) a carico di RE 1 adempie le esigenze di forma e di motivazione.

                                         Resta da determinare se esso sia proponibile contro la decisione di conferma del decreto di accusa, ovvero se questa Corte sia competente a pronunciarsi in materia di decreto di accusa.

                                   2.   2.1.

                                         La procedura del decreto di accusa disciplinata agli art. 352-356 CPP è una procedura speciale del CPP.

                                         Essa prevede che, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto di accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a. una multa; b. una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c. un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d. una pena detentiva non superiore a sei mesi (art. 352 cpv. 1 CPP).

                                         A determinate condizioni, dette pene possono essere cumulate (art. 352 cpv. 3 CPP), anche con misure (art. 352 cpv. 2 CPP).

                                         Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

                                         Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

                                         Se decide di confermare il decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto di accusa è considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

                                         Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP); quest’ultima può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv. 3 CPP). Se il decreto di accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).

                                         2.2.

                                         Secondo la dottrina (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7) la decisione del procuratore pubblico al termine della procedura in caso di opposizione non è di principio impugnabile con reclamo.

                                         Restano tuttavia riservati i rimedi di diritto contro il (nuovo) decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP), impugnabile con opposizione (art. 354 CPP) o il decreto di abbandono (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP), impugnabile con reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP) (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 7).

                                         Pacifico che non sia dato il reclamo contro la decisione di promuovere l’accusa (art. 355 cpv. 3 lit. d CPP), come peraltro avviene nella procedura ordinaria (art. 324 cpv. 2 CPP).

                                         Pacifico pure che non sia impugnabile la conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), essendo considerata dal Codice quale atto d’accusa ed imponendo il Codice di trasmettere senza indugio gli atti al tribunale di 1° grado (art. 356 cpv. 1 CPP).

                                         2.3.

                                         L’esclusione del reclamo contro la conferma di un decreto di accusa in applicazione dell’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP risulta a maggior ragione in considerazione della particolarità della procedura del decreto di accusa, pensata per accelerare i procedimenti penali nei casi di piccola criminalità (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1192).

                                         2.3.1.

                                         Il decreto di accusa costituisce una proposta di accusa per risolvere il caso in modo extragiudiziario (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194). Nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente decida di confermarlo dopo opposizione, è invero considerato un atto di accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP).

                                         Come detto, la promozione dell’accusa (a differenza del diritto previgente, art. 201 CPP TI), non è impugnabile (art. 324 cpv. 2 CPP; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M.A. NIGGLI, art. 324 CPP n. 18), fatto che – secondo il Messaggio (concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1178) – mira soprattutto a garantire la celerità del procedimento.

                                         Sempre contrariamente al diritto previgente (art. 212 CPP TI) e in ossequio al suddetto imperativo di celerità, il CPP esclude la possibilità di presentare reclamo nei confronti di un decreto di accusa, e questo parimenti nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la ritualità del decreto di accusa e della relativa procedura oppure la competenza del procuratore pubblico (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; C. SCHWARZENEGGER, Kommentar zur StPO, art. 354 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1; cfr. anche A. KELLER, Kommentar zur StPO, art. 393 CPP n. 18).

                                         Il solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’ sensi dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).

                                         2.3.2.

                                         Il procedimento penale, ritornato nella competenza del procuratore pubblico dopo opposizione, può sfociare, come esposto, nella conferma del decreto di accusa (art. 355 cpv. 3 lit. a CPP).

                                         In tal caso, non è più prevista la possibilità di opposizione. Gli atti sono trasmessi senza indugio al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP). Non essendo data opposizione, a maggior ragione non è dato reclamo.

                                         La predetta conferma costituisce una mera fase della procedura di opposizione, che comporta l’apertura del procedimento giudiziario (nel cui contesto si determinerà la plausibilità delle imputazioni) e la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP).

                                         Ammettere la possibilità di aggravarsi contro la conferma del decreto di accusa, significherebbe riconoscere all’imputato [ed agli altri diretti interessati rispettivamente al pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP)] una facoltà di inoltrare reclamo che non esiste neppure in precedenza, al momento dell’emanazione del decreto d’accusa (a cui è stato fatto opposizione) e contraddire il suddetto principio di celerità introducendo, contrariamente agli intendimenti del legislatore, un’ulteriore autorità di controllo non prevista dalla procedura del decreto di accusa.

                                         L’esame della promozione dell’accusa (e quindi della conferma del DA che secondo il diritto previgente competeva, anche, all’allora Camera dei ricorsi penali) è riservato al giudice di merito, a cui il procuratore pubblico, se decide di confermare il decreto di accusa, trasmette senza indugio gli atti affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP), in applicazione degli art. 328 ss. CPP (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 1; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 1), ed esamini d’ufficio preliminarmente, secondo l’art. 329 CPP, la validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) [Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 2; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2].

                                         Gli stessi lavori preparatori alla legge menzionano che la rinuncia al reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP è giustificata perché l’art. 330 (divenuto l’art. 329) CPP esige che chi dirige il procedimento nel tribunale adito esamini immediatamente dopo avere ricevuto l’atto di accusa se questo, e il pertinente fascicolo, sono stati allestiti regolarmente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1178).

                                   3.   Il reclamante impugna la decisione di conferma del decreto di accusa 11.3.2011, emanata secondo l’art. 355 cpv. 3 lit. a CPP.

                                         Il gravame – in applicazione di quanto esposto ai considerandi precedenti – è nondimeno irricevibile siccome rimedio di diritto improponibile contro il decreto di accusa e la sua conferma.

                                         Non si deve quindi entrare nel merito delle censure invocate, tra cui la violazione del diritto di essere sentito, che saranno esaminate – preliminarmente – dal tribunale di primo grado, come peraltro riconosce esplicitamente l’imputato [“Mi riferisco al fascicolo indicato al margine, per comunicarle che avverso la conferma del decreto di accusa, (…), ho interposto reclamo alla Corte dei reclami penali, con motivazioni che a mio giudizio rendono nullo o annullabile il decreto stesso, circostanza che andrà in ogni caso chiarita in via preliminare (art. 356 cpv. 2 CPP)” (scritto 28/29.3.2011 dell’avv. PR 1 alla Pretura penale)].

                                   4.   L’impugnativa è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 352 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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