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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.03.2011 60.2011.79

25 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·618 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.79  

Lugano 25 marzo 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia di una decisione emanata a suo carico negli anni __________;

premesso che l’istanza è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 15.3.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15/17.3.2011 unitamente al decreto di accusa 13.11.1997 (DAC __________) emanato a carico dell’istante, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 13.11.1997 l’allora procuratore pubblico Edy Meli ha posto in stato di accusa dinanzi alle assise correzionali di Mendrisio IS 1 – detenuto dal 28.7.1996 al 30.7.1996 – siccome accusato di ripetuta infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, aggravata, ed ha proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione, (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'500.--, alla pena accessoria dell’espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di tre anni e al pagamento della tassa di giustizia, e meglio come descritto nel DAC __________.

Il surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 9.12.1997.

2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia "(…) della mia sentenza emessa nell’anno 1996-1997 da presentare per motivi di lavoro (…)" (istanza 15/17.3.2011).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del decreto di accusa 13.11.1997 (DAC __________), che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.

                                         Di conseguenza, copia del decreto di accusa 13.11.1997 (DAC __________), viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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