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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.03.2011 60.2011.77

25 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·774 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. erede (figli del defunto) quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.77  

Lugano 25 marzo 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.11.2010/15.3.2011 presentata da

IS 1 IS 2 entrambi patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere copia del referto autoptico inerente al defunto padre;

premesso che l’istanza datata 18.11.2010 è giunta al Ministero pubblico il 23.11.2010, sollecitata con lettera 3/7.3.2011, e che in data 15.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier ha trasmesso entrambi gli scritti, per competenza, a questa Corte, comunicando il suo nulla osta affinché la richiesta venga accolta;

rilevato che a seguito della richiesta 16.3.2011 di questa Corte (doc. 2), in data 17/18.3.2011 l’avv. PR 1 ha prodotto copia del certificato ereditario 8.7.2005 rilasciato dal pretore del distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica (inc. __________), da cui emerge che gli unici eredi della successione relitta del defunto __________ (__________) sono la moglie __________ (__________) e i figli __________ (__________) e __________ (__________) (doc. 3.a);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il __________, prima di mezzogiorno, a __________, è accaduto un incidente domestico a seguito del quale è deceduto __________ detto __________ (__________). Il Ministero pubblico ha di conseguenza aperto d’ufficio un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.2.2005 (NLP __________), mediante il quale l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha in particolare comunicato agli eredi fu __________ che "(…) gli accertamenti a suo tempo ordinati sono stati portati a termine e non sono emersi elementi tali da giustificare ulteriori approfondimenti sul piano penale. (…)" (AI 7 – inc. MP __________).

2.Con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto di IS 1 e di IS 2 quali eredi del defunto __________ (cfr. certificato ereditario 8.7.2005, doc. 3.a), chiede la trasmissione, in copia, del referto autoptico al quale era stato sottoposto quest’ultimo.

                                         A suffragio della sua richiesta ha precisato di rappresentare i figli del defunto nell’ambito della procedura di divisione della sostanza paterna ancora pendente e che gli stessi, prima di procedere alla sottoscrizione dell’accordo definitivo, volevano sapere il motivo per il quale è stata esperita un’autopsia sulla salma del loro defunto padre ed il suo esito.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il suo nulla osta alla richiesta.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame IS 1 e IS 2, qui istanti, sono i figli e gli eredi di __________, deceduto, come visto, a seguito dell’incidente domestico avvenuto il __________. Nonostante abbiano veste di eredi, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio deve valere anche per gli eredi.

                                   5.   Nel presente caso – richiamata in particolare la suddetta giurisprudenza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG degli istanti in qualità di eredi ad ottenere copia del referto autoptico inerente al loro defunto padre.

                                         Di conseguenza copia del referto autoptico 22.12.2004 (AI 3 – inc. MP __________) viene trasmesso al patrocinatore degli istanti unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e di IS 2, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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