Incarto n. 60.2011.55
Lugano 7 marzo 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.2.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la copia del decreto d’accusa emanato a suo carico il __________ (__________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico dell’istante conclusosi con un decreto d’accusa emanato il 16.8.2005 (DA __________).
2. Con biglietto manoscritto del 19.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in data 24/25.2.2011), l’istante chiede una copia del suddetto decreto d’accusa.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo, trattandosi del decreto d'accusa emanato a carico della qui istante.
6. L'istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa è allegata alla presente decisione destinata all’istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
- __________
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria