Incarto n. 60.2011.46
Lugano 14 marzo 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/24.2.2011 presentata da
, (rappresentata dal curatore __________ __________);
tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto relativo all’incidente motociclistico mortale in cui è deceduto il di lei figlio;
premesso che la richiesta di esaminare gli atti è stata presentata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Corte in data 21/24.2.2011;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente motociclistico avvenuto il __________, con esito mortale per il centauro coinvolto, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere interno del __________ (NLP __________).
2. Con scritto 15.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in data 21/24.2.2011), il curatore dell’istante ha ribadito la richiesta di accesso agli atti, che aveva in precedenza già formulato con scritto 22.6.2010 (AI 5 inc. __________). Per l’evasione dell’istanza, questa Corte ha richiesto copia della decisione di nomina a curatore (lettera 24.2.2011), pervenuta con scritto accompagnatorio del 25.2/2.3.2011.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, l’istante è la madre (ed erede) del centauro deceduto nell’incidente del 22.5.2010. Anche se ha veste di erede, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo, ritenuto nel caso concreto che un’evasione diretta della richiesta 22.6.2010 di accesso agli atti da parte del Ministero pubblico avrebbe risparmiato a questa Corte ed all’istante questa procedura.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Questo deve valere anche per gli eredi.
5. Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo, e sono chiari e umanamente comprensibili i motivi della richiesta.
6. Considerata la finalità della richiesta (conoscere le circostanze dell’incidente dell’unico figlio), si giustifica di trasmettere, in allegato alla presente decisione destinata all’istante, copia del rapporto di constatazione del 21.6.2010 (AI 7) e della documentazione fotografica 12.6.2010 (AI 10).
7. Considerate le tragiche circostanze, e la mancata evasione da parte del Ministero pubblico della richiesta del 22.6.2010, si giustifica di non caricare l’istante dell’onere della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria