Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416

31 gennaio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,206 parole·~16 min·4

Riassunto

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo che incorra nella commissione di reati analoghi

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.416  

Lugano 31 gennaio 2012/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 28/29.12.2011 presentato da

RE 1,  

contro

la decisione 16.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________);

preso atto che con scritto 30.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a formulare osservazioni rinviando integralmente alle motivazioni esposte nella decisione impugnata;

richiamate le osservazioni 2/3.01.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini, concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Dal casellario giudiziale così come dalle tavole processuali risulta che RE 1 è stato oggetto di ben sei decreti d'accusa, e meglio:

·        in data 1.03.2003 il reclamante ha circolato in stato di ebrietà ed è incorso in un incidente stradale, così che, riconosciuto colpevole dei reati di conducenti ebbri e di infrazione alle norme della circolazione, con decreto d'accusa 19.05.2003 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) è stato condannato alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di CHF 1'000.-- (inc. MP __________);

·        l'8.10.2005 (malgrado la precedente analoga condanna e durante il periodo di prova) egli ha nuovamente condotto un'autoveicolo in stato di grave ubriachezza perdendo altresì la padronanza del veicolo ed andando a cozzare contro della segnaletica di cantiere, inoltre ha ripetutamente acquistato pastiglie di ecstasy per il proprio consumo personale, adempiendo quindi i reati di guida in stato di inattitudine, di infrazione alle norme della circolazione e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i quali, con decreto d'accusa 28.11.2005 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato), egli è stato condannato alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, e alla multa di CHF 1'200.--; inoltre è stata ordinata la revoca della sospensione condizionale alla pena di 15 giorni di detenzione decretata il 19.05.2003 (DA __________);

·        tra l'agosto 2004 ed il marzo 2005, per ca. sei volte, ha accompagnato con la propria vettura una donna a Zurigo affinché acquistasse eroina nonché egli stesso ha acquistato in varie occasioni per il proprio consumo personale sostanza stupefacente (eroina, cocaina e ecstasy), di conseguenza riconosciuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti con decreto d'accusa 8.05.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni (pena totalmente aggiuntiva a quella decretata il 28.11.2005) (DA __________);

·        il 6.06.2006 (e in date precedenti) - quindi ancora durante il periodo di prova - egli ha sottratto al padre il di lui motoveicolo e lo ha ripetutamente condotto malgrado gli fosse stata revocata la licenza di condurre per un periodo indeterminato, di conseguenza, avendo adempiuto i reati di furto d'uso e di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 9.10.2006 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione da espiare e alla multa di CHF 300.--; non è stata ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale alle pene di detenzione di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, ma è stato prolungato di un anno il relativo periodo di prova (DA __________);

con decisione 23.04.2010 l'allora giudice dell'applicazione della pena ha concesso dal 30.04.2010 a RE 1 la liberazione condizionale con un periodo di prova di un anno (pena rimanente: sette giorni);

·        l'8.01.2009 - durante il periodo di prova connesso alla pena di 75 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 28.11.2005 - egli ha sottratto al padre (all'insaputa di quest'ultimo) il di lui furgone e lo ha condotto sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata per un periodo indeterminato, così che, per aver commesso i reati di furto d'uso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 14.04.2009 del Ministero pubblico (cresciuto in giudicato) egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 9'000.-- e alla multa di CHF 500.-- (DA __________);

con ulteriore decisione 19.06.2009 (cresciuta in giudicato) stante l'avviso di recidiva 19.05.2009 del Casellario giudiziale il pubblico ministero ha proposto nei confronti di RE 1 la non revoca del beneficio della sospensione condizionale alla suddetta pena detentiva di 75 giorni decretata il 28.11.2005 ma ha prolungato di un ulteriore anno il relativo periodo di prova (cfr. decisione sull'avviso di recidiva 19.06.2009);

·        infine il 24.04.2011, e in date precedenti - durante dunque i periodi di prova connessi alle pene detentive oggetto dei decreti d'accusa 28.11.2005 e 8.05.2006 come pure alla liberazione condizionale concessa il 23.04.2010 dall'allora giudice dell'applicazione della pena - egli ha ripetutamente sottratto il motoveicolo di proprietà del padre (all'insaputa di quest'ultimo) e lo ha ripetutamente condotto sebbene gli fosse stata revocata la licenza di condurre per tempo indeterminato, così che essendo incorso nei reati di ripetuto furto d'uso e di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, con decreto d'accusa 27.06.2011 (cresciuto in giudicato) il Ministero pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da CHF 110.-ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 10'450.-- (sostituite, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 95 giorni) e alla multa di CHF 1'000.-- (pure sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 10 giorni); ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale alle pene detentive di 75 giorni rispettivamente di 10 giorni decretate il 28.11.2005 risp. l'8.05.2006, nonché ha ripristinato l'esecuzione dei rimanenti 7 giorni di pena detentiva dipendente dalla liberazione condizionale decisa dall'allora GIAP in data 23.04.2010 e relativa alla condanna decretata il 14.04.2009 (DAC __________).

                                  b.   Con scritto 21.10.2011 l'Ufficio incasso e pene alternative di Torricella ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) che oltre alle pene detentive di 75 giorni, di 10 giorni e di 7 giorni, ripristinate dal pubblico ministero con decreto d'accusa 27.06.2011, RE 1, avrebbe dovuto altresì scontare 95 giorni di pena sostitutiva per la pena pecuniaria di 95 aliquote giornaliere da CHF 110.-- e di 10 giorni di pena detentiva sostitutiva per la multa di CHF 100.-- pure relative al decreto d'accusa 27.06.2011 (lettera 21.10.2011 dell'Ufficio incasso e pene alternative).

                                   c.   Il GPC ha proceduto a convocare RE 1 per un'udienza (relativa al di lui collocamento) fissata il 10.11.2011 e rinviata poi telefonicamente al 24.11.2011. Udienza alla quale il qui reclamante non compariva senza far pervenire giustificazione alcuna. Il GPC in data 28.11.2011 lo ha nuovamente citato, con invio raccomandato, per un'udienza prevista per il 14.12.2011; neppure in tale occasione egli si è presentato e ha fornito giustificazioni.

                                  d.   Accertato come RE 1 è tenuto a scontare complessivamente 197 giorni di pena detentiva, l'esecuzione della pena è stata così stabilita:

                                         inizio         il 3.01.2012,

                                         1/3            l'8.03.2012,

                                         1/2            il 10.04.2012,

                                         2/3            il 13.05.2012,

                                         termine     il 18.07.2012.

                                         Ciò posto, con decisione 16.12.2011 il GPC ha stabilito che nel caso concreto "sebbene l'interessato sia cittadino Svizzero e la pena inferiore ai 3 anni, vista la recidiva e considerato che egli non si è presentato a più riprese, e senza motivazione, alle udienze indette da questo giudice, si giustifica inizialmente il collocamento in sezione chiusa (rischio di fuga)" (cfr. decisione GPC 16.12.2011, p. 2). Tale giudice ha quindi fatto obbligo al qui reclamante di presentarsi il 3.01.2012 al Settore immatricolazioni del Carcere giudiziario La Farera per l'inizio dell'esecuzione delle pene detentive.

                                   e.   Con scritto 28/29.12.2011 RE 1 insorge contro la suddetta decisione.

                                         Egli giustifica dapprima le sue ripetute mancate comparizioni all'udienza davanti al GPC, con il non esserne venuto a conoscenza con riguardo a quella fissata la prima volta, e con il non essere potuto comparire a quella del 14.12.2011 in quanto sarebbe stato assente per vacanze durante tre settimane, che egli avrebbe trascorso (in tutto o in parte?) presso l'anziana zia residente a Lucerna, reduce da una frattura al femore.

                                         Riconoscendo di aver agito erroneamente in relazione alla sua mancata giustificazione delle sue ripetute assenze e al proprio comportamento illecito, egli chiede "di poter continuare a lavorare durante il periodo in cui sconti la pena, come già feci 2 anni fa. A me sta bene fare 6 mesi di carcere e presentarmi alla farera di Lugano il giorno 3 gennaio 2012, ma non posso concedermi il lusso di non lavorare per 7 mesi, alla fine dei quali mi ritroverei con diversi problemi". Considera altresì "esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere chiuso per aver guidato nonostante la revoca della patente", ritenuto che "in pratica 3 mesi sono per scontare la multa ricevuta per aver guidato nonostante la revoca della patente" e "gli altri 3 mesi perché ero in condizionale al momento dell'infrazione commessa" (reclamo 28/29.12.2011).

                                    f.   Delle ulteriori argomentazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico e del GPC si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 28/29.12.2011, contro la decisione 16.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi intimata lo stesso giorno e notificata in data 19.12.2011 (in base al tracciamento degli invii de La Posta Track & Trace), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1 - quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (cpv. 3).

                                         Infine nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.01.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

                                         2.2.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7).

                                         Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).

                                   3.   Ora, nel caso concreto RE 1 è sull'arco di circa otto anni reiteratamente incorso in delitti perlopiù commessi nell'ambito della circolazione stradale.

                                         In modo particolare egli all'età di 22 rispettivamente 25 anni ha condotto in due occasioni un veicolo in stato di ebrietà, perdendo poi il controllo dello stesso. Successivamente ha coscientemente e ripetutamente guidato un veicolo a motore - illecitamente sottratto al proprio padre - incurante del fatto di non disporre della necessaria licenza di condurre, revocatagli - più volte e da ultimo per tempo indeterminato - dalla competente autorità amministrativa. E ciò, sembrerebbe, per semplice comodità sua, ovvero senza che vi sia stata una circostanza straordinaria e impellente che permettesse di comprendere di qualche po' il suo pervicace illecito agire.

                                         L'avere più volte commesso nuovi delitti anche durante il periodo di prova (connesso a pene inflitte con il beneficio della sospensione condizionale in precedenti analoghe condanne e addirittura ad una liberazione condizionale da una pena che stava espiando) è indice di mancanza di presa di coscienza del proprio errato comportamento nonché di una seria volontà di emendamento. Ciò che invece da un giovane ormai trentenne e con alle spalle un trascorso penale come quello più sopra visto, sarebbe ragionevole pretendere.

                                         Pure il modo in cui il qui reclamante si è assentato fuori Cantone per un lungo periodo, senza preoccuparsi di fornire giustificazione alcuna o quantomeno di annunciare al magistrato competente detta sua irreperibilità - pur sapendo di dover comparire davanti a quest'ultimo in relazione alla decisione sul suo collocamento iniziale, stante che il primo rinvio d'udienza (dal 10.11.2011 al 24.11.2011) è avvenuto previo contatto telefonico - denota leggerezza di carattere e non assunzione seria e concreta delle proprie responsabilità. Egli peraltro nel testo del proprio gravame banalizza il delitto, da lui più volte perpetrato, represso dall'art. 95 cifra 2 della LF sulla circolazione stradale e sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sostenendo che "trovo anche esagerato dover fare poco più di 6 mesi di carcere chiuso per aver guidato nonostante revoca della patente" (reclamo 28/29.12.2011). Con ciò egli omette di considerare che di moniti e di occasioni per cambiare comportamento per dirigersi sulla retta via ne ha avuti parecchi. La pronuncia di una pena detentiva complessiva da espiare in carcere chiuso è infatti giunta dopo che egli ha in numerose occasioni dapprima beneficiato della sospensione condizionale, poi della non revoca di tale beneficio ma di un prolungamento del relativo periodo di prova e poi ancora di una liberazione condizionale, che egli ha per finire comunque più volte disatteso. Ancora da ultimo nel 2011 egli si è pure visto infliggere una pena pecuniaria (pronunciata al posto di una pena detentiva di breve durata) e di una multa che tuttavia siccome rimaste impagate sono andate ad aggiungersi al cumulo di pene privative della libertà da espiare.

                                         Alla luce di tutte queste circostanze il rischio che egli incorra nella commissione di nuovi (analoghi) delitti non è solo possibile bensì altamente probabile, ove più si pensi che egli risiede allo stesso domicilio del padre presso il quale egli ha potuto più volte e con facilità sottrarre al genitore un veicolo a motore e quindi di condurlo pur sapendo di non essere in possesso della necessaria licenza.

                                         L'accertamento dell'esistenza di un pericolo di recidiva dispensa questa Corte dal valutare l'eventuale concomitante sussistenza di un pericolo di fuga.

                                         Pertanto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita di essere tutelata.

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

                                   5.   In via abbondanziale si osserva che qualora i presupposti per espiare una pena privativa della libertà in forma di semiprigionia a tenore dell'art. 77b CP dovessero venire adempiuti soltanto dopo l'inizio della sua esecuzione in regime ordinario, la stessa può ancora venire concessa dalla competente autorità in corso di espiazione (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP, n. 8).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss, 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.416 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2012 60.2011.416 — Swissrulings