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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.11.2011 60.2011.342

15 novembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,096 parole·~5 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.342  

Lugano 15 novembre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.09./26.10.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere i rapporti di polizia, i verbali e le decisioni inerenti a procedimenti penali che coinvolgono una coppia in fase di separazione;

premesso che la richiesta datata 20.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 21.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26.10.2011, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti al marito dell’istante, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con scritto 20/21.09.2011 l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, ha chiesto al Ministero pubblico la trasmissione di tutti i rapporti di polizia, dei verbali e delle decisioni inerenti a IS 1 e ad PI 2, poiché "nell’ambito della separazione dei coniugi (…) vi sono state varie richieste d’intervento e denuncie della moglie nei confronti del marito, ma anche per falsa denuncia da parte del marito, che ha più volte avvertito la polizia perché i figli sarebbero stati lasciati da soli in casa rispettivamente importunati da terzi" (doc. 1.a);

                                         che in data 26.10.2011 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il surriferito scritto, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti ad PI 2, senza formulare osservazioni in merito (doc. 1);

                                         che con scritto 27.10.2011 questa Corte ha informato il patrocinatore della qui istante che per stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG occorre avere informazioni minime riguardo ai motivi che stanno alla base della sua richiesta (doc. 2);

                                         che con scritto 3/4.11.2011 il patrocinatore dell’istante ha anzitutto precisato che "(…) i fatti che si riferiscono ai mesi da luglio 2011 emergono dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12.9.2011 di cui nel frattempo ho ricevuto copia" e che "per quanto mi risulta, vi sono tuttavia stati ulteriori procedimenti per violenza coniugale o comunque legati al comportamento del marito in relazione a moglie e figli" (scritto 3/4.11.2011, p. 1, doc. 3);

                                         che ha poi addotto che "nell’ambito della procedura di separazione, in cui rappresento la moglie, mi sarebbe utile conoscere da un lato i fatti riferiti da entrambi i coniugi, la loro distribuzione temporanea, le occasioni in cui avvengono, gli eventuali riscontri oggettivi e d’altra parte la valutazione e gli interventi (richiamo, condanna, assoluzione, non luogo a procedere ecc.) da parte dell’autorità penale", allo scopo di "(…) poter meglio valutare la necessità, opportunità e modalità di eventuali misure a protezione della moglie (e se del caso dei figli) da postulare o sostenere nella pratica di separazione sia a livello giudiziario che nell’ambito delle trattative e contatti con la patrocinatrice del marito per la ricerca di soluzioni bonali e per poter consigliare al meglio la mia cliente in un’ottica di prevenzione e valutazione dell’adeguatezza anche dei propri atteggiamenti rispetto ai comportamenti del coniuge" (scritto 3/4.11.2011, p. 1/2, doc. 3);

                                         che il procuratore pubblico ha prodotto a questa Corte sette incarti inerenti ad PI 2, segnatamente l’incarto NLP __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________, l’incarto DA __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________ e l’incarto NLP __________;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte/partecipante al procedimento (quale denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei predetti procedimenti penali nel frattempo archiviati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG a poter compulsare gli atti degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________, poiché l’hanno interessata personalmente in veste di parte rispettivamente di partecipante al procedimento (in cui è stata lesa nei suoi diritti);

                                         che a ciò aggiungasi che i surriferiti incarti potrebbero essere utili nell’ambito della procedura di separazione che concerne IS 1 e PI 2, e ciò anche a tutela degli interessi non solo della qui istante, ma anche dell’intero nucleo famigliare;

                                         che in siffatte circostanze il patrocinatore di IS 1 è autorizzato a compulsare gli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;

                                         che il patrocinatore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi dei surriferiti considerandi;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte/partecipante ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.342 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.11.2011 60.2011.342 — Swissrulings