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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.08.2011 60.2011.262

17 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,187 parole·~6 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. OCST rispettivamente già imputato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.262  

Lugano 17 agosto 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.07./16.08.2011 presentata da

  rappr. da: IS 1

  tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________;

premesso che la richiesta datata 28.07.2011 è giunta al Ministero pubblico il 3.08.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 12/16.08.2011, comunicando che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che l’istante possa visionare gli atti del procedimento penale in questione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito dello scritto 2/4.05.2011 di PI 2, inviato al Ministero pubblico e per conoscenza a PI 1 [mediante il quale PI 2, quale gerente e titolare del Bar __________, __________, ha in sostanza sostenuto che il 27.04.2011 PI 1, in quel periodo cameriera e già gerente del predetto esercizio pubblico, l’avrebbe minacciata, chiedendo parimenti di diffidarla a non presentarsi presso il locale fuori dall’orario di lavoro e dopo la fine del rapporto di lavoro (31.05.2011)] è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 1 per l’ipotesi di reato di minaccia sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.07.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lit. a CPP (NLP __________ – inc. MP __________).

                                         Avverso il predetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.

2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’IS 1, __________ (di seguito IS 1) chiede, in nome e per conto di PI 1, di ottenere la trasmissione, in copia, degli atti del surriferito incarto penale, avendo bisogno di tale documentazione nell’ambito dell’istanza di conciliazione da lei presentata in nome e per conto di PI 1 contro __________, __________, di cui __________ è socia e gerente, precisando parimenti che l’udienza è prevista il 24.08.2011 alle ore 11:00 presso la Giudicatura di pace di __________ (cfr. istanza 28.07./16.08.2011 e documentazione ivi annessa).

Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché le parti del procedimento di conciliazione corrispondono a quelle del procedimento penale.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Giusta l’articolo 68 capoverso 2 lit. d CPC in relazione all’art. 12 cpv. 1 lit. b LACPC (RL 3.3.2.1.), all’IS 1 è riconosciuta la rappresentanza processuale professionale in materia di contratto di lavoro [a condizione che abbia una procura scritta del loro rappresentato, che abbia l’esercizio dei diritti civili e che sia ritenuta dal giudice capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 12 cpv. 2 LACPC)].

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (entrato in vigore l’1.01.2011) prevede all’art. 127 cpv. 4 CPP che le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l’esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull’avvocatura, in particolare dall’art. 2 cpv. 1 LLCA, secondo cui la rappresentanza in giudizio / dinanzi alle autorità giudiziarie è riservata agli avvocati (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 15; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 127 CPP n. 5).

                                         Tenuto conto di quanto sopra esposto, all’IS 1 non può essere di principio riconosciuta la rappresentanza processuale professionale dinanzi alle autorità penali.

                                         Occorre quindi esaminare la natura dell’istanza in discussione per verificarne la ricevibilità. In altri termini va analizzato se una domanda di compulsazione atti in una procedura conclusa – come in concreto – vada considerata una procedura di natura penale. Va ribadito che, in simili situazioni, l’attività di questa Corte sia sostanzialmente limitata all’esame ed alla ponderazione degli (opposti) interessi in gioco ed alla valutazione della loro prevalenza (cfr. considerando precedente). Si tratta di valutazione che apparenta la procedura in causa maggiormente a quelle di natura amministrativa rispetto alle procedure di natura penale (cfr. decisione del Tribunale federale 28 luglio 2008 pubblicata in DTF 134 II 318 con riferimento a decisione dell’allora competente Camera dei ricorsi penali, sulla scorta dell’art. 27 CPP). Ritenuto ciò che precede e considerata la competenza dell’associazione rappresentante l’istante di patrocinare la stessa in ambito civile, l’istanza deve essere ritenuta ricevibile. Una decisione contraria costituirebbe un formalismo eccessivo inammissibile.

5.Nel presente caso, pur essendo stata PI 1 parte (quale imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

6.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo di PI 1 ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.07.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che tali atti potrebbero essere utili in vista dell’udienza di conciliazione che si terrà il 24.08.2011 dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo di __________ inerente alle problematiche sorte riguardo al rapporto di lavoro instauratosi tra le parti e nel frattempo terminato.

                                         Di conseguenza gli atti dell’incarto penale MP __________ [AI 1 (1 pagina), AI 2 (1 pagina), AI 3 (8 pagine), AI 4 (1 pagina) e AI 5 (2 pagine)], vengono trasmessi, in copia, direttamente all’IS 1 unitamente alla presente decisione.

7.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della particolarità della fattispecie.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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