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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.06.2011 60.2011.203

28 giugno 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·914 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.203  

Lugano 28 giugno 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12.05./10.06.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali inerenti a denunce/querele sporte nei suoi confronti da parte del marito e della di lui compagna;

premesso che la richiesta datata 12.05.2011 è giunta al Ministero pubblico il 16.05.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 8/10.06.2011 unitamente a due incarti penali, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Presso la Pretura di __________ è pendente una causa di divorzio tra i coniugi IS 1 (patr. dagli avv.ti __________ e PR 1, __________) e PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) (inc. __________).

                                         Per quanto interessa la fattispecie in esame, nell’ambito del predetto procedimento civile il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo di tutti gli incarti del Ministero pubblico inerenti alle denunce/querele sporte da PI 1 e dalla di lui compagna PI 2 nei confronti di IS 1, alla seguente condizione:

"(…) le parti sono autorizzate a consultare gli incarti richiamati da entrambi e produrre eventuale documentazione di rilievo ai fini del giudizio.

Con la sottoscrizione del presente verbale ogni parte acconsente alla consultazione da parte della controparte del rispettivo incarto richiamato" (verbale di udienza 5.04.2011, p. 6 e "prove IS 1 ", p. 1, doc. 1.b e 1.c).

2.Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, chiede, per quanto interessa la sua competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, la trasmissione degli incarti penali inerenti alle denunce/querele sporte da PI 1 e dalla di lui compagna PI 2 nei confronti della sua cliente.

Il procuratore pubblico, unitamente alla presente istanza, ha trasmesso a questa Corte due incarti penali nel frattempo archiviati: l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.04.2007 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi a seguito della denuncia 13.11.2006 sporta da PI 2 nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita e l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 29.01.2008 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker a seguito della querela 28.06.2007 sporta da PI 1 nei confronti di IS 1 per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciata/querelata) nei due procedimenti nel frattempo terminati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore, avv. PR 1, a compulsare e a fotocopiare, presso questa Corte, l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.04.2007 (NLP __________) e l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 29.01.2008 (NLP __________), poiché hanno interessato IS 1 personalmente in veste di parte.

                                         A ciò aggiungasi che i predetti incarti penali sono stati da lei richiamati in sede civile, con il consenso delle parti e del pretore.

Considerato che nel verbale di udienza 5.04.2011 il pretore della Pretura di __________ ha, tra l’altro, deciso in particolare che:

"Con la sottoscrizione del presente verbale ogni parte acconsente alla consultazione da parte della controparte del rispettivo incarto richiamato" (verbale di udienza 5.04.2011, p. 6), questa Corte autorizza anche l’avv. PR 2, rispettivamente PI 1, a compulsare e a fotocopiare, sempre presso questa Corte, l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.04.2007 (NLP __________) e l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 29.01.2008 (NLP __________).

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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