Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.187

27 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·969 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Procura generale italiana quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.187  

Lugano 27 luglio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.05./01.06.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere, per quanto interessa la competenza di questa Corte, copia della sentenza di condanna emanata a carico di __________;

premesso che la richiesta datata 25.05.2011 è giunta via fax alla Pretura penale il 26.05.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte in data 31.05./1.06.2011, senza formulare osservazioni in merito, allegando parimenti copia conforme all’originale della sentenza 2.02.2010 (inc. __________);

ritenuto che tra questa Corte e l’PI 1 (di seguito PI 1), vi è stato uno scambio epistolare di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 2.02.2010 l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emanato una sentenza di condanna, divenuta definitiva l’8.09.2010, tra l’altro, a carico di __________, nato il __________ a __________, cittadino italiano, e ciò nelle forme contumaciali non essendo comparso (cfr. sentenza 2.02.2010, inc. __________);

                                         che con scritto 25/26.05.2011, inviato via fax alla Pretura penale, che l’ha trasmesso, per competenza a questa Corte, la Procura Generale della Repubblica di __________ ha chiesto assistenza giudiziaria in materia penale ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritta a Strasburgo il 20.04.1959 e in base agli art. 48 ss. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, domandando la trasmissione – per quanto interessa la competenza di questa Corte – della copia integrale della sentenza di condanna emanata a carico di __________, essendo intenzionata ad avviare il procedimento per il riconoscimento della citata decisione ai fini della recidiva e dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici (istanza 25/26.05.2011);

                                         che con lettera 1.06.2011 – cui è seguito un sollecito del 14.06.2011 – questa Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica della AIMP, siano adempiute le premesse per concedere l’assistenza riguardo alla surriferita istanza prima di procedere secondo le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti (doc. 2 e doc. 3);

                                         che con risposta 24/27.06.2011 l’PI 1 ha evidenziato che "(…) giusta l’art. XXVII dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l’applicazione (RS.0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti adottati contro i loro cittadini. Pertanto nei casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in materia e chiusura, giusta gli art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario un rinvio all’art. IV del menzionato accordo, con riferimento alla riserva della specialità" (scritto 24/27.06.2011, doc. 4);

                                         che l’art. XXVII dell’Accordo del 10.09.1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41) (di seguito Accordo) prevede che "Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini, per permettere all’autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno";

                                         che l’art. IV dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (specialità)] sancisce quanto segue:

                                         "1. Le informazioni ottenute grazie all’assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d’indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l’assistenza è esclusa.

                                         2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell’articolo Il, paragrafo 3 del presente Accordo.

                                         3. È subordinata all’autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo";

                                         che per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – richiamate le surriferite norme e ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità della sua richiesta – sono date le condizioni di applicazione dell’art. XXVII dell’Accordo e non è dato un caso di esclusione di cui all’art. IV del medesimo Accordo, di modo che la richiesta va accolta;

                                         che di conseguenza copia conforme all’originale della sentenza 2.02.2010 (inc. __________) verrà trasmessa direttamente dalla Pretura penale di Bellinzona (per la conferma dell’autenticità) – in forma anonimizzata per quanto concerne l’altra persona condannata a tutela dei di lei interessi – alla Procura Generale della Repubblica di __________, che dovrà rispettare quanto sancito dall’art. IV dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (Specialità)];

                                         che si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerata la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.187 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.187 — Swissrulings