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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.07.2011 60.2011.176

8 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·772 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. parti direttamente toccate da una domanda rogatoriale quali istanti

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.176  

Lugano 8 luglio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/25.05.2011 presentata da

IS 1 IS 2 entrambi patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’inc. __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito della domanda di assistenza internazionale in materia penale del 20/22.10.2009 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ nel procedimento contro IS 2 (il quale dall’estratto del registro di commercio risulta essere presidente senza diritto di firma della IS 1, con sede a __________), e altre persone per i titoli di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e all’emissione di documenti e fatture false (art. 416 e 684bis Codice penale italiano) avente quale oggetto la perquisizione degli uffici della IS 1 (ora in liquidazione) allo scopo di procedere al sequestro di documenti, files e computer, il procuratore pubblico Arturo Garzoni, in accoglimento della predetta domanda [decisione di entrata in materia e esecuzione (art. 80a LAIMP)], in data 2.11.2009 ha evaso la richiesta mediante un’esecuzione semplificata in applicazione dell’art. 80c LAIMP (osservazioni PP 16/17.05.2011 di cui all’inc. CRP __________; AI 18 – inc. __________).

2.Con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto dei suoi assistiti IS 2 e IS 1, l’autorizzazione a poter compulsare il surriferito incarto di assistenza internazionale in materia penale, essendo i suoi clienti stati direttamente toccati dalla rogatoria. Evidenzia inoltre che, sempre riguardo all’incarto rogatoriale in questione, in data 6/17.05.2011 è stata presentata a questa Corte un’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della __________ (inc. CRP __________), rilevando parimenti l’interesse giuridico legittimo da parte loro "(…) di poter conoscere nel dettaglio quanto acquisito al momento dell’esecuzione della rogatoria, tenuto conto che del materiale raccolto dall’autorità di esecuzione non è stata tenuta copia" (istanza 23/25.05.2011, p. 2).

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (poiché direttamente toccati dalla procedura rogatoriale di cui all’inc. __________) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti, rispettivamente del loro patrocinatore, ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto __________, essendo stati direttamente toccati dalla domanda rogatoriale. A ciò aggiungasi che nell’ambito del procedimento ex art. 62 cpv. 4 LOG di cui all’incarto CRP __________ ancora pendente presso questa Corte (in cui la __________ ha chiesto, a sua volta, di poter compulsare l’incarto __________) hanno domandato che sia concessa loro la possibilità di esprimersi nuovamente in merito alla predetta istanza, dopo aver visto gli atti dell’inc. __________ (osservazioni 30.05/1.06.2011, doc. 3 – inc. CRP __________).

Questa Corte autorizza pertanto IS 2 rispettivamente il suo patrocinatore a compulsare e a fotocopiare presso questa Corte l’incarto __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 2, __________, e di IS 1, __________.

                                         3.                                     Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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