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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.04.2011 60.2011.119

21 aprile 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·744 parole·~4 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2011.119  

Lugano 21 aprile 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/13.4.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto penale NLP __________;

premesso che la richiesta datata 8.4.2011 è giunta al Ministero pubblico l’11.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 12/13.4.2011, comunicando che nulla osta da parte del Ministero pubblico alla visione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 31.1.2011 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti – tra l’altro – di IS 1 per l’ipotesi di reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP) in relazione ad una licenza di costruzione inerente al cambiamento di destinazione del fondo __________ RFD di __________ di proprietà di quest’ultima concessale dal Municipio di __________ (cfr. esposto penale 31.1.2011, AI 1 – inc. NLP __________).

                                         Senza compiere particolari atti d’inchiesta, in data 8.2.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni, in applicazione dell’art. 310 CPP, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti – tra l’altro – di IS 1 (NLP __________).

                                         Avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.

2.Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, MLaw PR 1, chiede l’autorizzazione a poter compulsare gli atti del surriferito procedimento penale, non avendo potuto confrontarsi con gli atti d’inchiesta avendo saputo di essere stata denunciata da __________ al momento della ricezione del decreto di non luogo a procedere 8.2.2011 (NLP __________).

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il suo conenso alla visione degli atti.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente del suo patrocinatore, MLaw PR 1, nell’interesse della sua cliente, ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale ha interessato IS 1 personalmente in veste di parte.

                                         Essendo l’incarto penale NLP __________ composto da tre atti istruttori, segnatamente dalla segnalazione/denuncia penale 31.1.2011 (AI 1), dal decreto di non luogo a procedere 8.2.2011 (NLP __________) (AI 2; di cui l’istante è già in possesso) e dallo scritto datato 8.4.2011 "Richiesta esame atti" (AI 3; corrispondente alla presente istanza), questa Corte trasmette, per praticità, direttamente al patrocinatore di IS 1 copia dell’esposto penale 31.1.2011 con gli allegati (AI 1 – inc. NLP __________; in totale 5 pagine) e copia dell’elenco atti datato 12.4.2011 di cui all’incarto NLP __________ unitamente alla presente decisione.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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