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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.02.2011 60.2010.375

7 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,754 parole·~14 min·2

Riassunto

Ricorso contro la decisione della SEPEM in materia di esecuzione della pena. istanza di trasferimento nella sezione aperta. pericolo di fuga. competenza della Corte dei reclami penali

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.375  

Lugano 7 febbraio 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 8/11.11.2010 presentato da

RI 1  

contro

la decisione 21.10.2010 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), che ha respinto la richiesta tendente ad ottenere il suo collocamento in sezione aperta (inc. __________)

premesso che il ricorso 8.11.2010 è giunto il 9.11.2010 alla SEPEM, che poi l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte con scritto 10.11.2010, rilevato che la decisione impugnata indica correttamente l'istanza di ricorso da adire ma erroneamente il termine di ricorso di 5 giorni;

richiamate le osservazioni 16/17.11.2010 della Divisione della giustizia e della SEPEM, che concludono per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 10.6.2008 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro e lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 7.8.2007 al 10.6.2008. La Corte ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 60 giorni inflitta al ricorrente dalla Staatsanwaltschaft __________ il 26.7.2005 (cfr. sentenza 10.6.2008, inc. TPC __________ - sentenza cresciuta in giudicato il 31.7.2008). Il 3.2.2009 RI 1 è stato trasferito presso il Penitenziario __________, in quanto precedentemente al suo arresto egli risiedeva a unitamente alla moglie.

                                  b.   Considerato che il ricorrente si trova in espiazione di pena dal 10.6.2008, dedotto il carcere preventivo, la metà pena è stata raggiunta il 7.6.2010 mentre che i due terzi, per la liberazione condizionale, cadranno il 18.5.2011; l'espiazione della pena terminerà il 7.4.2013 (cfr. ordine di esecuzione, doc. 3, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                   c.   Con istanza del 12.8.2010 RI 1 ha chiesto alla SEPEM di poter beneficiare del regime progressivo con il collocamento in sezione aperta, a suo dire, al fine di prepararsi al suo definitivo rilascio e dunque a meglio integrarsi nella società e ad avere migliori contatti con la propria famiglia (cfr. istanza 12.8.2010, doc. 13, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                         Per completezza si rileva che una prima istanza tendente ad ottenere il passaggio alla sezione aperta era già stata inoltrata da RI 1 il 5.3.2010 alla SEPEM e da quest'ultima respinta in data 8.4.2010 siccome, tra l'altro, ritenuta prematura non avendo a quel momento il detenuto ancora raggiunto l'espiazione della metà pena (prevista per il 7.6.2010) e tantomeno i 7/12 (scadenti il 7.11.2010) che la prassi ticinese richiederebbe per l'eventuale passaggio al regime progressivo in caso di "stranieri senza agganci sul territorio" (cfr. decisione 8.4.2010 della SEPEM, doc. 10, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                  d.   Considerato nel suo complesso il comportamento di RI 1 in espiazione di pena [buono verso gli altri detenuti e il personale della struttura carceraria, soddisfacente riguardo al lavoro da lui svolto ma offuscato da quattro sanzioni disciplinari, tra cui - le più gravi - in data 8.12.2009 sanzione per possesso vietato di un cellulare e in data 27.7.2010 per possesso, consumo e commercio vietati di medicamenti privi di prescrizione medica, in specie pastiglie anabolizzanti (cfr. riassunto sanzioni disciplinari sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM)], la Direzione e il Servizio sociale del Penitenziario __________, nel loro rapporto 8.9.2010, hanno preavvisato favorevolmente il trasferimento del qui ricorrente nella sezione aperta, non ritenendo data la pericolosità pubblica e considerando minimo il rischio di fuga (cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                   e.   In data 21.10.2010 la SEPEM ha respinto l'istanza del qui ricorrente. Ciò in considerazione del fatto che a carico di RI 1 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha emanato un'ingiunzione di allontanamento dal nostro territorio e che il ricorrente non intrattiene più alcun contatto con la moglie ricevendo in carcere unicamente le visite di una persona facente parte di un gruppo di volontari operanti sul territorio. La SEPEM a fondamento del proprio giudizio negativo ha altresì considerato il comportamento non esemplare tenuto da RI 1 in carcere (avuto riguardo alle suddette sanzioni disciplinari) ed infine l'assenza di un suo progetto concreto verso il futuro.

                                    f.   Con tempestivo ricorso dell'8/11.11.2010 RI 1 postula l'accoglimento dello stesso e quindi ribadisce il suo trasferimento in sezione aperta al fine di permettere il suo reinserimento sociale, ritenuto il preavviso favorevole della Direzione del Penitenziario Pöschwies e posto che egli, visti i reati per i quali è stato condannato, non rientra tra i condannati ritenuti pericolosi. Sostiene inoltre di non risiedere illegalmente in Svizzera.

                                  g.   Nelle sue osservazioni 16/17.11.2010 la SEPEM postula la conferma della decisione impugnata e quindi il respingimento del gravame. Nel suo esposto essa ribadisce che RI 1, privo di un qualsiasi permesso di dimora, dovrà abbandonare il nostro territorio non appena scarcerato, che egli non vanta legami significativi con il nostro paese ed infine che il suo comportamento in carcere non è sempre stato corretto essendo egli incorso in quattro sanzioni disciplinari.

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore al 1°.1.2011 del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi cantonali, occorre esaminare preliminarmente la competenza di questa Corte a decidere il presente ricorso.

                                   2.   L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il 1°.1.2011 è entrata in vigore la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, che al punto XV. ha adottato la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM), poi completata dalla modifica del 18.10.2010 (pure entrata in vigore il 1°.1.2011). La nuova LEPM conferisce, tra l'altro, al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere il trasferimento del condannato in sezione aperta (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Contro tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         Già in base al diritto previgente, l'autorità di ricorso contro le decisioni di prima istanza in ambito di esecuzione pene e misure era la Camera dei ricorsi penali. Infatti l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 (RS 4.2.1.1.), in vigore dal 9.3.2007 al 31.12.2010, prevedeva che: "Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale".

                                         In questo senso le nuove normative nulla hanno mutato alla situazione previgente, se non il naturale passaggio dalla Camera dei ricorsi penali alla Corte dei reclami penali, oltre che il trasferimento delle residue (a seguito del precedente adeguamento della legislazione cantonale conseguente alla revisione del Codice penale svizzero entrata in vigore il 1.01.2007) competenze decisionali della SEPEM al giudice dell'applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi).

                                   3.   Il punto XXVII. (Diritto transitorio) cpv. 3 della sopraccitata Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale del 20.4.2010 prevede che "I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono mandati alla Camera dei ricorsi penali, sono trattati dalla Corte dei reclami penali".

                                         Da tutto ciò ne discende la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul ricorso presentato da RI 1 (conformemente alle disposizioni della vecchia LEPM, rimasta in vigore sino al 31.12.2010), ritenuto che a tenore dell'art. 448 cpv. 2 CPP gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del nuovo CPP mantengono la loro validità.

                                   4.   4.1.

                                         Giusta l'art. 75a cpv. 2 CP "Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale". L'art. 76 cpv. 2 CP stabilisce inoltre che "il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati".

                                         Interpretata e contrario quest'ultima norma prevede quali criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario aperto o in un reparto aperto di un penitenziario chiuso, cumulativamente, che non sussista il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e che nemmeno vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati (cfr. Messaggio del CF del 21.9.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1793; BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 2a. ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 76 CP).

                                         A livello cantonale l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RS 4.2.1.1.1. - in vigore dal 9.3.2007 e rimasto invariato dopo l'entrata in vigore del CPP) al cpv. 1 dispone che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso (ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate) è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.

                                         Il cpv. 3 del medesimo regolamento prevede inoltre la possibilità di espiare la pena privativa della libertà, in tutto o in parte, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se tale collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

                                         4.2.

                                         Non è dato un rischio di fuga ai sensi dell'art. 76 cpv. 2 CP se tale possibilità sussiste solo in maniera astratta e in generale.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (decisione TF 1B_423/2010 del 17.1.2011; decisione TF 1B_195/2010 del 13.7.2010; DTF 125 I 60).

                                         La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni ("Beziehungsnetz") con il nostro paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I, B.F. BRÄGGER, op. cit., n. 4 ad art. 76 CP).

                                   5.   Nel caso concreto una volta scarcerato RI 1, cittadino della, dovrà immediatamente lasciare il nostro paese in quanto privo di un valido permesso di soggiorno.

                                         Il 12.7.2010 l'Ufficio di migrazione del Canton __________, vista la di lui pesante condanna, non gli ha rinnovato il permesso di dimora e ha ordinato nel contempo il suo immediato allontanamento non appena verrà liberato dal carcere. Si osserva peraltro che il permesso di dimora era a suo tempo stato ottenuto dal qui ricorrente siccome nel marzo 2004 era convolato a nozze con una cittadina turca e svizzera__________. RI 1 infatti era giunto in Svizzera nel dicembre 2001 per deporre domanda d'asilo. La stessa nel marzo 2003 era stata dichiarata irricevibile, posto come egli aveva dato false generalità (sostenendo di averlo perso non aveva prodotto alcun documento d'identità) e aveva mentito a proposito del suo paese d'origine e della sua situazione familiare in __________. Egli, malgrado il conseguente ordine immediato di lasciare il nostro territorio, aveva continuato a soggiornarvi illegalmente sino al momento in cui è riuscito ad ottenere, nei modi testé descritti, il permesso di dimora (cfr. decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub doc. 12 e sentenza 10.6.2008 della Corte delle Assise criminali, p. 14-15, doc. 2, annesse alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                         Anche la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino in data 4.12.2009 ha emanato a carico del ricorrente un'in-giunzione di allontanamento senza formalità, in cui gli viene fatto ordine di abbandonare immediatamente il territorio svizzero non appena scarcerato (cfr. scritto del 4.12.2009, doc. 8, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                         Dal punto di vista personale e familiare RI 1 non vanta legami con la Svizzera tali da rendere improbabile una sua fuga all'estero, al fine di sottrarsi all'espiazione della pena inflittagli e ciò malgrado che i suoi documenti d'identità (validi sino al 30.11.2011) siano depositati presso il Penitenziario Pöschwies. Egli è originario della, dove è cresciuto, vi ha assolto la formazione di aiuto meccanico e vi ha svolto questa professione sino all'età di 22 anni. A tutt'oggi vi vivono la madre, una sorella ed altri parenti, con i quali egli ha mantenuto contatti regolari (sia telefonici sia con soggiorni al suo paese d'origine) anche dopo il suo arrivo in Svizzera nel dicembre 2001. Alle autorità dell'immigrazione __________ il ricorrente stesso, nel maggio 2010, ha dichiarato di voler far rientro nel suo paese natìo una volta scarcerato e ha altresì riconosciuto di aver interrotto dall'ottobre 2008 i contatti con la propria moglie, un'assistente di cura residente a dalla quale non ha avuto figli. La donna in data 17.6.2010 davanti alle medesime autorità __________ ha peraltro precisato che la pronuncia del loro divorzio era prevista entro dicembre 2010 (cfr. decisione 12.7.2010 dell'Ufficio della migrazione del Canton __________, sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM). A conferma della rottura dei rapporti tra i coniugi __________ vi è pure il riassunto delle visite ricevute dal ricorrente presso il Penitenziario Pöschwies nel periodo dal 3.2.2009 al 27.8.2010 dal quale appare come la moglie non gli ha mai reso visita. Assenti pure visite di altri parenti o amici, ad esclusione di incontri con una persona appartenente a un gruppo di volontari attivi in quella zona (cfr. Vollzugsbericht 8.9.2010, sub doc. 13, annesso alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                         Nel (breve) periodo, precedente il suo arresto (avvenuto nell'agosto 2007), in cui egli ha beneficiato del permesso di dimora, il ricorrente ha svolto soltanto lavori saltuari, interrotti da periodi in cui ha controllato la disoccupazione e, stante le dichiarazioni della moglie alle autorità della migrazione __________, egli ha perlopiù intrattenuto rapporti con suoi conoscenti di origine __________ (cfr. decisione 12.7.2010, sub doc. 12, annessa alle osservazioni 16.11.2010 della SEPEM).

                                         Privo di una qualsiasi prospettiva lavorativa nel nostro paese così come di una concreta possibilità di inserirsi nel nostro tessuto sociale, senza legami familiari stretti, con, tra l'altro, il peso di debiti di oltre CHF 6'000.- per tasse di giustizia e spese procedurali, orientato altresì piuttosto verso il proprio paese d'origine per vincoli familiari, sostegno, mentalità, lingua e prospettive lavorative, nel caso in esame, il pericolo di fuga e quindi il pericolo che il ricorrente possa darsi alla latitanza, non soltanto appare possibile bensì altamente probabile e concreto.

                                         Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, stante il concreto pericolo di fuga, sufficiente da solo a giustificare il mantenimento del ricorrente in un penitenziario chiuso a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP, il collocamento di RI 1 in sezione aperta presso il Penitenziario Pöschwies non appare giustificato e la decisione impugnata merita di essere integralmente tutelata.

                                   6.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del qui ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75a, 76 CP, 12 LEPM, 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 20.4.2010, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o ____________________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

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