Incarto n. 17.2010.54
Locarno 14 gennaio 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’8 novembre 2010 da
RI 1 rappr. dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 ottobre 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Con decreto d’accusa 11 agosto 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di ripetuta diffamazione, danneggiamento, ingiuria, ripetuta calunnia, minaccia, tentata coazione, guida in stato di inattitudine nonché di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - di fr. 4’500.- (corrispondente a 90 aliquote di fr. 50.-), alla multa di fr. 1’500.- nonché al pagamento di tasse e spese di giustizia per un totale di fr. 300.-. Il 12 agosto 2009 il prevenuto ha introdotto al Ministero pubblico opposizione al decreto di accusa.
2. Il dibattimento dinanzi la Pretura penale, inizialmente previsto il 18 maggio 2010, è stato aggiornato, dopo ben quattro rinvii, per il 27 ottobre 2010.
3. Il 30 settembre 2010 RI 1 ha inoltrato alla Pretura penale uno scritto dal seguente tenore:
" Lodevole pretore di __________ le mando la lettera allegata (ndr. con la quale egli revocava all’avv. PA 1 il mandato di patrocinio, cfr. incarto Pretura penale, act. 28) in quanto io non ho le possibilità di pagare un avvocato. Inoltre le devo comunicare che se la causa nei miei confronti si chiude con il versamento di fr. 1'500.- come scritto nel decreto d’accusa, si può pagare detta somma a rate, così facendo si può risparmiare dei soldi ai contribuenti e impegnare il tempo per risolvere dei seri casi di violazione penale”.
4. Con scritto 19 ottobre 2010, anticipato lo stesso giorno per fax, l’avv. PA 1 comunicava al giudice della Pretura penale di avere nuovamente assunto - da quella data - la difesa di RI 1, specificando che il suo cliente “aveva rinunciato al patrocinio per motivi finanziari” e che “la sua lettera non era da intendere quale ritiro dell’opposizione”.
5. Con decreto 19 ottobre 2010 il giudice della Pretura penale, dopo aver rilevato di avere “preso atto del ritiro dell’opposizione con lettera 4 ottobre 2010 dell’accusato”, ha proceduto a stralciare
dai ruoli il procedimento dichiarando esecutivo il decreto di accusa.
6. Contro la predetta decisione è insorto RI 1 con ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 8 novembre 2009. Nel gravame il ricorrente sostiene che il giudice della Pretura penale ha erroneamente interpretato il suo scritto 19 ottobre 2010 quale ritiro dell’opposizione al decreto d’accusa 11 agosto 2009. Di conseguenza, egli chiede l’annullamento del decreto di stralcio 19 ottobre 2010. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.
7. Il decreto di stralcio impugnato è, in sostanza, una decisione con la quale il giudice della Pretura penale ha decretato, con il ritiro dell’opposizione, l’esecutività del decreto d’accusa. Viste le importanti conseguenze dell’atto impugnato sul seguito della procedura, il decreto deve essere equiparato ad una sentenza di merito ai sensi dell’art. 287 CPP. Sotto questo profilo, il ricorso per cassazione è quindi ricevibile (cfr. CCRP 8.4.2003 inc. 17.2003.11; 27.3.2003 inc. 17.2003.9).
8. Nel merito si osserva che l’interpretazione dello scritto 30 settembre 2010 operata dal giudice della Pretura penale non può che essere condivisa da questa Corte. Come ritenuto nel giudizio impugnato, infatti, nello scritto in questione, facendo allusione alla “chiusura della causa nei suoi confronti” e chiedendo al pretore informazioni circa la possibilità di un pagamento rateizzato della multa inflittagli col decreto d’accusa, il ricorrente ha di fatto esplicitato la sua intenzione di ritirare l’opposizione e di rinunciare così al procedimento dinanzi la Pretura penale. D’altra parte, avesse il ricorrente inteso unicamente comunicare alla Pretura penale la rescissione del mandato di patrocinio (come da lui sostenuto nella lettera 21 ottobre 2010, incarto Pretura penale, act. 33), egli si sarebbe limitato alla prima frase dello scritto e avrebbe omesso di formulare le considerazioni successive da cui, come visto, non si può che dedurre la sua volontà di accettare la conclusione del procedimento penale a suo carico nei termini proposti dal procuratore pubblico nel decreto d’accusa.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.b) spese complessive fr. 50.fr. 150.sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.