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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.32

12 gennaio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,508 parole·~23 min·4

Riassunto

Appropriazione indebita; restituzione di un oggetto sequestrato all'avente diritto; acquisto in buona fede; rinvio al foro civile; tutela provvisoria di colui che vanta una pretesa restitutoria ma non è ultimo possessore; deposito giudiziale

Testo integrale

Incarto n. 17.2010.32

Lugano 12 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale                                

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 luglio 2010 da

RI 1 (PC)  rappr. dall' PA 1  

contro la sentenza emanata il 10 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di  

  RI 2  rappr. dall' DUF 1  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa 4 agosto 2009 il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di appropriazione indebita per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto al garage __________ per cui svolgeva delle attività - il veicolo Mercedes Benz C32 AMG che gli era stato affidato.

RI 2 è, inoltre, stato riconosciuto colpevole di furto ripetuto, consumato e tentato, sia singolarmente che in correità con __________, per avere sottratto o tentato di sottrarre moneta contante da alcuni distributori automatici di caffè e di biglietti del bus e per avere sottratto un computer palmare. In relazione a tali furti egli è stato riconosciuto autore colpevole, anche, di violazione di domicilio.

Con il DA, il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da fr. 90.ciascuna, per complessivi fr. 8'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e spese.

Nel decreto d’accusa veniva, inoltre, disposto il rinvio della parte civile al competente foro per le sue pretese di tale natura e ordinava il dissequestro del veicolo Mercedes Benz a favore di __________.

                                  B.   Statuendo sulle opposizioni presentate sia dall’accusato che dalla parte civile RI 1 (titolare del garage __________), con sentenza 10 giugno 2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di furto in relazione al computer palmare mentre ha confermato tutti gli altri capi d’imputazione contenuti nel decreto d’accusa.

Il giudice ha, dunque, condannato RI 2 ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, dedotto il carcere preventivo sofferto (18 giorni), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese.

Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, ordinato il dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, del veicolo Mercedes Benz a favore di __________ (ultimo possessore). 

RI 1 è stato rinviato al foro civile per la sua domanda di restituzione del veicolo.

                                  C.   Contro la citata sentenza, la parte civile RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 12/13 luglio 2010, RI 1 contesta il dissequestro del veicolo a favore di __________, postulando per contro che il veicolo Mercedes sequestrato gli venga restituito. A tal fine lamenta una carente motivazione della pronuncia impugnata e un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, in particolare in relazione alla buona fede dell’acquirente del veicolo e all’adeguatezza della controprestazione fornita.

                                  D.   Con scritto 6 agosto 2010, il procuratore pubblico, precisando di non avere particolari osservazioni al gravame, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. 

RI 2 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art  288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -  il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                   2.   Il ricorrente - chiedendo che venga ordinato il dissequestro in suo favore della vettura di cui RI 2 si era indebitamente appropriato - sostiene che il dissequestro in favore di __________ ordinato dal primo giudice è il frutto di un accertamento arbitrario dei fatti in riferimento alla buona fede di __________ e in relazione all’adeguatezza della controprestazione fornita da quest’ultimo per il pagamento del veicolo.

                               2.1.   Il primo giudice - visto che né il condannato né il procuratore avevano presentato dichiarazione di ricorso e ritenuto che la parte civile (unica ricorrente) era legittimata ad impugnare soltanto il dissequestro nelle mani del terzo - ha motivato la sua pronuncia soltanto in relazione alla decisione di dissequestro dell’automobile in favore di __________.

Dopo avere ricordato le norme applicabili - in particolare l’art. 165 CPP TI (decadenza del sequestro), l’art. 3 cpv. 1 CC (presunzione di buona fede) e l’art. 930 cpv. 1 CC (presunzione di proprietà del possessore) - il primo giudice ha concluso che “l’istruttoria di causa non ha permesso di ottenere prove in grado di confutare la buona fede del signor __________ e, quindi, la presunzione di proprietà a suo favore”. In particolare - ha precisato il giudice della Pretura penale - dall’istruttoria di causa “non è emersa alcuna sproporzione evidente tra il valore dell’auto (non così chiaramente quantificabile in base agli atti, come vorrebbe la parte civile RI 1) ed il prezzo pagato” e neppure è stato provato - ha proseguito il primo giudice - che il signor __________ sapesse, o dovesse sapere, che il veicolo non apparteneva all’imputato. Se agli atti vi sono “indizi che avrebbero dovuto”  indurre __________ “ad approfondire la questione” - ha ancora annotato il primo giudice - “essi hanno assunto un valore in questo senso solo al termine dell’istruttoria”, mentre la buona fede deve essere valutata “in base a quanto l’acquirente sapeva, o doveva sapere, al momento della conclusione del contratto, non sulla scorta di conclusioni tratte con il «senno di poi», quando tutte le indagini sono state effettuate e tutti i fatti hanno potuto essere chiariti” (sentenza impugnata, pag. 6).

Proseguendo nella sua disamina, ricordato come RI 2, al dibattimento, abbia affermato che “quando mi sono recato dal signor __________ per vendergli l’auto, gli ho detto che avevo dei problemi con il signor RI 1 al riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso l’auto” (sentenza impugnata, pag. 6), il primo giudice ne ha relativizzato la portata precisando che tale affermazione avrebbe potuto essere “ritenuta un motivo valido per indurre l’acquirente a fare qualche domanda in più” soltanto se egli avesse avuto conoscenza di tutti gli aspetti della vicenda. Invece - ha spiegato il primo giudice - al momento dell’acquisto, le giustificazioni di RI 2 erano plausibili (auto comperata in Italia, e dunque necessità di ulteriori formalità prima di poter consegnare la carta grigia) così che “è verosimile” che __________ - che era un semplice meccanico e aveva venduto veicoli solo in poche occasioni - “si sia fidato in buona fede e non abbia ritenuto vi fossero gli estremi per effettuare delle verifiche” (sentenza impugnata, pag. 6).

Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure ha dissequestrato il veicolo Mercedes in favore di __________ (“non essendovi indizi convergenti che potrebbero mettere in dubbio con sufficiente fondatezza la presunzione di proprietà del possessore”, e non essendo dato un caso di deposito ex art. 165 cpv. 2 CPP TI) ed ha rinviato RI 1 al foro civile per la sua domanda volta alla restituzione dell’automobile, in applicazione degli art. 165 cpv. 3 e 271 CPP TI (sentenza impugnata, pag. 6 e 8). Rilevando come il rinvio al giudice civile sia la soluzione “più ragionevole in quanto sottopone tutta la lite alla procedura civile”, il giudice della Pretura penale ha precisato che RI 1, potrà chiedere al giudice civile l’adozione di provvedimenti cautelari “con effetti analoghi al sequestro penale così da poter tutelare i suoi diritti sino a quando la questione non sarà definitivamente sciolta” (sentenza impugnata, pag. 6).

                               2.2.   Nel suo gravame, dopo aver riassunto le tappe salienti del procedimento richiamando in particolare le due pronunce del GIAR del 30 agosto 2007 e del 20 febbraio 2008 sul tema del dissequestro del veicolo, la parte civile censura, dapprima, la conclusione secondo cui __________ non sapeva né doveva sapere che il veicolo non apparteneva a RI 2. Dopo avere rilevato come, al riguardo, la sentenza di prime cure sia contraddittoria, la resistente sottolinea come agli atti vi siano “tutta una serie di indizi univoci e convergenti” che conducono a concludere in modo obbligato che __________ non poteva non sapere che la vettura era provento di reato.

Ricordato come sia stato lo stesso primo giudice a sottolineare che vi erano degli “indizi che avrebbero dovuto far nascere nel terzo acquirente il dubbio che qualcosa non fosse lecito”, la ricorrente sostiene che la conclusione pretorile secondo cui __________ era, comunque, in buona fede poiché “si poteva capire solo con il senno di poi” è incongruente e contraria agli atti da cui risulta che “tutte le circostanze di fatto oggetto del presente procedimento e quindi tutti gli indizi sono presenti dall’inizio”, cioè che “non vi sono stati fatti nuovi palesatisi solo alla fine della procedura” (ricorso, pag. 6).

La ricorrente sottolinea, poi, come il primo giudice abbia arbitrariamente omesso di considerare circostanze di fatto importanti ed idonee a influire sulla valutazione della buona fede del terzo al momento dell’accettazione/dell’acquisto del veicolo: in particolare, il primo giudice non ha considerato che l’affermazione di RI 2 a __________ (riferita al dibattimento e riportata in sentenza) - “avevo dei problemi con il signor RI 1 al riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso l’auto” - era tale da rendere evidente per chiunque che c’era qualcosa che non andava (ricorso, pag. 6 e 7).

Dopo avere ricordato come risulti dagli atti che:

- __________ sapeva che il veicolo era stato acquistato in Italia dal Garage __________ di RI 1 - e non da RI 2 - poiché vi era una copia del contratto nell’abitacolo della vettura;

- __________ sapeva - perché ciò risultava dal contratto - che la vettura era stata acquistata in Italia un anno prima e, perciò, non può sostenere che essa era appena giunta dall’Italia e che ciò giustificava l’assenza della carta grigia;

- __________ non aveva un particolare rapporto di fiducia con RI 2;

- __________ non è uno sprovveduto in materia avendo lavorato in diverse concessionarie e, avendo comunque, già trattato macchine usate, doveva sapere che il mercato dei veicoli usati impone un’accresciuta prudenza da parte degli acquirenti,

   la ricorrente conclude che è arbitrario ritenere, come ha fatto il primo giudice, la buona fede di __________. Si tratta - conclude la ricorrente - di una conclusione “manifestamente insostenibile” poiché “in aperto contrasto con le risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 8, 9 e 10).

Analogamente, la ricorrente sostiene come arbitraria sia anche la conclusione del primo giudice sull’adeguatezza della controprestazione fornita da __________: l’arbitrarietà di tale conclusione deriva, secondo la tesi ricorsuale, dal suo palese contrasto con le emergenze istruttorie che il ricorrente ripercorre alle pagine 10 e 11 del gravame. Inoltre, la ricorrente sostiene come l’accertamento secondo cui non é emersa alcuna sproporzione evidente tra il valore dell’auto e il prezzo pagato si riduca ad una “asettica e laconica” affermazione che il pretore non ha “né motivato, né provato”.

                               2.3.   Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (cpv. 3). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca (cpv. 4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (cpv. 5).

Il codice di procedura penale ticinese disciplina sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune norme riferite alla confisca.

Conformemente all’art. 161 CPP TI, il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare: (a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).

In base all’art. 165 CPP TI, l’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato; gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro (cpv. 4).

La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPP TI. In base all’art. 270 CPP TI la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte danneggiata avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della sentenza, l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto solo se sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP TI.

Giusta l’art. 271 CPP TI la domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato (lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).

La confisca è un provvedimento sussidiario rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag. 327; DTF 122 IV 365, consid. 3.1.a)bb); Baumann, Basler Kommentar StrGB I, II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand CP I, Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid, Wiedererlangung widerrechtlicher entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungsund internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag. 23; Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, §126).

In un caso riguardante il canton Friborgo, il cui codice di rito non contiene norme sulla restituzione degli oggetti sequestrati, il Tribunale federale ha considerato che quando il sequestro di un oggetto non è più necessario, il giudice penale deve revocare il provvedimento e restituire l’oggetto al suo precedente possessore, che beneficia della presunzione di proprietà derivante dall’art. 930 CC, precisando che il giudice può distanziarsi da tale norma solo se il possessore non ha manifestamente alcun diritto sull’oggetto (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

La protezione costituzionale del possesso (anch’essa dedotta dalla garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) esige che, di principio, il bene sequestrato sia restituito al possessore, anche quando vi sono dei dubbi sulla sua titolarità (in particolare quando più persone ne rivendicano la proprietà). Tuttavia, tale protezione permette anche a chi pretende di avere un diritto preferenziale sull’oggetto, di sottoporre la questione ad un giudice civile, nell’ambito di una azione ordinaria che consenta a tutte le parti di far valere i propri argomenti (DTF 120 Ia 120 consid. 1b). Tale decisione non può essere demandata al giudice penale nell’ambito di una decisione che ordina la restituzione di un oggetto sequestrato per le necessità del procedimento penale. In tale ambito può, dunque, rendersi necessaria una tutela provvisoria della pretesa del terzo fintanto che il giudice civile sia adito e abbia potuto ordinare le misure cautelari necessarie (DTF 120 Ia 120 consid. 1b). In questo caso, si giustifica quindi che l’autorità penale nella sua pronuncia differisca nel tempo la restituzione dell’oggetto, comminando un termine che permetta al terzo rivendicante di adire i tribunali civili ed ottenere la necessaria protezione provvisoria della sua pretesa (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

Nella pronuncia in questione, il Tribunale federale ha considerato che la decisione sull’acquisto in buona o malafede dell’oggetto sequestrato da parte del terzo, non poteva essere decisa nell’ambito del procedimento penale poiché richiedeva un apprezzamento del merito della questione che doveva essere lasciato al giudice civile. Pertanto, l’alta Corte ha considerato che il giudice penale - che aveva, in concreto, deciso sulla questione della proprietà - aveva violato l’art. 26 Cost. arrogandosi attribuzioni che competevano al giudice civile (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

                               2.4.   Nel caso concreto, le conclusioni cui è giunto il primo giudice non possono essere del tutto condivise.

                            2.4.1.   Come visto, nel suo dispositivo il giudice di prime cure ha rinviato le parti al foro civile per la contestazione di carattere meramente privato riguardante la titolarità dell’autovettura Mercedes Benz. 

Tale decisione appare del tutto conforme ai principi giurisprudenziali richiamati. Se, di principio, l’autovettura andrebbe restituita all’ultimo possessore in applicazione delle presunzioni del codice civile (presunzione di proprietà del possessore e presunzione di buona fede, citate anche dal primo giudice), nel caso concreto deve essere data la possibilità alla parte civile di sottoporre la questione ad un giudice civile che si pronunci con piena cognizione nel merito della vicenda e nel rispetto del diritto di essere sentito di tutte le parti coinvolte, ciò che non sarebbe il caso se il giudice penale decidesse nell’ambito di un procedimento in cui il terzo possessore non è parte.

Tale soluzione è, del resto, quella che si trae dalle norme processuali cantonali. Il rinvio al foro civile della pretesa in restituzione di RI 1 si giustifica, infatti, anche in applicazione dell’art. 271 lett. a CPP TI, poiché la Mercedes, oggetto sottratto mediante reato, è già passata nelle mani di __________, cioè di un terzo estraneo al reato. L’art. 165 cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla restituzione è dubbio o contestato, obbliga il giudice penale a rinviare il richiedente al competente giudice civile.

La richiesta formulata dalla parte civile nel suo gravame, ovvero il dissequestro del bene in suo favore, non può pertanto trovare accoglimento.

Quando vi sono dubbi sulla titolarità del bene sequestrato, non spetta al giudice penale determinarsi sui diritti di proprietà in base alle norme del codice civile, in particolare pronunciarsi sulla questione di sapere se vi fu acquisto in buona fede o malafede da parte di un terzo che nemmeno è parte al procedimento. La questione deve, dunque, essere sottoposta ad un tribunale civile. Pertanto, contrariamente a quanto preteso dalla parte civile, il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al giudice civile appare del tutto corretto, non essendovi spazio per una assegnazione diretta dell’oggetto in suo favore.

L’esame compiuto dal primo giudice in relazione all’art. 70 cpv. 2 CP in merito ai requisiti di buona fede del terzo e di adeguatezza della controprestazione fornita, oggetto di critica da parte del ricorrente, deve essere considerato superfluo nella misura in cui l’art. 70 cpv. 1 in fine sancisce il carattere sussidiario del provvedimento della confisca rispetto alla restituzione del bene all’avente diritto. Su questo punto il ricorso non può essere accolto.

                            2.4.2.   Va tuttavia rilevato che, in concreto, il primo giudice non poteva limitarsi a rinviare la parte civile al competente foro e a dissequestrare il veicolo in favore di __________.

La giurisprudenza del Tribunale federale impone, infatti, che la pretesa restitutoria di colui che non era ultimo possessore del bene sequestrato - in questo caso, RI 1 - venga tutelata provvisoriamente nel lasso di tempo che occorre alla parte per adire il giudice civile e chiedere le opportune misure cautelari a tutela della sua vantata pretesa.

L’autorità penale avrebbe, pertanto, dovuto ordinare il dissequestro in favore dell’ultimo possessore comminando nel contempo un termine alla parte lesa per permetterle di adire il competente foro civile e domandare dei provvedimenti provvisionali. Soltanto una volta scaduto inutilizzato il termine sarà possibile consegnare l’oggetto alla persona indicata nella decisione.

In applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, dunque, contrariamente a quanto statuito in concreto dal primo giudice che a torto ha ritenuto sufficiente a tale riguardo il lasso di tempo fra l’emanazione del suo giudizio e la relativa crescita in giudicato (“poiché sino a crescita in giudicato della presente sentenza il dissequestro non è effettivo, la parte civile ha la possibilità di agire prima che il signor __________ possa a sua volta disporre formalmente dell’automezzo”, sentenza impugnata, pag. 6), si sarebbe almeno dovuto differire nel tempo la restituzione dell’oggetto sequestrato.

Va, tuttavia, rilevato che, diversamente dal caso sottoposto al giudizio del Tribunale federale, il CPP ticinese prevede delle disposizioni che concretizzano l’esigenza di tutela provvisoria della parte lesa. Come visto, l’art. 165 cpv. 2 CPP TI dispone che, nei casi dubbi, la pretesa del terzo venga provvisoriamente tutelata attraverso il deposito giudiziale del bene, da ordinare in aggiunta al rinvio alla giurisdizione civile (art. 165 cpv. 2 CPP TI).

                            2.4.3.   Non risulta, pertanto, corretto il rinvio al foro civile della parte lesa assortito dal dissequestro dell’oggetto in favore di __________ in applicazione dell’art. 165 cpv. 3 CPP TI.

Anzitutto, il capoverso in questione disciplina la possibilità di restituzione prima della sentenza di merito, e non è dunque applicabile nel caso di specie.

In secondo luogo, la sua applicazione non si giustifica poiché, ai sensi della norma, la parte lesa è RI 1 - cui è stata sottratta una Mercedes con un’appropriazione indebita - e non __________ che è la persona terza colpita dal provvedimento coercitivo di sequestro. Un’eventuale restituzione sulla base di tale disposto dovrebbe, dunque, casomai andare a beneficio della parte civile e non di __________.

Infine, ma soprattutto, l’art. 165 cpv. 3 CPP TI non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto uno dei requisiti - il carattere manifesto del diritto alla restituzione - fa palesemente difetto in concreto. La titolarità del bene sequestrato secondo le norme dei diritti reali non può, infatti, essere definita liquida ma, al contrario, oggetto di contestazione e rivendicata dalle parti.

Di conseguenza, la norma pertinente in concreto è l’art. 165 cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla restituzione è dubbio o contestato. Appare, pertanto, corretto il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile, ma subordinato al deposito della Mercedes.

La restituzione del veicolo direttamente a __________ - in qualità di ultimo possessore del bene sequestrato - non sarebbe del resto nemmeno proponibile sulla base dell’art. 165 cpv. 4 CPP TI. La norma prevede infatti il dissequestro degli “altri oggetti”, ovvero dei beni sequestrati che non ricadono nel caso del cpv. 2 (la cui restituzione alla parte lesa è contestata o dubbia) o del cpv. 3 (per i quali è manifesto il diritto della parte lesa alla restituzione).

Pertanto, contrariamente a quanto disposto dal primo giudice, il rinvio al foro civile di RI 1 va accompagnato da un ordine di deposito giudiziale del veicolo, e non dal suo dissequestro in favore del terzo acquirente. Di conseguenza, in applicazione delle norme indicate, il dispositivo impugnato va riformato nel senso che la parte civile è rinviata al competente foro per la decisione relativa alla titolarità del bene sequestrato, in attesa della quale è ordinato il deposito giudiziale dello stesso. Per praticità, il deposito avverrà nel senso della permanenza del sequestro penale (nelle mani della Pretura penale) per la durata di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente pronuncia. Decorso tale termine, il deposito/sequestro decadrà, ritenuto che sarà competenza del giudice civile eventualmente adito dalla parte civile l’adozione di eventuali misure provvisionali.

                                   3.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1, che ha presentato il suo ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili (art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, il dispositivo relativo al dissequestro della vettura e il rinvio al foro civile è modificato come segue:

"  E’ ordinato il deposito ai sensi dei considerandi della chiave della vettura Mercedes Benz C32 AMG nr. Telaio __________ per la durata di 90 giorni a decorrere dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Decorso questo termine, la chiave sarà dissequestrata in favore di __________, riservata diversa decisione del giudice civile.

RI 1 è rinviato al foro civile.”

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            800.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'000.sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1

fr. 800.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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