Incarto n. 17.2009.8
Lugano 15 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 6 febbraio 2009 da
RI 1 e
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 febbraio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 ottobre 2007, verso le ore 18.20, PC 1, in compagnia del suo setter inglese, passeggiava lungo il fiume, in prossimità della pista dei go-karts di __________. Nel contempo, giungendo dalla direzione opposta a quella di PC 1, RI 1 camminava con il proprio pastore tedesco verso il proprio veicolo, dopo una seduta di addestramento presso l’ex silo __________. Nessuno dei cani era al guinzaglio.
B. Visto che anche il cane di PC 1 era libero, RI 1 ha lasciato correre il suo cane in direzione dell’altro. Secondo RI 1, il suo pastore tedesco era del tutto tranquillo e – essendo ancora un giovane cane – voleva soltanto giocare con l’altro animale. PC 1 ha, invece, avuto paura del cane che si era avvicinato al punto che ha cercato di allontanarlo prendendolo a calci.
C. RI 1, vista la scena, si è precipitato, correndo, verso PC 1 con cui iniziò una discussione animata. Secondo la versione dei fatti di PC 1, RI 1, gridandogli di lasciare stare il suo cane, lo aggredì violentemente “con calci nelle gambe e pugni in testa” così che lui cadde a terra “dolorante, con la netta sensazione che stavo per essere vittima di un infarto e sanguinavo dalla bocca, non riuscendo quasi più a respirare”. Sempre secondo la versione data da PC 1, mentre lui a terra chiedeva aiuto, RI 1 “continuava ancora a schernirmi e ingiuriarmi con testuali epiteti: “Stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato niente”. PC 1 ha poi precisato di non avere “assolutamente risposto alla violenza di RI 1” e di non averlo ingiuriato (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 3 e 4). Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato di essersi limitato ad esortare alla calma PC 1 – che era “furibondo e sferrava calci a più non posso al mio cane” - dicendogli che il suo cane era ancora un cucciolo e non aveva intenzioni aggressive. RI 1 ha, poi, spiegato che PC 1 perse l’equilibrio e cadde a terra “mentre scalciava” tenendo “il suo cane stretto tra le gambe e non in braccio come egli asserisce” e che, mentre era a terra, l’uomo “ha simulato come se gli venisse un infarto, tra l’altro sbagliandosi e mettendo la mano sul lato destro del petto”.
Infine, RI 1 ha negato di avere detto a PC 1 “stupido di un cretino, sei venuto vecchio e non hai imparato niente” ma ha ammesso di averlo tacciato di “scemo e cretino” in risposta agli insulti che l’altro gli rivolgeva (“scemo, cretino, voi con i pastori tedeschi siete tutti degli asini”) (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4 e 5).
D. Dopo i fatti, PC 1 si è recato al pronto soccorso. Il medico che l’ha visitato, dopo avere parlato, nella diagnosi, di una “contusione testa”, una “contusione ginocchio sinistro” e una “piccola FLC labbro superiore destro”, descrivendo lo status locale del paziente, ha precisato che non vi sono ematomi o lesioni visibili al cuoio capelluto, che il labbro superiore presenta una piccola escoriazione a destra e che il ginocchio sinistro è dolente alla palpazione.
E. A seguito della querela presentata il 5 ottobre 2008 da PC 1, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa 23 luglio 2008, ha dichiarato RI 1 autore colpevole di lesioni semplici ed ingiuria, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-) e ad una multa di fr. 300.- e rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di risarcimento. Il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.
F. Dopo il dibattimento, con sentenza del 13 gennaio 2009, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 600.- (corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.-). La multa è stata, per contro, diminuita a fr. 100.-.
G. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 13 gennaio 2009. Nella motivazione scritta, presentata il 5 febbraio 2009, egli, affermando che “un reato come questo non l’avrei mai commesso”, postula, implicitamente, la sua assoluzione. Il procuratore pubblico, con scritto 20 febbraio 2009, rinuncia a formulare osservazioni. La parte civile non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. RI 1 lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura, sostenendo che le deposizioni da lui rilasciate alla polizia sono state verbalizzate in modo non del tutto esatto e incompleto e, a tratti, in modo troppo sintetico (ricorso, pag. 1). Giusta l’art. 288 lett. b CPP, i vizi di procedura vanno fatti valere “non appena possibile”.
In concreto, le censure ad essi relative andavano pertanto sollevate già in occasione dell’interrogatorio in polizia, ritenuto oltretutto che lo stesso ricorrente ha dichiarato che, rileggendo il verbale, egli aveva rinunciato a far correggere alcuni dettagli “per non dover far cambiare nuovamente certe cose all’agente” (ricorso, pag. 1). Sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione, la censura deve essere dichiarata, perciò, irricevibile.
3. Il ricorrente solleva, poi, delle censure relative all’accertamento dei fatti, sostenendo che questi non si sono svolti “come la parte civile afferma ed ha fatto credere al giudice”.
3.1. Il primo giudice ha, dapprima, sottolineato come, posto di fronte a due versioni discordanti, il giudice non possa “limitarsi acriticamente all’applicazione del principio in dubio pro reo” ma debba valutare “globalmente tutte le risultanze, sia quelle favorevoli che quelle contrarie alla tesi accusatoria”.
Quindi, sottolineato come l’imputato abbia negato di avere picchiato la parte civile, il primo giudice ha ritenuto di poter attribuire credibilità alla “descrizione fornita dal denunciante in merito alle lesioni” innanzitutto perché “quanto dichiarato dal signor PC 1 trova conferma nel tipo di lesioni riscontrate dai medici dopo i fatti” ritenuto che tali lesioni sono “compatibili con dei calci e dei pugni, soprattutto quelle al viso”.
Proseguendo, il primo giudice ha giudicato “poco credibile” la versione dei fatti dell’imputato sia perché le lesioni riportate nel certificato medico sono “meno conciliabili” con la caduta a terra da lui descritta poiché tale dinamica non spiega come mai “la ferita lacero-contusa al labbro sia accompagnata da una contusione alla testa in una zona che non sia quella del viso” nella misura in cui “rovinando semplicemente a terra il signor PC 1 non può aver picchiato il capo in due punti differenti” sia perché è poco plausibile che PC 1, tentando di tirare pedate, sia caduto frontalmente: “in simili situazioni (…) si cade in schiena o di lato” poiché “la perdita di equilibrio avviene quando la gamba con cui si colpisce è spostata in avanti, per cui il baricentro viene spostato all’indietro”.
Il primo giudice ha, infine, considerato quale ulteriore elemento a sostegno della credibilità della versione di PC 1 il fatto che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano “per cui non si può ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi estranei alla richiesta di ottenere giustizia che possano avere indotto la parte civile a dichiarare il falso” (sentenza, consid. 8 pag. 6).
3.2. Dopo avere ribadito di non aver “toccato in nessun modo il signor PC 1”, nel suo allegato il ricorrente sostiene che non si può ritenere – come ha fatto il primo giudice – che le lesioni presentate da PC 1 sono compatibili con la sua descrizione dei fatti. Dapprima, egli afferma che “un pugno, anche se leggero, causa sempre un forte rigonfiamento del labbro colpito, essendo il labbro uno dei punti più delicati del viso”. Inoltre – continua il ricorrente – se davvero la piccola ferita sul labbro di PC 1 fosse stata causata da un pugno, ci sarebbero dei segni anche attorno al labbro. Ciò che, invece, non é. Ma soprattutto – rileva il ricorrente – non vi sono segni dei “diversi pugni in faccia” di cui parla PC 1. Né ve ne sono dei “diversi calci” che PC 1 sostiene di avere ricevuto alle gambe (ricorso, pag. 1-2).
3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può, comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).
3.4. Così come sostenuto nel ricorso, è arbitrario – poiché in aperto contrasto con le emergenze probatorie in atti – sostenere che le lesioni descritte nel certificato medico siano compatibili con la descrizione fatta dalla parte civile della pretesa aggressione subita. In effetti, PC 1 ha detto di avere subito un’aggressione violenta durante la quale è stato colpito con pugni alla testa e calci alle gambe (“mi ha aggredito violentemente con calci alle gambe e pugni in testa”, cfr. interrogatorio 26.10.2007 pag. 2).
Ora, lo status locale di PC 1 descritto nel certificato medico parla soltanto di “una piccola escoriazione sul labbro superiore” e di “un ginocchio dolente alla palpazione”.
Sostenere che questo quadro – di una banalità assoluta – è compatibile con la versione che dipinge PC 1 come vittima di una violenta aggressione, colpita con più di un pugno alla testa e più di un calcio alle gambe significa trarre dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Se i fatti si fossero svolti così come descritto dalla parte civile, cioè se fosse stato violentemente e più volte colpito con calci alle gambe e pugni al volto, egli avrebbe presentato uno status locale ben diverso. Da un lato, ritenuto che è di comune conoscenza che dei pugni violenti (perché è quello che la parte civile ha detto di avere subito) – e, a maggior ragione, se dati a mano nuda – lasciano dei segni ben visibili, la sua testa (in particolare, il suo volto) avrebbe dovuto presentare ben più della piccola escoriazione al labbro descritta nel certificato medico. D’altro lato, ritenuto come sia evidente che, se fosse davvero stata colpita con uno (o più) pugno(i) dati con violenza, la zona delle labbra di PC 1 avrebbe presentato ben più vistosi segni che non la piccola escoriazione descritta (e ritratta nella fotografia allegata al rapporto di polizia). E, infine, ritenuto come sia di altrettanto comune conoscenza che più calci dati con violenza alle gambe – a maggior ragione, se inferti da qualcuno che calza scarponi rinforzati (cfr. ricorso pag. 2) - lasciano in ogni caso più di un segno mentre PC 1 non ne presentava nessuno (la diagnosi di contusione è, evidentemente, stata fatta sulla base della dolenzia alla palpazione).
In queste circostanze, concludere che la versione di PC 1 è supportata dalla sua compatibilità con le lesioni descritte è ampiamente arbitrario.
Altrettanto arbitrario è concludere per la non credibilità della versione dei fatti dell’imputato poiché essa contrasterebbe con la presenza, contemporanea all’escoriazione del labbro, di una contusione “alla testa in una zona che non sia quella del viso” (sentenza impugnata consid. 8 pag. 6). In effetti, ritenuto che nel certificato medico in atti viene espressamente esclusa la presenza di ematomi o lesioni visibili al cuoio capelluto, la diagnosi di “contusione alla testa” non può che essere stata posta – in modo un po’ affrettato – sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte civile: usare questa parte del certificato medico come elemento probante la non credibilità di RI 1 significa, dunque, usare le affermazioni del querelante per provare la non credibilità di quelle del querelato. Ciò che non può, evidentemente, costituire un procedimento di valutazione praticabile.
In queste condizioni, dunque, esclusa la significatività degli elementi portati dal primo giudice a sostegno della valutazione di credibilità della versione dei fatti fornita dalla parte civile ed accertata l’assenza in atti di altri elementi che possano, in altro modo, supportarne la credibilità, l’accertamento del primo giudice secondo cui i fatti si sono svolti così come sostenuto da PC 1 deve essere considerato arbitrario.
La sentenza va, quindi, annullata e RI 1 va assolto dall’imputazioni di lesioni semplici.
4. Per quanto attiene alle ingiurie, dopo avere rilevato come, ancora una volta, le versioni dei due protagonisti siano divergenti e come sia pacifico che RI 1 ha proferito gli epiteti indicati nel DA, il primo giudice ha ritenuto di dover far fede alle dichiarazioni della parte civile considerato, da un lato, l’accertamento secondo cui, relativamente alle lesioni, le cose sono andate così come da questa indicato e, d’altro lato, che, “senza il sostegno di alcun indizio che permetta di dare più affidamento ad una delle due versioni” – conclude il primo giudice – non è “possibile ritenere ai fini del giudizio che il signor PC 1 abbia provocato l’imputato con atteggiamenti sconvenienti o lo abbia insultato per primo” (sentenza, consid. 10 pag. 7).
4.1. Sulla questione, il ricorrente ha dichiarato che “di parole ne sono volate tante da entrambe le parti” e che, in sostanza, lui non ha fatto altro che rispondere agli insulti di PC 1: “quando lui mi diceva scemo o cretino io dicevo lo sarai tu” (ricorso, pag. 1).
4.2. Ritenuta l’arbitrarietà della valutazione con cui il primo giudizio ha ritenuto credibile la versione dei fatti offerta dalla parte civile (cfr. consid. 3.3.), e in una situazione in cui – ritenuta la totale assenza di elementi oggettivi a sostegno dell’una o dell’altra versione – la versione data dal ricorrente che dipinge uno scambio di epiteti in una situazione di evidente nervosismo e tensione non appare certamente meno credibile di quella data dal querelante, il giudice non poteva che nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato e, pertanto, assolverlo in applicazione del principio in dubio pro reo (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
Anche su questo punto, quindi, il ricorso va accolto.
5. Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è assolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria.
.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.b) spese complessive fr. 100.fr. 900.sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.