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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2010 17.2009.60

27 luglio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,165 parole·~16 min·2

Riassunto

Annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad un altro giudice affinché proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell'intero materiale istruttorio

Testo integrale

Incarto n. 17.2009.60-61

Lugano 27 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 2 novembre 2009 da

RI 1   PC 1, PC 2, entrambi rappr. dall’avv. RC 1  

contro la sentenza emanata il 21 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di AC 1 e AC 2  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreti d’accusa 9 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto AC 1 e AC 2, allora contitolari (unitamente a __________) della discoteca __________, autori colpevoli, in correità, di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagine ripetuta per avere:

-     nel periodo dal 20 maggio 2002 al 6 gennaio 2004, a __________ presso l’ufficio della società __________ denominato __________, ubicato all’interno della discoteca __________, mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto riprodotta su un poster, ripreso e fissato su un supporto d’immagini fatti rientranti nella sfera segreta o fatti non senz’altro osservabili da chiunque rientranti nella sfera privata di PC 1 e PC 2, allora rispettivamente direttore e barmaid della discoteca, senza il loro consenso (punto 1.1);

-     dal 22 novembre 2002 al 10 marzo 2004, a __________, conservato una videocassetta sulla quale erano state riprese e fissate immagini eseguite mediante il reato di cui sopra e meglio un incontro intimo tra PC 1 e una dipendente della discoteca (punto 1.2);

-     in data imprecisata, nel corso del mese di dicembre 2003 e almeno sino al 28 dicembre 2003, a __________ presso l’ufficio denominato Direzione ubicato all’interno della __________, mediante una videocamera occultata nella cassa di uno stereo, ripreso e fissato su un supporto di immagini fatti rientranti nella sfera segreta o fatti senz’altro osservabili da chiunque rientranti nella sfera privata di PC 1 e PC 2, senza il loro consenso (punto 1.3).

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AC 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 2’400.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 120.-) e alla multa di fr. 500.-, da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di cinque giorni. Per quanto attiene ad AC 2, egli ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 2’200.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 110.-) e alla multa di fr. 500.-, da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di cinque giorni.

AC 1 e AC 2 hanno sollevato tempestiva opposizione contro i decreti di accusa.

                                  B.   Con sentenza 21 settembre 2009, il giudice della Pretura penale ha prosciolto AC 1 ed AC 2 dai reati loro imputati.

                                  C.   Avverso la sentenza sono insorti il procuratore pubblico e le parti civili PC 1 e PC 2 con dichiarazioni di ricorso alla scrivente Corte di data 22 settembre, rispettivamente 24 settembre 2009. Nei motivi del gravame, presentato il 2 novembre 2009, il procuratore pubblico, sostenendo un arbitrario accertamento dei fatti posti alla base della sentenza ed un’errata applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza, chiede che gli accusati siano riconosciuti colpevoli di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini ripetuta e condannati alle pene proposte nei decreti d’accusa o, in subordine, che gli atti siano rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio. Analoghe richieste formulano, nel loro allegato scritto di data 2 novembre 2009, le parti civili.

                                  D.   Con osservazioni 2 dicembre 2009 al ricorso del procuratore pubblico e 4 dicembre 2009 al ricorso delle parti civili, gli accusati postulano la reiezione di entrambi i gravami e la contestuale conferma del giudizio impugnato. Con scritto 15 novembre 2009, il procuratore pubblico rinuncia a presentare osservazioni al ricorso delle parti civili, postulandone cionondimeno l’accoglimento.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                   2.   Sia il procuratore pubblico che le parti civili rimproverano al primo giudice di avere arbitrariamente accertato i fatti all’origine della vicenda.

                                  a)   nell’ufficio S

                               2.1.   Il primo giudice ha, dapprima, accertato che nel corso del 2002,  nell’ufficio S, su consiglio della polizia, era stata installata una telecamera per individuare l’autore dei furti perpetrati a danno della discoteca e che, poi, una volta arrestato il direttore artistico Vascotto che era stato ripreso dalla telecamera con le mani nel sacco, l’impianto di sorveglianza non era stato smantellato dai titolari che non si ritenevano al riparo da altri colpi (sentenza, consid 4.1. e 4.2., pag. 7). Dopo avere stabilito che le parti civili “dovevano sapere che i locali del luogo in cui lavoravano potevano essere sorvegliati”, il pretore ha, poi, accertato che “il caso volle che, in questo ufficio, PC 1 è stato filmato (…) in atteggiamenti affettuosi con una ragazza, tale P, pure lei dipendente della discoteca” (sentenza, consid 4.2., pag. 8 e 9). Perciò - secondo il primo giudice - PC 1 venne convocato da AC 1 per un colloquio a seguito del quale il dipendente, che “non aveva accettato di essere ripreso”, ha deciso “sua sponte di rassegnare le proprie dimissioni” (sentenza, consid 4.3., pag. 9).

Fatte salve per alcune considerazioni riguardo quanto le parti civili - che non hanno mai, prima del dibattimento, visionato le videocassette - sapevano del loro contenuto, gli accertamenti del primo giudice riguardo ai fatti che hanno portato all’imputazione di cui ai punti 1.1 e 1.2. del DA si fermano qui.

                               2.2.   Il procuratore pubblico esordisce affermando che “il giudice di prime cure ha fatto una gran confusione nell’accertamento dei fatti, collocandone alcuni in tempi sbagliati” rilevando come egli non si sia accorto che tra PC 1 e AC 1 vi sono stati non uno ma due colloqui e che il primo di essi - relativo alla ripresa di quanto avvenuto nell’ufficio S fra il direttore e P - era avvenuto all’inizio del 2003 e non era stato seguito dalle dimissioni di PC 1 ma soltanto dal licenziamento di P (ricorso pag. 4 e 5).

                               2.3.   Analoghe censure di arbitrio sono state rivolte alla sentenza di prime cure dalle parti civili che hanno rilevato come - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - dagli atti risulta che la registrazione dell’incontro fra PC 1ePè stata fatta il 22 novembre 2002, che ad inizio 2003 vi fu un primo colloquio in cui AC 1 invitò PC 1 ad essere prudente nei rapporti con le dipendenti e che il colloquio cui fece seguito il licenziamento di PC 1 avvenne, invece, nel 2004 dopo che PC 1 scoprì le telecamere nel locale magazzino e nel locale Direzione (ricorso pag. 9 e 10).

                                  b)   nell’ufficio Direzione

                               2.4.   In relazione all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA, il primo giudice ha, dapprima, accertato che “agli atti non vi è la prova di alcun filmato che ritrae l’ufficio Direzione” e che non vi è neppure “il videoregistratore che avrebbe registrato le immagini o la testimonianza di qualcuno che avrebbe visto registrazioni di avvenimenti in questo locale”. Quindi, pronunciandosi sull’ipotesi fattuale relativa al tentativo, il primo giudice ha stabilito che i due imputati hanno “istallato un sistema di ripresa che sapevano non funzionante” (sentenza impugnata consid 5.1., pag. 13).

Proseguendo, il primo giudice ha accertato che i due, in questo contesto, hanno semplicemente escogitato un tranello per indurre PC 1 ad ammettere la natura dei suoi rapporti particolari con la PC 2, tanto che la telecamera installata nell’ufficio Direzione “era più visibile (ndr: rispetto a quella dell’ufficio S) siccome munita di una luce rossa “led”, proprio per fare in modo che venisse scorta da PC 1” (sentenza impugnata consid 5.2., pag. 13).

                               2.5.   Il procuratore pubblico censura d’arbitrio l’accertamento del primo giudice secondo cui l’assenza di una cassetta registrata prova che non vi è stata registrazione di immagini nell’ufficio Direzione ritenuto come il contrario emerga dalle dichiarazioni  rese il 10.3.2004 dagli accusati e il 10.3 e il 10.5.2003 dal teste  D nonché da quelle rese da TE 1 (AI 12 pag. 3), cioè dal titolare del negozio cui AC 2 si era rivolto per avere il materiale tecnico per la videosorveglianza.

Pure arbitrario è - secondo il procuratore pubblico - l’accertamento secondo cui non vi era alcun videoregistratore ed altrettanto arbitrario è l’accertamento secondo cui in quell’ufficio nulla era stato registrato poiché esso contrasta con le dichiarazioni rese da PC 1 al dibattimento (verb. dib. pag. 8), con quelle rese da AC 1 il 10.3.2004 (AI 3 pag. 5) e con quelle rese da D in ugual data e confermate il 10 maggio successivo (AI 4 pag. 2e3e AI 7).

                               2.6.   In relazione ai fatti di cui al punto 1.3. del DA, le parti civili hanno iniziato censurando d’arbitrio l’accertamento secondo cui la telecamera piazzata nell’ufficio Direzione fosse visibile poiché munita di un led rosso acceso rilevando, dapprima, come le fotografie agli atti provino che, al contrario, “la telecamera era ben dissimulata nella cassa dello stereo” tanto che il teste Jemini ha dichiarato che pur “conoscendo l’ufficio a memoria, mai avrei immaginato l’esistenza della telecamera” e osservando, poi, come risulti dagli atti - e meglio, dai verbali 10.3.2004 di AC 2 e 18.2.2004 di PC 1 - che la telecamera munita di un led rosso era quella che era stata piazzata nel locale magazzino (ricorso pag. 15).

Le parti civili sostengono che è arbitrario anche l’accertamento secondo cui il videoregistratore non funzionava visto come lo stesso AC 1 abbia dichiarato che “grazie al sistema di videosorveglianza istallato ad hoc per controllare PC 1 era stato appurato che in effetti egli aveva una relazione con PC 2” e visto che PC 1 ha dichiarato che, quando lo ha scoperto, l’apparecchio funzionava (ricorso pag. 17).

Continuando nel loro esposto, le ricorrenti sostengono che è pure viziato da arbitrio l’accertamento secondo cui gli imputati non avevano intenzione di registrare ritenuto che il contrario risulta con chiarezza dalle dichiarazioni degli stessi imputati e da quelle di alcuni testi - in particolare, D - nonché dal fatto che, così come emerge dalla deposizione del teste TE 1, “AC 2 si era preso l’incomodo di farsi fornire e di fare riparare gli apparecchi, evidentemente perché funzionassero e non perché fosse fatto finta che vi era una registrazione” tanto che gli stessi erano stati occultati molto abilmente (ricorso pag. 16). Sulla questione, i ricorrenti rilevano come la deposizione al dibattimento del teste Oberle non basta a provare che i due imputati sapevano che il videoregistratore non era funzionante ritenuto che il teste ha, si, riferito di avere sostituito degli elementi del videoregistratore senza risolverne completamente i guasti ma ha precisato di non avere, per non crearsi problemi, detto al datore di lavoro che la riparazione non era perfettamente riuscita così che, come da lui riferito, per TE 1 l’apparecchio funzionava e come tale egli lo ha consegnato a AC 2 che, perciò, “poteva solo pensare che il videoregistratore fosse stato riparato e funzionasse” (ricorso pag. 17).

                               2.7.   Le censure sono, per la maggior parte, fondate: non è qui necessario esaminarle tutte nel dettaglio ritenuto come, per le ragioni di cui diremo, l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice risulta a tal punto lacunoso da imporre l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

L’accertamento dei fatti relativi ai punti 1.1 e 1.2. del DA operato dal primo giudice - peraltro, come vedremo, troppo succinto - è arbitrario ritenuto che esso è in totale contrasto con quanto emerge in modo palese dalle emergenze istruttorie: il colloquio che fece seguito alla scoperta dell’incontro fra PC 1 e P non si concluse con le dimissioni del direttore del __________ ma con il licenziamento di P. Dopo tale colloquio, PC 1 continuò a lavorare al __________ per circa un anno. Per alcuni mesi - sembra - tutto fu tranquillo. Soltanto nell’autunno dello stesso anno (cioè, del 2003) circolarono altre voci relative ad un nuovo “legame particolare” - questa volta, fra il direttore e PC 2 - per la cui verifica i due imputati intrapresero, a fine anno, quanto indicato negli atti. E fu soltanto ad inizio 2004, dopo che PC 1 scoprì le telecamere e il videoregistratore piazzati nei locali Direzione e ripostiglio che vi fu il secondo colloquio dopo il quale il direttore decise di rassegnare le dimissioni.

L’arbitrio e l’accertamento manifestamente errato di questa circostanza diventa determinante, non soltanto per il giudizio sulle imputazione di cui ai punti 1.1. e 1.2. del DA ma anche in relazione all’imputazione di cui al punto 1.3. del DA che si riferisce - secondo l’ipotesi accusatoria - alla registrazione di uno o più incontri avvenuti un anno dopo, e meglio nel corso del mese di dicembre 2003, nel locale Direzione fra PC 1 e PC 2 ritenuto che non si può evidentemente procedere ad una corretta valutazione giuridica quando si sovrappongono - o, perlomeno, non vengono adeguatamente e rigorosamente differenziati - episodi fra loro distinti per tempi e per protagonisti (almeno la protagonista femminile) e per atti (istallazione delle tre videocamere e dei videoregistratori) che, così come emerge dal materiale istruttorio, si dipartono da situazioni e motivi diversi.

Presupposto per una corretta sussunzione giuridica è, infatti, un rigoroso accertamento dei fatti che permetta di fotografare anche in modo dinamico lo svilupparsi delle situazioni dedotte in giudizio. In concreto, un tale completo accertamento manca. Esso manca in relazione ai fatti di cui ai punti 1.1 e 1.2. del DA e manca anche in relazione ai fatti di cui al punto 1.3. del DA.

La confusione in cui è caduto il primo giudice gli ha, infatti, impedito di vedere che le iniziative prese dai due imputati in relazione ai locali Direzione e magazzino hanno avuto la loro origine in tempi e circostanze diverse, manifestatisi apparentemente ad inizio autunno 2003, e che andavano correttamente valutate, insieme alle dichiarazioni rese da titolare ed apprendista del negozio cui AC 2 si rivolse (valutate, peraltro, nel loro complesso), per una sufficiente definizione dei contorni della vicenda dedotta in giudizio.

Ritenuto come questa Corte non possa procedere autonomamente ad accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati ad un altro giudice affinché proceda ad una puntigliosa ricostruzione dei fatti sulla scorta dell’intero materiale istruttorio.

In relazione alle imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. del DA - e meglio, alla registrazione dell’incontro nell’ufficio S fra PC 1ePe alla conservazione della relativa cassetta - la ricostruzione dovrà mettere nella giusta luce, oltre alla questione della conoscenza delle parti civili dell’impianto di videosorveglianza che va definita in modo più preciso di quanto fatto nella sentenza impugnata (non basta dire che le parti civili “dovevano sapere che i locali potevano essere sorvegliati”), i seguenti fatti:

le motivazioni complete che hanno spinto gli imputati a mantenere non soltanto in essere ma anche in funzione l’impianto di videosorveglianza,

le circostanze in cui essi scoprirono la registrazione dell’incontro fra i due,

l’oggetto e il seguito del colloquio che si tenne, dopo la scoperta della registrazione dell’incontro fra P e PC 1, fra questi e AC 1 ad inizio 2003,

se, come e per quale motivo la cassetta con la registrazione di tale incontro venne conservata dagli imputati.

In relazione al punto 1.3. del DA, il nuovo giudice dovrà accertare i motivi che spinsero i due imputati ad installare le telecamere nei locali Direzione e magazzino e il momento in cui tali telecamere vennero installate. Inoltre, in particolare per potersi esprimere compiutamente sull’ipotesi di reato - consumazione o tentativo - andrà nuovamente accertato se il videoregistratore cui è stata collegata la telecamera installata nell’ufficio Direzione funzionava o meno e che cosa gli imputati sapevano di tale funzionamento (ritenuto, in particolare, che l’accertamento operato al proposito nella sentenza qui impugnata sembra cozzare anche contro la dichiarazione resa da AC 2 il 10 maggio 2005 secondo cui egli aveva inserito la cassetta nel videoregistratore “per vedere se funzionava”, cfr. AI 7 pag. 4).

Visto che la sentenza impugnata deve essere annullata già per le considerazioni sin qui espresse, è superfluo qui esprimersi in modo puntuale su tutte le censure proposte dai ricorrenti.

                                  c)   sulle spese e sulle ripetibili

                                   3.   sul ricorso del procuratore pubblico

                                         Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

                                   4.   sul ricorso delle parti civili

                                         Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà alle parti civili complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   sul ricorso del PP

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            800.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'000.sono posti a carico dello Stato.

                                   II.   sul ricorso delle parti civili

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            800.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'000.sono posti a carico dello Stato che verserà ai ricorrenti fr. 600.- cadauno per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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