Incarto n. 17.2009.53
Lugano 24 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 28 settembre 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 settembre 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Con decisione 6 luglio 2007 il Dipartimento della sanità e della socialità (tramite la Sezione sanitaria della Divisione della salute pubblica) ha inflitto ad RI 1 un multa di fr. 1'000.- per aver pubblicizzato e offerto medicamenti non omologati tramite un sito internet e per corrispondenza (contravvenzione all’art. 76 della Legge cantonale sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario e agli art. 9 e 27 della Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici). La decisione è passata in giudicato il 15 agosto 2007.
2. Falliti tutti i tentativi di incasso, in data 18 settembre 2009, su istanza dell’Ufficio esazione e condoni, il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) ha pronunciato la commutazione della multa di fr. 1'000.- in 10 giorni di pena detentiva.
3. Contro la predetta decisione è insorto RI 1 con un ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 28 settembre 2009. Nel gravame, il ricorrente contesta la fondatezza della multa a suo carico, sostenendo di non avere mai agito illegalmente (in particolare, di non avere mai venduto prodotti via internet) e di aver allestito il sito web, non per le proprie attività, ma su richiesta di tale Dr. __________.
Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.
4. Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisione del Giudice dell’applicazione della pena (GIAP) nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP. In particolare, essa è competente a verificare le decisioni del GIAP nella misura in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP).
La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CPS) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale può essere oggetto di ricorso alla CCRP.
Ne discende la competenza, in concreto, di questa Corte.
5. Ora, nel merito, si osserva che valutare la fondatezza della multa inflitta al ricorrente dal Dipartimento della sanità e della socialità non è questione che compete a questa Corte che, in questa sede, è chiamata a valutare unicamente la regolarità, dal profilo dell’applicazione del diritto, della commutazione della multa in pena detentiva.
Il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue censure in un ricorso diretto contro la decisione con cui la multa gli è stata inflitta. In questa sede, ritenuto che la decisione 6 luglio 2007 del Dipartimento della sanità e della socialità è cresciuta in giudicato, le argomentazioni ricorsuali sono irricevibili.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese complessive fr. 50.fr. 250.sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.